Art. 4 - bis
Misure per la trasparenza dei mercati
nel settore agroalimentare
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da
139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:
«139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle
produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le
cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di
importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e
vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti
a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito
nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale
delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del
singolo cereale e' superiore a: a) 30 tonnellate annue per il
frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80
tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e)
60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena;
g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e
scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni
relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati
nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita' di
allevamento e le aziende che producono mangimi.
140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale
e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere
registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il
ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
141. Le modalita' di applicazione dei commi da 139 a 142 sono
stabilite con uno o piu' decreti del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma
3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal
1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno
provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi previsti dal
comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non
rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta telematica del
predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e' designato quale autorita'
competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma,
previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma
141».
2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti
derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.