Art. 5 
 
    Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'installazione degli impianti  fotovoltaici  con  moduli
collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui
alle  lettere  a),  limitatamente  agli  interventi   per   modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e
quelle con piano di coltivazione terminato ancora  non  ripristinate,
nonche'  le  discariche  o  i  lotti  di  discarica   chiusi   ovvero
ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma  8
del presente articolo. Il primo periodo non si applica  nel  caso  di
progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli  collocati  a
terra finalizzati  alla  costituzione  di  una  comunita'  energetica
rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonche' in
caso di progetti attuativi delle altre  misure  di  investimento  del
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  approvato  con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,  come  modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  PNRR  (PNC)  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,  ovvero  di
progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. » 
  2.  L'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sia stata  avviata  almeno
una delle procedure amministrative, comprese  quelle  di  valutazione
ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la  costruzione
e l'esercizio degli impianti e delle relative opere  connesse  ovvero
sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi. 
  2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari,  di  concessione
del diritto di superficie su terreni  ricadenti  nelle  aree  di  cui
all'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di  impianti
da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per  un  periodo  di  ulteriori  sei
anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa  pattuizione
delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la  procedura  per
il rinnovo a nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  al  rinnovo  del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della  scadenza.  La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui  al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intende  scaduto  alla  data  di  cessazione.   In   mancanza   della
comunicazione di cui al secondo periodo, il  contratto  e'  rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti  hanno  determinato
una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza
determinazione di tempo, la durata si  in  tende  convenuta  per  sei
anni. Le disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di  recesso  da
esercitare con le modalita' previste dal secondo periodo nel  termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n.  266,  dopo
il comma 423 e' inserito il seguente: 
    «423-bis. Le  attivita'  di  produzione  e  cessione  di  energia
elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con  moduli
a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta'  previsto  dal
comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa  nei  modi
ordinari». 
  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  agli
impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  recante  «Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del  30  novembre  2021,  n.  285,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee  ai  sensi  del
          comma 8. In via  prioritaria,  con  i  decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                1-bis. L'installazione  degli  impianti  fotovoltaici
          con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole
          dai piani urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente
          nelle aree di  cui  alle  lettere  a),  limitatamente  agli
          interventi  per  modifica,  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione degli impianti gia'  installati,  a
          condizione  che   non   comportino   incremento   dell'area
          occupata, c), incluse le cave gia'  oggetto  di  ripristino
          ambientale e quelle con  piano  di  coltivazione  terminato
          ancora non ripristinate, nonche' le discariche o i lotti di
          discarica chiusi ovvero ripristinati,  c-bis),  c-bis.1)  e
          c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente  articolo.
          Il primo periodo non si applica nel caso  di  progetti  che
          prevedano impianti  fotovoltaici  con  moduli  collocati  a
          terra  finalizzati  alla  costituzione  di  una   comunita'
          energetica  rinnovabile  ai  sensi  dell'articolo  31   del
          presente decreto nonche'  in  caso  di  progetti  attuativi
          delle altre misure di investimento del Piano  Nazionale  di
          Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato  con  decisione  del
          Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,  come  modificato  con
          decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e  del
          Piano nazionale per gli investimenti complementari al  PNRR
          (PNC) di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio
          2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti  necessari  per  il
          conseguimento degli obiettivi del PNRR. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di cui all'articolo 21.  Il  Dipartimento
          per gli affari regionali e le  autonomie  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri  esercita  funzioni  di  impulso
          anche ai fini dell'esercizio del potere  di  cui  al  terzo
          periodo. Nel caso di mancata adozione della legge di cui al
          primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai  principi,
          ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al
          comma 1, si applica l'articolo 41 della legge  24  dicembre
          2012, n. 234. Le Province autonome provvedono  al  processo
          programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi
          dello  Statuto  speciale  e   delle   relative   norme   di
          attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento
          o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi
          di accumulo, che non comportino  una  variazione  dell'area
          occupata superiore al 20 per cento. Il  limite  percentuale
          di cui al primo periodo non si  applica  per  gli  impianti
          fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area
          occupata e' soggetta al limite di cui alla lettera  c-ter),
          numero 1); 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di  degrado  ambientale,  o  le
          porzioni di cave e miniere non  suscettibili  di  ulteriore
          sfruttamento; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilita'
          delle societa' di  gestione  aeroportuale  all'interno  dei
          sedimi aeroportuali, ivi  inclusi  quelli  all'interno  del
          perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole  minori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  14  febbraio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  18  maggio  2017,  ferme
          restando  le  necessarie  verifiche   tecniche   da   parte
          dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli  impianti
          di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai  sensi
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri; 
                  c-quater) fatto salvo quanto previsto alle  lettere
          a),  b),  c),  c-bis)  e  c-ter),  le  aree  che  non  sono
          ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti  a  tutela  ai
          sensi del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          incluse le zone gravate da usi civici di  cui  all'articolo
          142,  comma  1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto,  ne'
          ricadono nella fascia di rispetto  dei  beni  sottoposti  a
          tutela ai sensi della parte  seconda  oppure  dell'articolo
          136 del medesimo decreto legislativo. Ai  soli  fini  della
          presente lettera, la  fascia  di  rispetto  e'  determinata
          considerando una distanza dal perimetro di beni  sottoposti
          a tutela di tre chilometri per gli  impianti  eolici  e  di
          cinquecento metri  per  gli  impianti  fotovoltaici.  Resta
          ferma, nei procedimenti autorizzatori,  la  competenza  del
          Ministero della cultura a esprimersi in relazione  ai  soli
          progetti localizzati in aree sottoposte  a  tutela  secondo
          quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 
                8-bis. Ai  fini  del  concreto  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al  comma  2,  per  consentire  la  celere
          realizzazione degli impianti e garantire la  sicurezza  del
          traffico limitando le possibili interferenze,  le  societa'
          concessionarie autostradali affidano la  concessione  delle
          aree idonee di cui  al  comma  8,  lettera  c-bis),  previa
          determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure
          ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con
          pubblicazione di un avviso, nel rispetto  dei  principi  di
          trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',  garantendo
          condizioni   di   concorrenza   effettiva.    Gli    avvisi
          definiscono, in  modo  chiaro,  trasparente,  proporzionato
          rispetto    all'oggetto    della    concessione    e    non
          discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e
          i criteri di selezione delle  domande,  nonche'  la  durata
          massima delle subconcessioni ai sensi del comma  8-ter.  Se
          si verificano le condizioni di cui all'articolo  63,  comma
          2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo  18
          aprile 2016, n.  50,  le  societa'  concessionarie  possono
          affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera  c-bis),
          mediante subconcessione, a societa' controllate o collegate
          in modo  da  assicurare  il  necessario  coordinamento  dei
          lavori sulla  rete  in  gestione  e  la  risoluzione  delle
          interferenze. Le  societa'  controllate  o  collegate  sono
          tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla
          base di procedure ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei
          principi di trasparenza, imparzialita' e  proporzionalita',
          garantendo condizioni di concorrenza effettiva. 
                8-ter. La durata dei rapporti  di  subconcessione  di
          cui al comma 8-bis e' determinata in  funzione  della  vita
          utile degli impianti e degli investimenti necessari per  la
          realizzazione  e  gestione  degli  stessi  e  puo'   essere
          superiore alla durata della concessione autostradale, salva
          la possibilita' per il concessionario  che  subentra  nella
          gestione  di  risolvere  il  contratto  di   subconcessione
          riconoscendo   un   indennizzo   pari   agli   investimenti
          realizzati non integralmente ammortizzati.».