Art. 4 - ter 
 
           Interventi per il rafforzamento delle sanzioni 
                       nel settore alimentare 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  190,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Se le violazioni di cui  al  comma  1  sono  commesse  da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate  di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso  delle
grandi imprese». 
  2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Se le violazioni di cui al comma  1  sono  commesse  da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai  sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate  di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso  delle
grandi imprese»; 
    b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Il beneficio di cui alla presente lettera  non  si
applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i  parametri
di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003». 
  3. All'articolo 2, comma 2, del  decreto  legislativo  19  novembre
2004 n. 297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso  in
cui le violazioni sono commesse da  imprese  aventi  i  parametri  di
media e grande impresa ai  sensi  della  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni  amministrative  di
cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie
imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese». 
  4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Se le violazioni di cui  al  comma  1  sono  commesse  da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai  sensi  della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,  le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate  di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso  delle
grandi imprese. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006,  n.  190,  recante:  «Disciplina
          sanzionatoria per le violazioni  del  regolamento  (CE)  n.
          178/2002 che stabilisce i principi e i  requisiti  generali
          della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
          europea per la sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel
          settore  della  sicurezza  alimentare.»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  23  maggio  2006,  n.  118,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2   (Violazione   degli   obblighi   derivanti
          dall'articolo  18  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  in
          materia di rintracciabilita'). -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, gli operatori del settore  alimentare  e
          dei  mangimi  che  non  adempiono  agli  obblighi  di   cui
          all'articolo 18  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  sono
          soggetti  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria     da      settecentocinquanta      euro      a
          quattromilacinquecento euro. 
                1-bis. Se le  violazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          commesse da imprese aventi i parametri di  media  e  grande
          impresa, ai sensi della raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni  amministrative
          di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte  nel
          caso delle medie imprese e di  tre  volte  nel  caso  delle
          grandi imprese.». 
              - Si riporta il testo degli artt. 8  e  9  del  decreto
          legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante:  «Disposizioni
          sanzionatorie per la violazione  del  regolamento  (UE)  n.
          29/2012  relativo   alle   norme   di   commercializzazione
          dell'olio di oliva  e  del  regolamento  (CEE)  n.  2568/91
          relativo alle caratteristiche degli oli di  oliva  e  degli
          oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno  2016  n.
          139, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8  (Identificazione  delle  partite).   -   1.
          Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che
          non riportano in maniera chiara e  leggibile  la  categoria
          dell'olio, le indicazioni di cui  agli  articoli  4  e,  se
          utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del  regolamento  (UE)
          n. 29/2012, nonche' privi: 
                  a) di un codice identificativo; 
                  b) della indicazione della capacita' totale; 
                  c)  di  un  dispositivo  di  misurazione   per   la
          valutazione  della  quantita'   dell'olio   contenuto;   e'
          soggetto  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria   del
          pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 
                1-bis. Se le  violazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          commesse da imprese aventi i parametri di  media  e  grande
          impresa ai sensi della  raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni  amministrative
          di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte  nel
          caso delle medie imprese e di  tre  volte  nel  caso  delle
          grandi imprese. 
                2.  Alla  medesima  sanzione  e'  soggetto  chi   non
          identifica le partite di olio confezionate, ma  non  ancora
          etichettate, mediante un  cartello  recante  il  lotto,  il
          numero di  confezioni,  la  loro  capacita',  la  categoria
          dell'olio, le indicazioni di cui  agli  articoli  4  e,  se
          utilizzate,  5  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.
          29/2012.». 
                «Art. 9 (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi).
          - 1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
          8 sono: 
                  a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi
          di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o
          a 3.500 chilogrammi di olive.  Il  beneficio  di  cui  alla
          presente lettera non  si  applica  se  le  violazioni  sono
          commesse da imprese aventi i parametri di  media  e  grande
          impresa ai sensi della  raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione, del 6 maggio 2003; 
                  b)   raddoppiate,   se   la   violazione   riguarda
          quantitativi    di    prodotto    superiori    a     30.000
          chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive. 
                2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1  non
          puo' essere inferiore a euro 150. 
                3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli
          oli  preimballati,  ai  fini  della  quantificazione  della
          sanzione di cui al comma  1,  e'  quello  identificato  dal
          lotto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  19  novembre  2004  n.  297,  recante
          «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
          (CEE)  n.   2081/92,   relativo   alla   protezione   delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine
          dei  prodotti  agricoli  e  alimentari»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2004, n. 293: 
                «Art.   2   (Designazione   e   presentazione   della
          denominazione del segno distintivo o  del  marchio).  -  1.
          Salva l'applicazione delle norme penali  vigenti,  chiunque
          modifica, per  la  commercializzazione  o  l'immissione  al
          consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o
          il marchio cosi' come registrati ai sensi  del  regolamento
          (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, del Consiglio, per un
          prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   tremila   ad   euro
          quindicimila. 
                2. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          chiunque nella designazione e  presentazione  del  prodotto
          usurpa, imita, o evoca una  denominazione  protetta,  o  il
          segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera  del
          prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e'  una
          traduzione non consentita o e' accompagnata da  espressioni
          quali genere, tipo, metodo,  alla  maniera,  imitazione,  o
          simili   e'   sottoposto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in
          cui  le  violazioni  sono  commesse  da  imprese  aventi  i
          parametri  di  media  e  grande  impresa  ai  sensi   della
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, le sanzioni amministrative di cui  al  primo  periodo
          sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese  e
          di tre volte nel caso delle grandi imprese. 
                3. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          chiunque  utilizza  sulla  confezione  o  sull'imballaggio,
          nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori  o  sui
          documenti  relativi  ai  prodotti  considerati  indicazioni
          false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine,
          alla natura o  alle  qualita'  essenziali  dei  prodotti  o
          utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato  nei
          disciplinari di produzione della denominazione  protetta  e
          nelle relative disposizioni applicative,  nonche'  impiega,
          per la confezione, recipienti che possono indurre in errore
          sull'origine e'  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 
                4. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          chiunque  pone  in  essere   qualsiasi   altra   prassi   o
          comportamento  idoneo  ad  indurre  in  errore  sulla  vera
          origine  dei  prodotti,   e'   sottoposto   alla   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   tremila   ad   euro
          ventimila. 
                5. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          chiunque usa un marchio d'impresa che  riproduce  od  evoca
          una denominazione protetta, a meno che non ricorra il  caso
          di cui all'articolo 14  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio
          o altro sigillo o simbolo che ha costituito  oggetto  della
          registrazione ai sensi del medesimo  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92, ovvero detiene  o  usa  tale  segno  distintivo  o
          marchio  o  altro  sigillo  o  simbolo   contraffatto,   e'
          sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  euro
          cinquemila ad euro cinquantamila. 
                6. Salva l'applicazione delle norme  penali  vigenti,
          l'uso di espressioni da parte di  qualsiasi  soggetto,  non
          autorizzato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole   e
          forestali che, nella  pubblicita'  e  nell'informazione  ai
          consumatori, sono dirette a garantire  o  ad  affermare  lo
          svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una
          denominazione protetta, attivita' che la normativa  vigente
          attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura
          di controllo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  a),
          numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo  1,
          comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione
          amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila. 
                7. Per  tutti  gli  illeciti  previsti  dal  presente
          articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione
          del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita'
          del fatto, desunta dalle  quantita'  dei  prodotti  oggetto
          delle condotte  sanzionate  nel  presente  articolo  e  del
          rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo'
          essere disposta  la  pubblicazione  del  provvedimento  che
          accerta la violazione a spese del soggetto cui la  sanzione
          e' applicata.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante:  «Disciplina
          sanzionatoria per  la  violazione  delle  disposizioni  del
          regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla  fornitura  di
          informazioni sugli alimenti ai consumatori e  l'adeguamento
          della normativa nazionale alle  disposizioni  del  medesimo
          regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,
          ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
          "Legge di  delegazione  europea  2015"»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  del  28  febbraio  2018,  n.  32,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Violazione   delle   pratiche   leali   di
          informazione di cui all'articolo 7 del regolamento).  -  1.
          Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione  delle
          fattispecie   specificamente   sanzionate    dalle    altre
          disposizioni del  presente  decreto,  la  violazione  delle
          disposizioni di cui all'articolo 7  del  regolamento  sulle
          pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore  del
          settore   alimentare    l'applicazione    della    sanzione
          amministrativa pecuniaria del pagamento  di  una  somma  da
          3.000 euro a 24.000 euro. 
                1-bis. Se le  violazioni  di  cui  al  comma  1  sono
          commesse da imprese aventi i parametri di  media  e  grande
          impresa ai sensi della  raccomandazione  2003/361/CE  della
          Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni  amministrative
          di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte  nel
          caso delle medie imprese e di  tre  volte  nel  caso  delle
          grandi imprese.».