Art. 4 
 
            Interventi per il rafforzamento del contrasto 
                        alle pratiche sleali 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: 
      «o-bis)  "costo  medio  di  produzione":  il  costo  medio   di
produzione   dei   prodotti   agricoli   e   alimentari   determinato
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA)
sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e  comunicata  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
      o-ter) "costo di produzione": il  costo  relativo  all'utilizzo
delle materie prime, dei fattori, sia  fissi  che  variabili,  e  dei
servizi necessari al  processo  produttivo  svolto  con  le  tecniche
prevalenti nell'area di riferimento.»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I prezzi dei  beni  forniti  tengono  conto  dei  costi  di
produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»; 
    c) all'articolo 3, comma 5,  dopo  le  parole:  «comprese  quelle
relative  ai  prezzi»  sono  inserite  le  seguenti:  «stabiliti  nel
rispetto dei costi di produzione sostenuti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera o-ter)»; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano  il
funzionamento  e  l'organizzazione  dei  mercati   all'ingrosso   dei
prodotti  agroalimentari  e'  inserito  l'obbligo  di  osservare   la
normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti  tra
imprese nella filiera agricola e alimentare. 
      6-ter. I titolari e i gestori  dei  mercati  di  cui  al  comma
6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei
mercati, inoltrano  tempestiva  denuncia  ai  sensi  dell'articolo  9
all'ICQRF. 
      6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia  di
pratiche sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera  agricola  e
alimentare, commessa da  un  fornitore  titolare  di  uno  spazio  di
vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi  di
grave inadempimento del rapporto  negoziale  con  il  titolare  o  il
gestore del mercato.» 
    d-bis) all'articolo 8, comma  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:
«tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti:  «,  in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili  relativi
alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»; 
    e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. In deroga al comma 12,  al  contraente  al  quale  sia
stata  contestata   una   pratica   commerciale   sleale   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito,
entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   notifica
dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della  sanzione
nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto
in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze  dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma
2, costituisce attivita' idonea  a  elidere  le  conseguenze  dannose
dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto  concluso
oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera b), costituisce attivita' idonea  a  elidere  le  conseguenze
dannose  dell'illecito  la  modifica  delle  condizioni  contrattuali
eccessivamente gravose, mediante offerta formale al  fornitore  della
corresponsione di un prezzo  superiore  ai  costi  di  produzione  da
quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento  dell'intero  importo
convenuto nel contratto di cessione.». 
  2. Al fine di  potenziare  i  sistemi  informatici  a  disposizione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA)
per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza  finalizzate
alla  piena  attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  198,  sono  assegnati  al  suddetto
Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.  Al  relativo  onere,  pari  ad  1,5
milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de
gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito  del  programma  «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da  ripartire  »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
  3. Al fine di finanziare le  spese  di  funzionamento  dei  sistemi
informatici a disposizione dell'Istituto di servizi  per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA) di cui al  comma  2,  sono  assegnati  al
suddetto Istituto 100.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. 2,  3,  8  e  10  del
          decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  198,  recante:
          «Attuazione della direttiva (UE)  2019/633  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia  di
          pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella
          filiera agricola  e  alimentare,  nonche'  dell'articolo  7
          della  legge  22  aprile  2021,  n.  53,  in   materia   di
          commercializzazione dei prodotti  agricoli  e  alimentari»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30  novembre  2021,
          n. 41, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) "accordo quadro": il contratto quadro, l'accordo
          quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello  di
          centrali di acquisto, aventi ad oggetto la  disciplina  dei
          conseguenti contratti di cessione dei prodotti  agricoli  e
          alimentari, tra cui  le  condizioni  di  compravendita,  le
          caratteristiche  dei  prodotti,  il  listino   prezzi,   le
          prestazioni   di    servizi    e    le    loro    eventuali
          rideterminazioni.  E'  fatta  salva   la   definizione   di
          contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
          del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; 
                  b)  "acquirente":  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica, indipendentemente dal luogo di  stabilimento  di
          tale persona, o  qualsiasi  autorita'  pubblica  ricompresa
          nell'Unione  europea  che  acquista  prodotti  agricoli   e
          alimentari;  il  termine  «acquirente»  puo'  includere  un
          gruppo di tali persone fisiche e giuridiche; 
                  c)  "autorita'  pubblica":   autorita'   nazionale,
          regionale  o  locale,  organismo  di  diritto  pubblico   o
          associazione costituita da una o piu' di tali  autorita'  o
          da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico; 
                  d) "consumatore": la persona fisica che acquista  i
          prodotti agricoli o  alimentari  per  scopi  estranei  alla
          propria   attivita'   imprenditoriale    o    professionale
          eventualmente svolta; 
                  e) "contratti di cessione": i contratti  che  hanno
          ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed  alimentari,
          ad eccezione di quelli conclusi con il  consumatore,  delle
          cessioni con contestuale consegna e  pagamento  del  prezzo
          pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli  ed
          alimentari da parte di imprenditori  agricoli  e  ittici  a
          cooperative di cui essi sono soci o  ad  organizzazioni  di
          produttori, ai sensi  del  decreto  legislativo  27  maggio
          2005, n. 102, di cui essi sono soci; 
                  f) "contratto di cessione con consegna pattuita  su
          base periodica": un  accordo  quadro,  come  definito  alla
          lettera  a),  ovvero  un   contratto   di   fornitura   con
          prestazioni periodiche o continuative; 
                  g) "Direttiva":  la  direttiva  (UE)  2019/633  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019; 
                  h)  "fatturato":  l'ammontare  dei   ricavi,   come
          definiti  all'articolo  85,  comma  1   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
          compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
          cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR; 
                  i) "fornitore":  qualsiasi  produttore  agricolo  o
          persona fisica o giuridica che vende  prodotti  agricoli  e
          alimentari,  ivi  incluso  un  gruppo  di  tali  produttori
          agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e  giuridiche,
          come  le  organizzazioni   di   produttori,   le   societa'
          cooperative,  le   organizzazioni   di   fornitori   e   le
          associazioni di tali organizzazioni; 
                  j) "ICQRF": Dipartimento dell'Ispettorato  Centrale
          della  tutela  della  Qualita'  e  Repressione  Frodi   dei
          prodotti  agroalimentari  del  Ministero  delle   politiche
          agricole, alimentari e forestali; 
                  k) "interessi legali di mora": interessi di mora ad
          un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
          alla lettera o); 
                  l) "prodotti agricoli  e  alimentari":  i  prodotti
          elencati nell'allegato I  del  Trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea e  i  prodotti  non  elencati  in  tale
          allegato, ma trasformati per uso alimentare a  partire  dai
          prodotti elencati in tale allegato; 
                  m) "prodotti agricoli e alimentari  deperibili":  i
          prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o  nella
          fase  della  loro   trasformazione   potrebbero   diventare
          inadatti alla  vendita  entro  30  giorni  dalla  raccolta,
          produzione  o  trasformazione.  Sono  altresi'  considerati
          deperibili i prodotti a base di carne  che  presentino  una
          tra  le  seguenti   caratteristiche   fisico-chimiche:   aw
          superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
          0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; 
                  n) "saggio degli interessi": il  tasso  complessivo
          degli interessi da applicare all'importo dovuto,  al  netto
          delle maggiorazioni di legge; 
                  o) "tasso di riferimento": il tasso  di  interesse,
          come  definito  dalla  vigente   normativa   nazionale   di
          recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali, applicabile come di seguito indicato: 
                    1) per il primo semestre dell'anno  in  questione
          e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno; 
                    2) per il secondo semestre dell'anno in questione
          e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno. 
                  o-bis) "costo medio di produzione": il costo  medio
          di  produzione   dei   prodotti   agricoli   e   alimentari
          determinato  dall'Istituto  di  servizi  per   il   mercato
          agricolo alimentare (ISMEA) sulla  base  della  metodologia
          dallo  stesso   elaborata   e   comunicata   al   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste; 
                  o-ter) "costo di  produzione":  il  costo  relativo
          all'utilizzo delle materie prime, dei  fattori,  sia  fissi
          che  variabili,  e  dei  servizi  necessari   al   processo
          produttivo svolto con le tecniche prevalenti  nell'area  di
          riferimento.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  198,  recante  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17  aprile  2019,  in  materia  di  pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola e alimentare, nonche' dell'articolo 7 della  legge
          22 aprile 2021, n. 53, in  materia  di  commercializzazione
          dei  prodotti  agricoli  e  alimentari»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 41, cosi'  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Principi  ed   elementi   essenziali   dei
          contratti di cessione). - 1. I contratti di cessione devono
          essere informati a principi  di  trasparenza,  correttezza,
          proporzionalita'   e   reciproca   corrispettivita'   delle
          prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi
          prima,  durante  e  dopo  l'instaurazione  della  relazione
          commerciale. I prezzi dei beni forniti  tengono  conto  dei
          costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          o-ter). 
                2.   I   contratti   di   cessione   sono    conclusi
          obbligatoriamente mediante  atto  scritto  stipulato  prima
          della consegna dei prodotti ceduti ed indicano  la  durata,
          le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto,  il
          prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di
          criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e
          di pagamento. 
                3. L'obbligo della forma scritta puo' essere  assolto
          con le seguenti forme equipollenti, a  condizione  che  gli
          elementi  contrattuali  di  cui  ai  commi  1  e  2   siano
          concordati tra acquirente e fornitore mediante  un  accordo
          quadro: documenti di  trasporto  o  di  consegna,  fatture,
          ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona  la
          consegna dei prodotti. 
                4. La durata  dei  contratti  di  cessione  non  puo'
          essere inferiore a  dodici  mesi,  salvo  deroga  motivata,
          anche in ragione della stagionalita' dei  prodotti  oggetto
          di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante
          da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive
          organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a
          livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  anche  per
          il tramite  delle  loro  articolazioni  territoriali  e  di
          categoria. Nell'ipotesi  in  cui  il  contratto  abbia  una
          durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe
          espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera
          comunque pari a dodici  mesi.  Il  presente  comma  non  si
          applica ai contratti di cessione ove  la  parte  acquirente
          esercita l'attivita'  di  somministrazione  di  alimenti  e
          bevande in un pubblico  esercizio  di  cui  all'articolo  5
          della legge 25 agosto 1991, n. 287. 
                5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4  e
          5, sono fatte salve le  condizioni  contrattuali,  comprese
          quelle relative ai prezzi stabiliti nel rispetto dei  costi
          di produzione sostenuti di cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera o-ter),  definite  nell'ambito  di  accordi  quadro
          aventi ad oggetto la  fornitura  dei  prodotti  agricoli  e
          alimentari  stipulati  dalle  organizzazioni  professionali
          maggiormente   rappresentative    a    livello    nazionale
          rappresentate  in  almeno  cinque  camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il  tramite
          delle loro articolazioni territoriali e di categoria.  sono
          fatte salve le  funzioni  e  le  competenze  dell'Autorita'
          garante della concorrenza e  del  mercato  ai  sensi  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
                6. Nei contratti quadro conclusi con le  centrali  di
          acquisto devono essere indicati, in allegato, i  nominativi
          degli associati che hanno conferito il mandato. 
                6-bis.  Nelle  convenzioni  e  nei  regolamenti   che
          disciplinano  il  funzionamento  e   l'organizzazione   dei
          mercati  all'ingrosso  dei   prodotti   agroalimentari   e'
          inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia  di
          pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella
          filiera agricola e alimentare. 
                6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di  cui  al
          comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse
          all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva  denuncia  ai
          sensi dell'articolo 9 all'ICQRF. 
                6-quater. L'accertata violazione della  normativa  in
          materia di pratiche sleali nei rapporti tra  imprese  nella
          filiera agricola e alimentare,  commessa  da  un  fornitore
          titolare di uno spazio di vendita all'interno  dei  mercati
          all'ingrosso, costituisce ipotesi  di  grave  inadempimento
          del rapporto negoziale con il titolare  o  il  gestore  del
          mercato.». 
                «Art. 8 (Autorita' di contrasto). - 1. In  attuazione
          dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale
          autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita'  di
          accertamento delle violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          agli  articoli  3,  4  e  5   del   presente   decreto   ed
          all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel
          rispetto delle procedure di  cui  alla  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                2. Ai fini di cui al comma  1,  l'ICQRF  esercita  le
          seguenti attivita': 
                  a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o
          a seguito di una denuncia; 
                  b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere
          disponibili   tutte   le   informazioni   necessarie,    in
          particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili
          relativi alle attivita' di vendita e ai  relativi  servizi,
          al fine  di  condurre  indagini  sulle  eventuali  pratiche
          commerciali vietate; 
                  c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel
          quadro delle indagini di cui alla lettera a); 
                  d) accerta la violazione delle disposizioni di  cui
          al presente decreto e impone all'autore della violazione di
          porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio'
          possa rivelare  l'identita'  del  denunciante  o  qualsiasi
          altra  informazione  la  cui   divulgazione,   secondo   il
          denunciante  stesso,  potrebbe  essere  lesiva   dei   suoi
          interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato
          quali  sono  tali  informazioni  conformemente   a   quanto
          previsto dall'articolo 9, comma 3; 
                  e) avvia procedimenti  finalizzati  all'irrogazione
          di  sanzioni  amministrative  pecuniarie,   nei   confronti
          dell'autore  della  violazione  accertata,  in  conformita'
          delle vigenti  disposizioni  di  legge  nonche'  di  quanto
          previsto all'articolo 10; 
                  f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione  del
          sito  internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
          alimentari  e  forestali   i   provvedimenti   sanzionatori
          inflitti ai sensi delle lettere d) ed e); 
                  g) pubblica una relazione annuale  sulle  attivita'
          svolte in attuazione del presente decreto, indicando  anche
          il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini
          avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni
          indagine conclusa, la relazione  contiene  un'illustrazione
          sommaria del caso, l'esito  dell'indagine  e  la  decisione
          presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza  di  cui
          all'articolo 9, comma 3; 
                  h) entro il 15 marzo di ogni anno,  trasmette  alla
          Commissione   europea   una   relazione   sulle    pratiche
          commerciali sleali nei rapporti tra imprese  nella  filiera
          agricola  e  alimentare.  Tale   relazione   contiene,   in
          particolare,  tutti  i  dati  pertinenti   riguardanti   le
          attivita' di contrasto e  l'applicazione  delle  norme  del
          presente  decreto,  nel  corso  dell'anno  precedente,   in
          conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva. 
                3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma  2,
          l'ICQRF puo' avvalersi  dell'Arma  dei  Carabinieri  e,  in
          particolare,  del  Comando  Carabinieri   per   la   tutela
          agroalimentare, oltre che della Guardia di  finanza,  fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 13  della  legge  n.
          689 del 1981 in ordine  ai  poteri  di  accertamento  degli
          ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. 
                4. Le attivita' di  cui  al  presente  articolo  sono
          svolte dall'ICQRF d'ufficio  o  su  denuncia  di  qualunque
          soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9. 
                5. Sono in ogni caso fatte salve  le  funzioni  e  le
          competenze dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del
          mercato previste  dalle  leggi  vigenti,  anche  in  ordine
          all'accertamento  e   alla   repressione   delle   pratiche
          commerciali scorrette di cui agli articoli  18  e  seguenti
          del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita'
          provvede d'ufficio o su segnalazione  delle  organizzazioni
          professionali  maggiormente   rappresentative   a   livello
          nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad  agire
          in giudizio per la tutela  degli  interessi  delle  imprese
          rappresentate.». 
                «Art.  10  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che  il   fatto
          costituisca reato, per la violazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 3, comma 2  o  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera  g),  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 5 per  cento  del  fatturato  realizzato
          nell'ultimo  esercizio  precedente   all'accertamento.   La
          misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
          valore dei  beni  oggetto  di  cessione  o  al  valore  del
          contratto.  In  ogni  caso  la  sanzione  non  puo'  essere
          inferiore a 2.000 euro. 
                2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma  4,  si
          applica   all'acquirente   una   sanzione    amministrativa
          pecuniaria fino al 3,5 per cento del  fatturato  realizzato
          nell'ultimo  esercizio  precedente   all'accertamento.   La
          misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
          beneficio  ricevuto  dal  soggetto  che  ha   commesso   la
          violazione  nonche'   all'entita'   del   danno   provocato
          all'altro contraente. In ogni caso  la  sanzione  non  puo'
          essere inferiore a 10.000 euro. 
                3. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  mancato
          rispetto, da parte del debitore, dei termini  di  pagamento
          stabiliti all'articolo 4, comma  1,  lettere  a)  e  b)  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  al
          3,5  per  cento  del   fatturato   realizzato   nell'ultimo
          esercizio  precedente  all'accertamento.  La  misura  della
          sanzione viene determinata  in  ragione  della  misura  dei
          ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore
          a 1.000 euro. 
                4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione dei divieti di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettere  c),  d),  e),  f),  h),  i)  e   j)   si   applica
          all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria  fino
          al  5  per  cento  del  fatturato  realizzato   nell'ultimo
          esercizio  precedente  all'accertamento.  La  misura  della
          sanzione e' determinata facendo  riferimento  al  beneficio
          ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
          all'entita' del danno provocato  all'altro  contraente.  In
          ogni caso la sanzione non puo' essere  inferiore  a  30.000
          euro. 
                5. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  per  la
          violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma  4,  si
          applica   all'acquirente   una   sanzione    amministrativa
          pecuniaria fino al 3 per  cento  del  fatturato  realizzato
          nell'ultimo  esercizio  precedente   all'accertamento.   La
          misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
          beneficio  ricevuto  dal  soggetto  che  ha   commesso   la
          violazione  nonche'   all'entita'   del   danno   provocato
          all'altro contraente. In ogni caso  la  sanzione  non  puo'
          essere inferiore a 15.000 euro. 
                6.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          contraente  che   contravviene   agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n),  o)
          e p), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino al 3 per cento del  fatturato  realizzato  nell'ultimo
          esercizio  precedente  all'accertamento.  La  misura  della
          sanzione e' determinata facendo  riferimento  al  beneficio
          ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
          all'entita' del danno provocato  all'altro  contraente.  In
          ogni caso la sanzione non puo' essere  inferiore  a  10.000
          euro. 
                7. In caso di concorso della violazione  dei  divieti
          di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  la
          sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata. 
                8.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          contraente  che   contravviene   agli   obblighi   di   cui
          all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j)
          e k), e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino al 4 per cento del  fatturato  realizzato  nell'ultimo
          esercizio  precedente  all'accertamento.  La  misura  della
          sanzione e' determinata facendo  riferimento  al  beneficio
          ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
          all'entita' del danno provocato  all'altro  contraente.  In
          ogni caso la sanzione non puo'  essere  inferiore  a  5.000
          euro. 
                9. Chiunque effettua vendite sottocosto  di  prodotti
          agricoli e alimentari al di fuori  delle  ipotesi  previste
          dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di
          cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 218 del 2001. 
                10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte
          dell'autore della violazione, della pratica sleale  inibita
          con il  provvedimento  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,
          lettera  d),  si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria nella misura massima prevista per la  violazione
          commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento
          del fatturato realizzato nell'ultimo  esercizio  precedente
          all'accertamento. 
                11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle
          sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata  fino  al
          doppio e,  in  caso  di  ulteriori  reiterazioni,  fino  al
          triplo. In  ogni  caso,  tutte  le  sanzioni  previste  dal
          presente articolo non possono eccedere il 10 per cento  del
          fatturato realizzato dal  soggetto  sanzionato  nell'ultimo
          esercizio precedente all'accertamento. 
                12. Per l'irrogazione  delle  sanzioni  previste  dal
          presente articolo si applicano le disposizioni  di  cui  al
          Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni  caso,
          non e' consentito il pagamento in  misura  ridotta  di  cui
          all'articolo 16 della medesima legge. 
                12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale
          sia stata contestata  una  pratica  commerciale  sleale  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' consentito, entro il termine perentorio  di  trenta
          giorni  dalla  notifica  dell'ordinanza   di   ingiunzione,
          procedere al pagamento della sanzione nella misura  ridotta
          del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in  essere
          tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze  dannose
          dell'illecito.   In   relazione   all'illecito    di    cui
          all'articolo 3, comma 2,  costituisce  attivita'  idonea  a
          elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione
          in forma  scritta  del  contratto  concluso  oralmente.  In
          relazione all'illecito di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera b),  costituisce  attivita'  idonea  a  elidere  le
          conseguenze  dannose  dell'illecito   la   modifica   delle
          condizioni contrattuali  eccessivamente  gravose,  mediante
          offerta formale al fornitore  della  corresponsione  di  un
          prezzo superiore ai costi  di  produzione  da  quest'ultimo
          sostenuti e  comunque  del  pagamento  dell'intero  importo
          convenuto nel contratto di cessione. 
                13. Al fine di rafforzare l'efficacia  dell'attivita'
          di contrasto alle pratiche commerciali  sleali  di  cui  al
          presente decreto, i proventi ottenuti dal  pagamento  delle
          sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere   riassegnati   ai
          pertinenti   capitoli    di    spesa    del    Dipartimento
          dell'Ispettorato centrale della  tutela  della  qualita'  e
          repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali.   Con
          decreto del Ragioniere generale dello Stato sono  apportate
          le occorrenti variazioni di bilancio. 
                14. Sono fatte salve le azioni  in  giudizio  per  il
          risarcimento  del  danno  derivante  dalle  violazioni  dei
          precetti  sanzionati  dal  presente  articolo,  anche   ove
          promosse dai soggetti di cui all'articolo  9,  comma  2.  I
          predetti soggetti sono altresi'  legittimati  ad  agire,  a
          tutela   degli    interessi    collettivi    rappresentati,
          richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei
          precetti sanzionati dal presente articolo  ai  sensi  degli
          articoli  840-bis  e  seguenti  del  codice  di   procedura
          civile.».