Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Disposizioni urgenti per il funzionamento
degli Organismi sportivi
1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa)
b) ((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti)): «I
presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato
consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri
degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha
avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il
mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di
dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata
inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni
volontarie o ((commissariamento, non interrompe)) la consecutivita'
dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In
ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati.»;
c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La disciplina
di cui al presente comma si applica anche agli ((enti)) di promozione
sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali
delle ((federazioni)) sportive nazionali, delle ((discipline))
sportive associate e degli ((enti)) di promozione sportiva.».
((c-bis) all'ottavo periodo, le parole «I soggetti di cui al sesto
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui
all'undicesimo periodo»;
1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento
al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali
di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti
professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla
legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un'equa
rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive
nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo
economico apportato al relativo sistema sportivo.
1-ter. Ai rapporti economici tra le societa' di calcio
professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le
leghe sportive professionistiche di competenza si applicano le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo
sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.))
2. ((All'articolo 14 del)) decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) (soppresso)
2) ((il terzo periodo e' sostituito dai seguenti)): «I
presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato
consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano alla prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri
degli organi direttivi. In tal caso il presidente e l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva. Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo il mandato che ha
avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno)) nonche' il
mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di
dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato di durata
inferiore a due anni e un giorno, cessato a causa di dimissioni
volontarie ((o commissariamento, non interrompe)) la consecutivita'
dei mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente. In
ogni caso il commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati.»;
b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli ((enti))
di promozione sportiva paralimpica nonche' ai presidenti delle
strutture territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli
((enti)) di promozione sportiva paralimpica.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 2, del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate). - 1.
(Omissis)
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati.
Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per
delega, il CONI, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio
provvedimento, i principi generali per l'esercizio del
diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, le quali nelle
assemblee nazionali non possono comunque essere in numero
superiore a due se il numero delle societa' con diritto al
voto e' inferiore a trecento, a tre se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra trecento e
quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle
societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento e
novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle
societa' con diritto al voto e' pari a mille o superiore.
Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate non adeguino i propri statuti alle
predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un
commissario ad acta che vi provvede entro sessanta giorni
dalla data della nomina e ne riferisce all'autorita'
vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate possono prevedere un
numero di mandati inferiore al limite di cui al presente
comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente
comma si applica anche agli enti di promozione sportiva
nonche' ai presidenti delle strutture territoriali
regionali delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo debbono
garantire nei loro statuti la piu' ampia partecipazione
all'elettorato passivo.»
- Si riporta l'articolo 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268. Suppl. Ord. n. 2:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.»
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante:
«Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
2017, n. 80, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Statuti delle federazioni sportive
paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche). -
1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI
per le FSN e le DSA, sono rette da norme statutarie e
regolamentari sulla base del principio di democrazia
interna, del principio di partecipazione all'attivita'
sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed
internazionale.
2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli enti di
promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure per
l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e possono svolgere piu'
mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che
conseguano alla prima votazione un numero di voti pari
almeno ai due terzi del totale dei voti validamente
espressi e, in caso di mancata elezione, non sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso
mandato. Nel caso di pluricandidature non si procede al
ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove
assemblee elettive anche per i membri degli organi
direttivi. In tal caso il presidente e l'organo direttivo
uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova assemblea
elettiva. Si considera compiuto e rileva ai fini del
computo il mandato che ha avuto durata pari o superiore a
due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
e un giorno, cessato a causa di dimissioni volontarie o
commissariamento non interrompe la consecutivita' dei
mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
In ogni caso il commissariamento non interrompe la
consecutivita' dei mandati.
3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza
per delega, al fine di garantire una piu' ampia
partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con
proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio
del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in
particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di
voto mediante una riduzione del numero delle deleghe
medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque
non superiore a cinque. Qualora le FSP e le DSP non
adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il
CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne
riferisce all'autorita' vigilante.
4. Gli statuti delle FSP e delle DSP possono
prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui
al comma 2, fatti salvi gli effetti delle disposizioni
transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente
articolo si applica anche agli enti di promozione sportiva
paralimpica nonche' ai presidenti delle strutture
territoriali regionali delle FSP e delle DSP e degli enti
di promozione sportiva paralimpica. I soggetti di cui al
presente comma debbono garantire nei loro statuti la piu'
ampia partecipazione all'elettorato passivo.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui
almeno un atleta paralimpico, in attivita' o che siano
stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio
alla federazione o disciplina sportiva interessata ed in
possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle
singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine
lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atlete
e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la presenza
degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti
delle articolazioni associative interne alla propria
organizzazione.»