Art. 4 - ter
Interventi per il rafforzamento delle sanzioni
nel settore alimentare
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese».
2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese»;
b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il beneficio di cui alla presente lettera non si
applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri
di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
2004 n. 297, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in
cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di
media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di
cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie
imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese».
4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da
imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le
sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di
due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante: «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.
178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
settore della sicurezza alimentare.», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2006, n. 118, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti
dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in
materia di rintracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e
dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui
all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono
soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da settecentocinquanta euro a
quattromilacinquecento euro.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.».
- Si riporta il testo degli artt. 8 e 9 del decreto
legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante: «Disposizioni
sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91
relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli
oli di sansa d'oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2016 n.
139, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Identificazione delle partite). - 1.
Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che
non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria
dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se
utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE)
n. 29/2012, nonche' privi:
a) di un codice identificativo;
b) della indicazione della capacita' totale;
c) di un dispositivo di misurazione per la
valutazione della quantita' dell'olio contenuto; e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.
2. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non
identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora
etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il
numero di confezioni, la loro capacita', la categoria
dell'olio, le indicazioni di cui agli articoli 4 e, se
utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n.
29/2012.».
«Art. 9 (Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi).
- 1. Le sanzioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8 sono:
a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi
di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o
a 3.500 chilogrammi di olive. Il beneficio di cui alla
presente lettera non si applica se le violazioni sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003;
b) raddoppiate, se la violazione riguarda
quantitativi di prodotto superiori a 30.000
chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive.
2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non
puo' essere inferiore a euro 150.
3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli
oli preimballati, ai fini della quantificazione della
sanzione di cui al comma 1, e' quello identificato dal
lotto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, recante
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2004, n. 293:
«Art. 2 (Designazione e presentazione della
denominazione del segno distintivo o del marchio). - 1.
Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
modifica, per la commercializzazione o l'immissione al
consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o
il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, del Consiglio, per un
prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque nella designazione e presentazione del prodotto
usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il
segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del
prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una
traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni
quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o
simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in
cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i
parametri di media e grande impresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo
sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e
di tre volte nel caso delle grandi imprese.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio,
nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui
documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni
false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine,
alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o
utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei
disciplinari di produzione della denominazione protetta e
nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega,
per la confezione, recipienti che possono indurre in errore
sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o
comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca
una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso
di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio
o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della
registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o
marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai
consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo
svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una
denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente
attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura
di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente
articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione
del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita'
del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto
delle condotte sanzionate nel presente articolo e del
rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo'
essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione
e' applicata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante: «Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo
regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
"Legge di delegazione europea 2015"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2018, n. 32, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Violazione delle pratiche leali di
informazione di cui all'articolo 7 del regolamento). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre
disposizioni del presente decreto, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle
pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del
settore alimentare l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 24.000 euro.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.».