Art. 5 - bis
Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli impianti
di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole
1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia da
biogas funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione
primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive
agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in
scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo
termine, rinuncino agli incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «i
cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data,
ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre
2027».
2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e
incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili
da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato e' da
intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del
medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per
il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli
usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purche' il produttore
sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un
accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo
medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un
beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle
predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1. - 7.
(omissis)
8. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a
definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti alimentati da
biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2027 per aderire al regime di cui al presente
comma, sulla base dei seguenti criteri:
a) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono corrisposti a copertura dei
costi di funzionamento, al fine di assicurare la
prosecuzione dell'esercizio e il funzionamento efficiente
dell'impianto;
b) i prezzi minimi garantiti, ovvero le
integrazioni dei ricavi, sono differenziati in base alla
potenza dell'impianto;
c) gli impianti rispettano i requisiti di cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
d) il valore dei prezzi minimi garantiti, ovvero
delle integrazioni dei ricavi, e' aggiornato annualmente,
tenendo conto dei valori di costo delle materie prime e
della necessita' di promuovere la progressiva efficienza
dei costi degli impianti, anche al fine di evitare
incrementi dei prezzi delle materie prime correlati alla
presenza di incentivi all'utilizzo energetico delle stesse.
9. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 5, del
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante: «Attuazione
dell'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 in materia di garanzie di origine»:
«Art. 11 (Disposizioni specifiche per la
certificazione della produzione di biometano). - (omissis)
5. Le GO emesse per la produzione di biometano da
impianti di produzione incentivati:
a) se riferite a biometano autoconsumato, sono
contestualmente annullate e, conseguentemente, ai fini
della valorizzazione della tariffa premio di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v) del D.M. 15 settembre
2022 per la medesima quantita' di biometano il prezzo medio
mensile delle GO e' nullo;
b) su indicazione del produttore, possono essere
emesse direttamente all'acquirente con cui ha sottoscritto
un accordo per la vendita di biometano. In tal caso, le GO
sono contestualmente annullate.
c) se impiegate nel settore trasporti possono
essere annullate solo per l'utilizzo nel territorio
italiano e dai seguenti soggetti:
i. imprese di vendita di gas naturale per il
settore trasporti;
ii. gestori o titolari di impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per i trasporti.
tali soggetti dovranno indicare, in fase di
annullamento almeno:
i. le informazioni sul cliente finale
beneficiario dell'annullamento delle GO, che puo' essere il
cliente finale o l'impianto di distribuzione di gas
naturale per i trasporti;
ii. il sotto-settore di utilizzo del biometano
quali, a titolo esemplificativo: trasporto marittimo,
trasporto ferroviario, trasporto pesante su gomma,
trasporto leggero su gomma e veicoli agricoli;
d) se impiegate nel settore altri usi possono
essere annullate solo nel territorio italiano dalle
societa' di vendita di gas naturale, che dovranno indicare,
in fase di annullamento, almeno:
i. le informazioni sul cliente finale
beneficiario dell'annullamento delle GO;
ii. la tipologia di utilizzo del biometano nel
settore altri usi, ovvero il sotto-settore di utilizzo, ad
esempio: processi industriali, riscaldamento e/o
raffrescamento, cogenerazione;
(omissis)».