Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni((...)). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni urgenti per il funzionamento 
                      degli Organismi sportivi 
 
  1. All'articolo 16, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  luglio
1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) (soppressa) 
    b)  ((il  terzo  periodo  e'  sostituito   dai   seguenti)):   «I
presidenti, in  caso  di  candidatura  successiva  al  terzo  mandato
consecutivo, sono eletti  a  condizione  che  conseguano  alla  prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del  totale  dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata  elezione,  non  sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede  al  ballottaggio  tra  gli  altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per  i  membri
degli  organi  direttivi.  In  tal  caso  il  presidente  e  l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova  assemblea  elettiva.  Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo  il  mandato  che  ha
avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno))  nonche'  il
mandato di  durata  inferiore  in  caso  di  cessazione  a  causa  di
dimissioni  volontarie  o  commissariamento.  Il  mandato  di  durata
inferiore a due anni e un  giorno,  cessato  a  causa  di  dimissioni
volontarie o ((commissariamento, non interrompe))  la  consecutivita'
dei mandati del presidente che ha svolto il  mandato  precedente.  In
ogni caso il commissariamento non interrompe  la  consecutivita'  dei
mandati.»; 
    c) il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «La  disciplina
di cui al presente comma si applica anche agli ((enti)) di promozione
sportiva nonche' ai presidenti delle strutture territoriali regionali
delle  ((federazioni))  sportive  nazionali,   delle   ((discipline))
sportive associate e degli ((enti)) di promozione sportiva.». 
  ((c-bis) all'ottavo periodo, le parole «I soggetti di cui al  sesto
periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I  soggetti   di   cui
all'undicesimo periodo»; 
  1-bis. Nel rispetto degli statuti delle federazioni di  riferimento
al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali
di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti
professionisti e con meccanismi di mutualita' generale previsti dalla
legge, le leghe sportive professionistiche hanno  diritto  a  un'equa
rappresentanza negli  organi  direttivi  delle  federazioni  sportive
nazionali  di  riferimento  che  tenga  conto  anche  del  contributo
economico apportato al relativo sistema sportivo. 
  1-ter.  Ai  rapporti  economici   tra   le   societa'   di   calcio
professionistiche regolati e definiti  in  compensazione  tramite  le
leghe  sportive  professionistiche  di  competenza  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro per lo
sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del  presente
comma.)) 
  2. ((All'articolo 14 del)) decreto legislativo 27 febbraio 2017, n.
43, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) (soppresso) 
      2)  ((il  terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti)):   «I
presidenti, in  caso  di  candidatura  successiva  al  terzo  mandato
consecutivo, sono eletti  a  condizione  che  conseguano  alla  prima
votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del  totale  dei
voti validamente espressi e, in caso di mancata  elezione,  non  sono
candidabili alle votazioni successive per lo stesso mandato. Nel caso
di pluricandidature non si procede  al  ballottaggio  tra  gli  altri
candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per  i  membri
degli  organi  direttivi.  In  tal  caso  il  presidente  e  l'organo
direttivo uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
e per la convocazione immediata della nuova  assemblea  elettiva.  Si
considera compiuto e rileva ai fini del computo  il  mandato  che  ha
avuto ((durata pari o superiore a due anni e un giorno))  nonche'  il
mandato di  durata  inferiore  in  caso  di  cessazione  a  causa  di
dimissioni  volontarie  o  commissariamento.  Il  mandato  di  durata
inferiore a due anni e un  giorno,  cessato  a  causa  di  dimissioni
volontarie ((o commissariamento, non interrompe))  la  consecutivita'
dei mandati del presidente che ha svolto il  mandato  precedente.  In
ogni caso il commissariamento non interrompe  la  consecutivita'  dei
mandati.»; 
    b) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
disciplina di cui al presente articolo si applica anche agli ((enti))
di  promozione  sportiva  paralimpica  nonche'  ai  presidenti  delle
strutture territoriali regionali  delle  FSP  e  delle  DSP  e  degli
((enti)) di promozione sportiva paralimpica.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,   recante
          «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -  CONI,
          a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.  59,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  16   (Statuti   delle   federazioni   sportive
          nazionali e delle  discipline  sportive  associate).  -  1.
          (Omissis) 
                2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
          delle discipline sportive associate prevedono le  procedure
          per l'elezione del presidente e  dei  membri  degli  organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro  anni  e  possono  svolgere  piu'
          mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
          terzo mandato consecutivo, sono  eletti  a  condizione  che
          conseguano alla prima votazione  un  numero  di  voti  pari
          almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti  validamente
          espressi  e,  in  caso  di  mancata  elezione,   non   sono
          candidabili  alle  votazioni  successive  per   lo   stesso
          mandato. Nel caso di pluricandidature  non  si  procede  al
          ballottaggio tra gli altri candidati e  si  indicono  nuove
          assemblee  elettive  anche  per  i  membri   degli   organi
          direttivi. In tal caso il presidente e  l'organo  direttivo
          uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
          e per  la  convocazione  immediata  della  nuova  assemblea
          elettiva. Si  considera  compiuto  e  rileva  ai  fini  del
          computo il mandato che ha avuto durata pari o  superiore  a
          due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
          in caso di cessazione a causa di  dimissioni  volontarie  o
          commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
          e un giorno, cessato a causa  di  dimissioni  volontarie  o
          commissariamento  non  interrompe  la  consecutivita'   dei
          mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
          In  ogni  caso  il  commissariamento  non   interrompe   la
          consecutivita' dei mandati. 
                Qualora gli statuti prevedano la  rappresentanza  per
          delega, il CONI,  al  fine  di  garantire  una  piu'  ampia
          partecipazione  alle  assemblee,  stabilisce,  con  proprio
          provvedimento, i  principi  generali  per  l'esercizio  del
          diritto di  voto  per  delega  in  assemblea  al  fine,  in
          particolare, di limitare le concentrazioni  di  deleghe  di
          voto  mediante  una  riduzione  del  numero  delle  deleghe
          medesime che possono  essere  rilasciate,  le  quali  nelle
          assemblee nazionali non possono comunque essere  in  numero
          superiore a due se il numero delle societa' con diritto  al
          voto e' inferiore a trecento, a  tre  se  il  numero  delle
          societa' con diritto al voto e'  compreso  tra  trecento  e
          quattrocentonovantanove,  a  quattro  se  il  numero  delle
          societa' con diritto al voto e' compreso tra cinquecento  e
          novecentonovantanove,  o  a  cinque  se  il  numero   delle
          societa' con diritto al voto e' pari a mille  o  superiore.
          Qualora le federazioni sportive nazionali e  le  discipline
          sportive associate  non  adeguino  i  propri  statuti  alle
          predette disposizioni, il CONI, previa diffida,  nomina  un
          commissario ad acta che vi provvede entro  sessanta  giorni
          dalla  data  della  nomina  e  ne  riferisce  all'autorita'
          vigilante. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali
          e delle discipline sportive associate possono prevedere  un
          numero di mandati inferiore al limite di  cui  al  presente
          comma,  fatti  salvi   gli   effetti   delle   disposizioni
          transitorie in vigore. La disciplina  di  cui  al  presente
          comma si applica anche agli  enti  di  promozione  sportiva
          nonche'  ai   presidenti   delle   strutture   territoriali
          regionali  delle  federazioni  sportive  nazionali,   delle
          discipline sportive associate e degli  enti  di  promozione
          sportiva. I soggetti di cui all'undicesimo periodo  debbono
          garantire nei loro statuti  la  piu'  ampia  partecipazione
          all'elettorato passivo.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  48-bis  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».
          Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  16  ottobre  1973,  n.
          268. Suppl. Ord. n. 2: 
                «Art.  48-bis  (Disposizioni  sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore a  cinquemila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  ovvero  che  abbiano
          ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi  dell'articolo
          19 del presente decreto nonche'  ai  risparmiatori  di  cui
          all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da  parte  di
          banche e loro controllate aventi  sede  legale  in  Italia,
          poste in liquidazione  coatta  amministrativa  dopo  il  16
          novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 
                2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
                2-bis. Con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo   27   febbraio   2017,   n.    43,    recante:
          «Riorganizzazione    delle    amministrazioni    pubbliche,
          concernente il  Comitato  italiano  paralimpico,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto
          2015, n. 124», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
          2017, n. 80, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14   (Statuti   delle   federazioni   sportive
          paralimpiche e delle discipline sportive  paralimpiche).  -
          1. Le FSP e le DSP, al pari di quanto disciplinato dal CONI
          per le FSN e le DSA,  sono  rette  da  norme  statutarie  e
          regolamentari  sulla  base  del  principio  di   democrazia
          interna,  del  principio  di  partecipazione  all'attivita'
          sportiva da parte di chiunque in condizioni di parita' e in
          armonia   con   l'ordinamento   sportivo    nazionale    ed
          internazionale. 
                2. Gli statuti delle FSP, delle DSP e degli  enti  di
          promozione sportiva paralimpica prevedono le procedure  per
          l'elezione  del  presidente  e  dei  membri  degli   organi
          direttivi, promuovendo le pari  opportunita'  tra  donne  e
          uomini. Il presidente e i  membri  degli  organi  direttivi
          restano in carica quattro  anni  e  possono  svolgere  piu'
          mandati. I presidenti, in caso di candidatura successiva al
          terzo mandato consecutivo, sono  eletti  a  condizione  che
          conseguano alla prima votazione  un  numero  di  voti  pari
          almeno  ai  due  terzi  del  totale  dei  voti  validamente
          espressi  e,  in  caso  di  mancata  elezione,   non   sono
          candidabili  alle  votazioni  successive  per   lo   stesso
          mandato. Nel caso di pluricandidature  non  si  procede  al
          ballottaggio tra gli altri candidati e  si  indicono  nuove
          assemblee  elettive  anche  per  i  membri   degli   organi
          direttivi. In tal caso il presidente e  l'organo  direttivo
          uscente rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione
          e per  la  convocazione  immediata  della  nuova  assemblea
          elettiva. Si  considera  compiuto  e  rileva  ai  fini  del
          computo il mandato che ha avuto durata pari o  superiore  a
          due anni e un giorno nonche' il mandato di durata inferiore
          in caso di cessazione a causa di  dimissioni  volontarie  o
          commissariamento. Il mandato di durata inferiore a due anni
          e un giorno, cessato a causa  di  dimissioni  volontarie  o
          commissariamento  non  interrompe  la  consecutivita'   dei
          mandati del presidente che ha svolto il mandato precedente.
          In  ogni  caso  il  commissariamento  non   interrompe   la
          consecutivita' dei mandati. 
                3. Qualora gli statuti  prevedano  la  rappresentanza
          per  delega,  al  fine  di   garantire   una   piu'   ampia
          partecipazione  alle  assemblee,  il  CIP  stabilisce,  con
          proprio provvedimento, i principi generali per  l'esercizio
          del diritto di voto per delega in  assemblea  al  fine,  in
          particolare, di limitare le concentrazioni  di  deleghe  di
          voto  mediante  una  riduzione  del  numero  delle  deleghe
          medesime che possono essere rilasciate, in numero  comunque
          non superiore a  cinque.  Qualora  le  FSP  e  le  DSP  non
          adeguino i propri statuti  al  predetto  provvedimento,  il
          CIP, previa diffida, nomina un commissario ad acta  che  vi
          provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina e ne
          riferisce all'autorita' vigilante. 
                4.  Gli  statuti  delle  FSP  e  delle  DSP   possono
          prevedere un numero di mandati inferiore al limite  di  cui
          al comma 2, fatti  salvi  gli  effetti  delle  disposizioni
          transitorie in vigore. La disciplina  di  cui  al  presente
          articolo si applica anche agli enti di promozione  sportiva
          paralimpica   nonche'   ai   presidenti   delle   strutture
          territoriali regionali delle FSP e delle DSP e  degli  enti
          di promozione sportiva paralimpica. I soggetti  di  cui  al
          presente comma debbono garantire nei loro statuti  la  piu'
          ampia partecipazione all'elettorato passivo. 
                5.  Negli  organi  direttivi  nazionali  deve  essere
          garantita la presenza, in misura non  inferiore  al  trenta
          per cento del totale  dei  loro  componenti,  di  atleti  e
          tecnici  sportivi,  dilettanti  e  professionisti,  di  cui
          almeno un atleta paralimpico,  in  attivita'  o  che  siano
          stati tesserati per almeno due  anni  nell'ultimo  decennio
          alla federazione o disciplina sportiva  interessata  ed  in
          possesso  dei  requisiti  stabiliti  dagli  statuti   delle
          singole federazioni e discipline riconosciute. A  tal  fine
          lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di  atlete
          e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la  presenza
          degli ufficiali di gara negli organi direttivi. 
                6. Gli statuti definiscono i poteri  di  vigilanza  e
          controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei  confronti
          delle  articolazioni  associative  interne   alla   propria
          organizzazione.»