Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica
dell'equilibrio economico e finanziario delle societa' sportive
professionistiche). - 1. E' istituita la Commissione indipendente per
la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle societa'
sportive professionistiche, ((di seguito denominata: "Commissione")).
La Commissione ha sede in Roma ed e' l'organismo competente a
effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi
statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 13, comma 10-bis.
2. La Commissione svolge((, prima e durante le competizioni,))
attivita' di controllo e vigilanza sulla legittimita' e regolarita'
della gestione economica e finanziaria delle societa' sportive
professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di
sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di
corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e
finanziario e il funzionamento dei controlli interni.
3. La Commissione certifica la regolarita' della gestione
economica e finanziaria delle societa' sportive professionistiche,
mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive
((Federazioni)) sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti
di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e
l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro
provvedimento conseguente. ((La Commissione, ai fini dell'adozione
degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di celerita' e
tempestivita', garantisce il rispetto del principio del
contraddittorio, nei casi e con le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 7.))
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:
a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti
valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati,
verifica la correttezza e la congruita' dei documenti societari,
sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile
((nonche' delle prescrizioni)) contenute nei regolamenti federali di
riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi
piu' urgenti, indica ((alle relative Federazioni di competenza per le
rispettive valutazioni)) le rettifiche da apportare, al fine di
neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e
patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o
straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e
regolamenti, anche sportivi;
b) verifica la documentazione prevista dalla normativa
federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la
partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni
contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive
nazionali di riferimento in conformita' ai principi degli organismi
sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline,
emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della
documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con
ciascuna delle ((Federazioni)) sportive nazionali di riferimento e,
in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio della rispettiva
stagione sportiva;
c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e
documenti contabili e societari, nonche' di ogni altro atto o
documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e
ispezioni presso le sedi delle societa';
e) richiede alle societa' sportive professionistiche e alle
Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti,
informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone
fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente
le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo
finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive
nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti
dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore
legale dei conti, la societa' di revisione e i dirigenti delle
societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per
le proprie valutazioni;
g) fornisce pareri su questioni di propria competenza,
d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati((,
leghe professionistiche)) o societa' sportive professionistiche, e
propone alle Autorita' competenti, ((diverse da quella)) di cui alla
lettera i), nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe,
l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive
competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei
procedimenti disciplinari sportivi;
h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e
trasmette la relativa documentazione;
i) attiva forme di collaborazione con la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)((, con gli organismi
competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni
rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei
conti.))
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun
anno, una relazione al Parlamento, ((per la successiva trasmissione
alle Commissioni parlamentari competenti,)) e al Presidente del
Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata in materia
di sport sui risultati dell'attivita' svolta nell'anno precedente e
sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle societa'
sportive professionistiche.
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria,
opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di
diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono
delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o
equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il ((presidente))
e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili,
professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e
finanziarie, avvocati del libero foro ((iscritti all'albo dell'ordine
territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e)) abilitati
al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori
commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da
almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della
revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati
nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta
giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali
interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.
Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di
proposta, l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un
ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorita'
politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e
dei predetti quattro componenti e' effettuata previo parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari((,)) che si
esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate
e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta
del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a
maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per
i componenti diversi da quelli di diritto, e' di sette anni, a
decorrere dall'insediamento, senza possibilita' di conferma. ((Gli
incarichi di presidente e di componente della Commissione sono
incompatibili con qualunque incarico o mandato presso)) gli organi di
vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori
professionistici((, presso)) gli organi di vertice delle leghe di
riferimento, ove istituite, ((e presso)) le societa'
professionistiche. L'incompatibilita' perdura per un biennio dalla
cessazione della carica. ((Il presidente e i componenti della
Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono
incarichi pubblici elettivi.)) Per tutta la durata dell'incarico,
((il presidente e i componenti)) diversi da quelli di diritto non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale, imprenditoriale o ((di consulenza nel settore)) dello
sport professionistico, ((ne' ricoprire)) incarichi negli organi di
giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti
pubblici((, il presidente e i componenti)) diversi da quelli di
diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori
ruolo((, ))in aspettativa o in altra analoga posizione, ((in ogni
caso)) per tutta la durata del mandato. ((All'atto del collocamento
fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario.)) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e,
in caso di parita' di voto, prevale quello del ((presidente)). Il
presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti
alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia
di sport, adottato di concerto con il Ministro ((dell'economia e
delle finanze)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono determinate le indennita' spettanti
((al presidente)) e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e
degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale,
che ne risponde ((al presidente. Il segretario generale e' organo))
della Commissione ed e' nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di sport, su
proposta del presidente della Commissione, per una durata
quadriennale, rinnovabile.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti
dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di
cui al comma 11 ed e' indipendente nell'utilizzare la propria
dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al
bilancio di previsione((,)) approvato dalla Commissione entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del
rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento
di cui al presente comma, che disciplina anche le modalita' per le
eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno
successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituito un apposito ruolo del personale dipendente della
Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica
non puo' eccedere le trenta unita', di cui due con qualifica
dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di
comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione
previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto
assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo
avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di
ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e
giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio
dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more
dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione
in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la
Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a
quindici unita', scelti fra il personale dipendente da altre
pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali,
collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei
limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza((, ))che resta a
carico della medesima((; a esso si applica altresi' ))il trattamento
accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a
carico della stessa. La Commissione non puo' avvalersi del personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al
personale in servizio presso la Commissione e' fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico o esercitare attivita'
professionali, commerciali e industriali. La Commissione puo' inoltre
avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e
funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno
2024 gli esperti, se ((operanti)) a titolo oneroso, non possono
eccedere il numero di 5 unita', nel limite di spesa complessivo di
euro 200.000.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui
al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche
effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle
federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai
rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano
di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle
disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente
attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati.
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione e'
autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. ((Ai relativi
oneri)) si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata
del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo
per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ((pari a euro
1.700.000 per l'anno 2024, ))si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento,
mediante:
a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da
parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in
proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui
((all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,))
30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle
stesse Federazioni sportive ((nazionali));
b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di
euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche sottoposte
alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del
fatturato di ciascuna delle societa', da calcolare sull'ultimo
bilancio approvato da ciascuna delle predette societa'
professionistiche.
12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale previste
al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto
((all'approvazione del)) Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati
rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi
formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali
variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione sono
adottate ai sensi del primo periodo.
13. ((Alle minori entrate)) derivanti dal comma 11, lettera b),
((valutate)) in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2027((, ))si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica((, ))di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.»;
b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono
sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2024))».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1,
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio
2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2024.»