Art. 4
Interventi per il rafforzamento del contrasto
alle pratiche sleali
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di
produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo
delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei
servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche
prevalenti nell'area di riferimento.»;
b) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di
produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle
relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel
rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o-ter)»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il
funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei
prodotti agroalimentari e' inserito l'obbligo di osservare la
normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra
imprese nella filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma
6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei
mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9
all'ICQRF.
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di
pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di
vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di
grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il
gestore del mercato.»
d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole:
«tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi
alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»;
e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia
stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica
dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione
nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto
in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma
2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso
oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze
dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali
eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della
corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da
quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo
convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza finalizzate
alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto
Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5
milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de
gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «
Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi
informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al
suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 8 e 10 del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante:
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare, nonche' dell'articolo 7
della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di
commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021,
n. 41, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) "accordo quadro": il contratto quadro, l'accordo
quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di
centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei
conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le
caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni. E' fatta salva la definizione di
contratto quadro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) "acquirente": qualsiasi persona fisica o
giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di
tale persona, o qualsiasi autorita' pubblica ricompresa
nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e
alimentari; il termine «acquirente» puo' includere un
gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) "autorita' pubblica": autorita' nazionale,
regionale o locale, organismo di diritto pubblico o
associazione costituita da una o piu' di tali autorita' o
da uno o piu' di tali organismi di diritto pubblico;
d) "consumatore": la persona fisica che acquista i
prodotti agricoli o alimentari per scopi estranei alla
propria attivita' imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta;
e) "contratti di cessione": i contratti che hanno
ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari,
ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo
pattuito, nonche' dei conferimenti di prodotti agricoli ed
alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a
cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di
produttori, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 102, di cui essi sono soci;
f) "contratto di cessione con consegna pattuita su
base periodica": un accordo quadro, come definito alla
lettera a), ovvero un contratto di fornitura con
prestazioni periodiche o continuative;
g) "Direttiva": la direttiva (UE) 2019/633 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
h) "fatturato": l'ammontare dei ricavi, come
definiti all'articolo 85, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei
compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di
cui all'articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) "fornitore": qualsiasi produttore agricolo o
persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e
alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori
agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche,
come le organizzazioni di produttori, le societa'
cooperative, le organizzazioni di fornitori e le
associazioni di tali organizzazioni;
j) "ICQRF": Dipartimento dell'Ispettorato Centrale
della tutela della Qualita' e Repressione Frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
k) "interessi legali di mora": interessi di mora ad
un tasso che e' pari al tasso di riferimento, come definito
alla lettera o);
l) "prodotti agricoli e alimentari": i prodotti
elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale
allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai
prodotti elencati in tale allegato;
m) "prodotti agricoli e alimentari deperibili": i
prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella
fase della loro trasformazione potrebbero diventare
inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta,
produzione o trasformazione. Sono altresi' considerati
deperibili i prodotti a base di carne che presentino una
tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a
0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
n) "saggio degli interessi": il tasso complessivo
degli interessi da applicare all'importo dovuto, al netto
delle maggiorazioni di legge;
o) "tasso di riferimento": il tasso di interesse,
come definito dalla vigente normativa nazionale di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, applicabile come di seguito indicato:
1) per il primo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1° gennaio di quell'anno;
2) per il secondo semestre dell'anno in questione
e' quello in vigore al 1° luglio di quell'anno.
o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio
di produzione dei prodotti agricoli e alimentari
determinato dall'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia
dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo
all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi
che variabili, e dei servizi necessari al processo
produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di
riferimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione
della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare, nonche' dell'articolo 7 della legge
22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione
dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021, n. 41, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Principi ed elementi essenziali dei
contratti di cessione). - 1. I contratti di cessione devono
essere informati a principi di trasparenza, correttezza,
proporzionalita' e reciproca corrispettivita' delle
prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi
prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione
commerciale. I prezzi dei beni forniti tengono conto dei
costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
o-ter).
2. I contratti di cessione sono conclusi
obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima
della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata,
le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, che puo' essere fisso o determinabile sulla base di
criteri stabiliti nel contratto, le modalita' di consegna e
di pagamento.
3. L'obbligo della forma scritta puo' essere assolto
con le seguenti forme equipollenti, a condizione che gli
elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano
concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo
quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture,
ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la
consegna dei prodotti.
4. La durata dei contratti di cessione non puo'
essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata,
anche in ragione della stagionalita' dei prodotti oggetto
di cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante
da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a
livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per
il tramite delle loro articolazioni territoriali e di
categoria. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una
durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe
espressamente ammesse dal presente comma, essa si considera
comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si
applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente
esercita l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande in un pubblico esercizio di cui all'articolo 5
della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e
5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese
quelle relative ai prezzi stabiliti nel rispetto dei costi
di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera o-ter), definite nell'ambito di accordi quadro
aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e
alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale
rappresentate in almeno cinque camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite
delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono
fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. Nei contratti quadro conclusi con le centrali di
acquisto devono essere indicati, in allegato, i nominativi
degli associati che hanno conferito il mandato.
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che
disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei
mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e'
inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di
pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al
comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse
all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai
sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.
6-quater. L'accertata violazione della normativa in
materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella
filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore
titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati
all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento
del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del
mercato.».
«Art. 8 (Autorita' di contrasto). - 1. In attuazione
dell'articolo 4 della Direttiva, l'ICQRF e' designato quale
autorita' nazionale di contrasto deputata all'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed
all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel
rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICQRF esercita le
seguenti attivita':
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o
a seguito di una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere
disponibili tutte le informazioni necessarie, in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili
relativi alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,
al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche
commerciali vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel
quadro delle indagini di cui alla lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui
al presente decreto e impone all'autore della violazione di
porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che cio'
possa rivelare l'identita' del denunciante o qualsiasi
altra informazione la cui divulgazione, secondo il
denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi
interessi e a condizione che quest'ultimo abbia specificato
quali sono tali informazioni conformemente a quanto
previsto dall'articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione
di sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti
dell'autore della violazione accertata, in conformita'
delle vigenti disposizioni di legge nonche' di quanto
previsto all'articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull'apposita sezione del
sito internet del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori
inflitti ai sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attivita'
svolte in attuazione del presente decreto, indicando anche
il numero delle denunce ricevute e il numero delle indagini
avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Per ogni
indagine conclusa, la relazione contiene un'illustrazione
sommaria del caso, l'esito dell'indagine e la decisione
presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui
all'articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla
Commissione europea una relazione sulle pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare. Tale relazione contiene, in
particolare, tutti i dati pertinenti riguardanti le
attivita' di contrasto e l'applicazione delle norme del
presente decreto, nel corso dell'anno precedente, in
conformita' a quanto richiesto dalla Direttiva.
3. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2,
l'ICQRF puo' avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in
particolare, del Comando Carabinieri per la tutela
agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge n.
689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
4. Le attivita' di cui al presente articolo sono
svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque
soggetto interessato, ai sensi dell'articolo 9.
5. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le
competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine
all'accertamento e alla repressione delle pratiche
commerciali scorrette di cui agli articoli 18 e seguenti
del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L'Autorita'
provvede d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale, le quali sono in ogni caso legittimate ad agire
in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese
rappresentate.».
«Art. 10 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 4, comma 1,
lettera g), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
valore dei beni oggetto di cessione o al valore del
contratto. In ogni caso la sanzione non puo' essere
inferiore a 2.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 4, si
applica all'acquirente una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la
violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo'
essere inferiore a 10.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato
rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento
stabiliti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
3,5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione viene determinata in ragione della misura dei
ritardi. In ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore
a 1.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica
all'acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 30.000
euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la
violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, si
applica all'acquirente una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al
beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la
violazione nonche' all'entita' del danno provocato
all'altro contraente. In ogni caso la sanzione non puo'
essere inferiore a 15.000 euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente che contravviene agli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o)
e p), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 10.000
euro.
7. In caso di concorso della violazione dei divieti
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), la
sanzione di cui al comma 6 e' raddoppiata.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il
contraente che contravviene agli obblighi di cui
all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j)
e k), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento. La misura della
sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio
ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonche'
all'entita' del danno provocato all'altro contraente. In
ogni caso la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000
euro.
9. Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti
agricoli e alimentari al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 7 e' punito con la sanzione amministrativa di
cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 218 del 2001.
10. Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte
dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita
con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera d), si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione
commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente
all'accertamento.
11. Nei casi di reiterata violazione, la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo e' aumentata fino al
doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al
triplo. In ogni caso, tutte le sanzioni previste dal
presente articolo non possono eccedere il 10 per cento del
fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell'ultimo
esercizio precedente all'accertamento.
12. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dal
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al
Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso,
non e' consentito il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 della medesima legge.
12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale
sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' consentito, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione,
procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta
del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere
tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui
all'articolo 3, comma 2, costituisce attivita' idonea a
elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione
in forma scritta del contratto concluso oralmente. In
relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le
conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle
condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante
offerta formale al fornitore della corresponsione di un
prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo
sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo
convenuto nel contratto di cessione.
13. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'attivita'
di contrasto alle pratiche commerciali sleali di cui al
presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai
pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Con
decreto del Ragioniere generale dello Stato sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio.
14. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il
risarcimento del danno derivante dalle violazioni dei
precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove
promosse dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 2. I
predetti soggetti sono altresi' legittimati ad agire, a
tutela degli interessi collettivi rappresentati,
richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione dei
precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi degli
articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura
civile.».