Art. 5 - bis 
 
Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli  impianti
  di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia  da
biogas  funzionale  all'esercizio  delle  attivita'   di   produzione
primaria, nonche' di garantire il sostegno  alle  filiere  produttive
agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n.  28,  le  parole:  «che  beneficino  di  incentivi  in
scadenza entro il 31 dicembre 2027  ovvero  che,  entro  il  medesimo
termine, rinuncino agli incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «i
cui regimi incentivanti  siano  terminati  entro  la  predetta  data,
ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31  dicembre
2027». 
  2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse  agricole  e
incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere  produttive  difficili
da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 5, lettera d), del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  14  luglio  2023,  n.  224,   ai   fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11,  comma  5,
lettera a), del medesimo decreto per biometano  autoconsumato  e'  da
intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del
medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale  anche  per
il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali  negli
usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purche' il  produttore
sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla  base  di  un
accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo
medio mensile nullo  delle  garanzie  d'origine  e  che  consenta  un
beneficio analogo a quello che  deriverebbe  dall'applicazione  delle
predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24,  comma  8,  del
          decreto  legislativo  3  marzo  2011,   n.   28,   recante:
          «Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). -  1.  -  7.
          (omissis) 
                8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   l'Autorita'   di
          regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  provvede   a
          definire prezzi minimi garantiti, ovvero  integrazioni  dei
          ricavi   conseguenti   alla   partecipazione   al   mercato
          elettrico, per la  produzione  da  impianti  alimentati  da
          biogas e biomassa, in esercizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della   presente   disposizione,   i   cui   regimi
          incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
          che rinuncino  agli  incentivi  in  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2027 per aderire al  regime  di  cui  al  presente
          comma, sulla base dei seguenti criteri: 
                  a)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a  copertura  dei
          costi  di  funzionamento,  al   fine   di   assicurare   la
          prosecuzione dell'esercizio e il  funzionamento  efficiente
          dell'impianto; 
                  b)   i   prezzi   minimi   garantiti,   ovvero   le
          integrazioni dei ricavi, sono differenziati  in  base  alla
          potenza dell'impianto; 
                  c) gli  impianti  rispettano  i  requisiti  di  cui
          all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
          199; 
                  d) il valore dei prezzi  minimi  garantiti,  ovvero
          delle integrazioni dei ricavi, e'  aggiornato  annualmente,
          tenendo conto dei valori di costo  delle  materie  prime  e
          della necessita' di promuovere  la  progressiva  efficienza
          dei  costi  degli  impianti,  anche  al  fine  di   evitare
          incrementi dei prezzi delle materie  prime  correlati  alla
          presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse. 
                9. (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  5,  del
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   sicurezza
          energetica 14 luglio 2023,  n.  224,  recante:  «Attuazione
          dell'articolo 46 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
          n. 199 in materia di garanzie di origine»: 
                «Art.   11   (Disposizioni    specifiche    per    la
          certificazione della produzione di biometano). - (omissis) 
                5. Le GO emesse per la  produzione  di  biometano  da
          impianti di produzione incentivati: 
                  a) se  riferite  a  biometano  autoconsumato,  sono
          contestualmente  annullate  e,  conseguentemente,  ai  fini
          della  valorizzazione   della   tariffa   premio   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettera v) del D.M.  15  settembre
          2022 per la medesima quantita' di biometano il prezzo medio
          mensile delle GO e' nullo; 
                  b) su indicazione del  produttore,  possono  essere
          emesse direttamente all'acquirente con cui ha  sottoscritto
          un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le  GO
          sono contestualmente annullate. 
                  c)  se  impiegate  nel  settore  trasporti  possono
          essere  annullate  solo  per  l'utilizzo   nel   territorio
          italiano e dai seguenti soggetti: 
                    i. imprese di vendita  di  gas  naturale  per  il
          settore trasporti; 
                    ii.   gestori   o   titolari   di   impianti   di
          distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti. 
                  tali  soggetti  dovranno  indicare,  in   fase   di
          annullamento almeno: 
                    i.   le   informazioni   sul    cliente    finale
          beneficiario dell'annullamento delle GO, che puo' essere il
          cliente  finale  o  l'impianto  di  distribuzione  di   gas
          naturale per i trasporti; 
                    ii. il sotto-settore di  utilizzo  del  biometano
          quali,  a  titolo  esemplificativo:  trasporto   marittimo,
          trasporto  ferroviario,   trasporto   pesante   su   gomma,
          trasporto leggero su gomma e veicoli agricoli; 
                  d) se  impiegate  nel  settore  altri  usi  possono
          essere  annullate  solo  nel  territorio   italiano   dalle
          societa' di vendita di gas naturale, che dovranno indicare,
          in fase di annullamento, almeno: 
                    i.   le   informazioni   sul    cliente    finale
          beneficiario dell'annullamento delle GO; 
                    ii. la tipologia di utilizzo  del  biometano  nel
          settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo,  ad
          esempio:   processi    industriali,    riscaldamento    e/o
          raffrescamento, cogenerazione; 
                (omissis)».