Art. 2 
 
      Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
      «Art.  13-bis  (Commissione  indipendente   per   la   verifica
dell'equilibrio  economico  e  finanziario  delle  societa'  sportive
professionistiche). - 1. E' istituita la Commissione indipendente per
la verifica dell'equilibrio economico e  finanziario  delle  societa'
sportive professionistiche, ((di seguito denominata: "Commissione")).
La Commissione ha  sede  in  Roma  ed  e'  l'organismo  competente  a
effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti  nei  rispettivi
statuti dalle Federazioni sportive  nazionali,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 13, comma 10-bis. 
      2. La Commissione svolge((, prima e durante le  competizioni,))
attivita' di controllo e vigilanza sulla legittimita'  e  regolarita'
della  gestione  economica  e  finanziaria  delle  societa'  sportive
professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di
sport di squadra al fine di verificare il rispetto  dei  principi  di
corretta  gestione,  il  mantenimento  dell'equilibrio  economico   e
finanziario e il funzionamento dei controlli interni. 
      3. La  Commissione  certifica  la  regolarita'  della  gestione
economica e finanziaria delle  societa'  sportive  professionistiche,
mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive
((Federazioni)) sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti
di  competenza  concernenti   l'ammissione,   la   partecipazione   e
l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e  di  ogni  altro
provvedimento conseguente. ((La Commissione,  ai  fini  dell'adozione
degli atti di competenza, ferme restando le esigenze di  celerita'  e
tempestivita',   garantisce   il   rispetto   del    principio    del
contraddittorio, nei casi e con le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 7.)) 
      4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione: 
        a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale
per le societa' e la borsa (CONSOB) sulle societa' italiane emittenti
valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati  regolamentati,
verifica la correttezza e  la  congruita'  dei  documenti  societari,
sulla  base  della  normativa  civilistica,  societaria  e  contabile
((nonche' delle prescrizioni)) contenute nei regolamenti federali  di
riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi
piu' urgenti, indica ((alle relative Federazioni di competenza per le
rispettive valutazioni)) le  rettifiche  da  apportare,  al  fine  di
neutralizzare  gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e
patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria   o
straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e
regolamenti, anche sportivi; 
        b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa
federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la
partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni
contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive
nazionali di riferimento in conformita' ai principi  degli  organismi
sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline,
emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della
documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con
ciascuna delle ((Federazioni)) sportive nazionali di  riferimento  e,
in ogni caso, almeno 30 giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva
stagione sportiva; 
        c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e
documenti contabili  e  societari,  nonche'  di  ogni  altro  atto  o
documento comunque necessario per le proprie valutazioni; 
        d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e
ispezioni presso le sedi delle societa'; 
        e) richiede alle societa' sportive professionistiche  e  alle
Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti,
informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone
fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente
le societa', compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo
finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte; 
        f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive
nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti
dell'organo amministrativo e di controllo delle societa', il revisore
legale dei conti, la  societa'  di  revisione  e  i  dirigenti  delle
societa', allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per
le proprie valutazioni; 
        g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza,
d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati((,
leghe professionistiche)) o societa'  sportive  professionistiche,  e
propone alle Autorita' competenti, ((diverse da quella)) di cui  alla
lettera i), nonche' alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe,
l'attivazione  di  indagini  conoscitive,   secondo   le   rispettive
competenze  e  secondo  le  regole  e  i   principi   stabiliti   nei
procedimenti disciplinari sportivi; 
        h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e
trasmette la relativa documentazione; 
        i)  attiva  forme  di  collaborazione  con   la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)((,  con  gli  organismi
competenti a emanare i principi contabili  e  con  le  organizzazioni
rappresentative dei soggetti  incaricati  del  controllo  legale  dei
conti.)) 
      5. La Commissione presenta, entro il 30  settembre  di  ciascun
anno, una relazione al Parlamento, ((per la  successiva  trasmissione
alle Commissioni  parlamentari  competenti,))  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica delegata  in  materia
di sport sui risultati dell'attivita' svolta nell'anno  precedente  e
sull'andamento degli equilibri  economico-finanziari  delle  societa'
sportive professionistiche. 
      6.  La  Commissione,   dotata   di   autonomia   regolamentare,
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria,
opera con indipendenza di giudizio e  di  valutazione  ed  e'  organo
collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'Autorita'
politica delegata in materia di sport, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ne fanno  parte,  come  componenti  di
diritto,  il  presidente  dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono
delegare personale di qualifica dirigenziale di  livello  generale  o
equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il ((presidente))
e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili,
professori  universitari  nelle  materie  economiche,  giuridiche   e
finanziarie, avvocati del libero foro ((iscritti all'albo dell'ordine
territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e)) abilitati
al  patrocinio  innanzi  alle  magistrature   superiori   o   dottori
commercialisti iscritti anche all'elenco dei  revisori  contabili  da
almeno  15  anni  e  con  comprovata  esperienza  nel  settore  della
revisione contabile societaria,  e  due  tra  essi  sono  individuati
nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro  trenta
giorni  dalla  richiesta,  dalle   Federazioni   sportive   nazionali
interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di  riferimento.
Trascorso il  predetto  termine  di  trenta  giorni,  in  assenza  di
proposta, l'Autorita' politica delegata in materia di sport invita il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)  a  provvedere  entro  un
ulteriore termine di quindici giorni, decorso  il  quale  l'Autorita'
politica delegata in materia di sport provvede  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina  del  presidente  e
dei  predetti  quattro  componenti  e'   effettuata   previo   parere
favorevole delle  competenti  Commissioni  parlamentari((,))  che  si
esprimono a maggioranza dei due terzi  dei  componenti.  Le  medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle  persone  designate
e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni  dalla  richiesta
del  parere;  decorso  tale  termine  il  parere  viene  espresso   a
maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e  per
i componenti diversi da quelli  di  diritto,  e'  di  sette  anni,  a
decorrere dall'insediamento, senza possibilita'  di  conferma.  ((Gli
incarichi di  presidente  e  di  componente  della  Commissione  sono
incompatibili con qualunque incarico o mandato presso)) gli organi di
vertice del CONI, delle Federazioni sportive  nazionali  con  settori
professionistici((, presso)) gli organi di  vertice  delle  leghe  di
riferimento,   ove    istituite,    ((e    presso))    le    societa'
professionistiche. L'incompatibilita' perdura per  un  biennio  dalla
cessazione  della  carica.  ((Il  presidente  e  i  componenti  della
Commissione non possono  essere  scelti  tra  persone  che  rivestono
incarichi pubblici elettivi.)) Per  tutta  la  durata  dell'incarico,
((il presidente e i componenti)) diversi da  quelli  di  diritto  non
possono  esercitare,  a   pena   di   decadenza,   alcuna   attivita'
professionale, imprenditoriale o ((di consulenza nel settore))  dello
sport professionistico, ((ne' ricoprire)) incarichi negli  organi  di
giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.  Se  dipendenti
pubblici((, il presidente e  i  componenti))  diversi  da  quelli  di
diritto sono, secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati  fuori
ruolo((, ))in aspettativa o in altra  analoga  posizione,  ((in  ogni
caso)) per tutta la durata del mandato. ((All'atto  del  collocamento
fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile,   nella   dotazione   organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario.)) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza  e,
in caso di parita' di voto, prevale  quello  del  ((presidente)).  Il
presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti
alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in  materia
di sport, adottato di concerto  con  il  Ministro  ((dell'economia  e
delle finanze)) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono determinate le indennita' spettanti
((al presidente)) e ai componenti. Al  funzionamento  dei  servizi  e
degli uffici della Commissione sovraintende il  segretario  generale,
che ne risponde ((al presidente. Il segretario generale  e'  organo))
della Commissione ed e' nominato dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o dall'Autorita' politica delegata in materia di  sport,  su
proposta  del  presidente   della   Commissione,   per   una   durata
quadriennale, rinnovabile. 
      7. La Commissione delibera, con proprio regolamento,  le  norme
concernenti  l'organizzazione  e  il  funzionamento,  nonche'  quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese  nei  limiti  previsti
dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma  gestione
delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di
cui al  comma  11  ed  e'  indipendente  nell'utilizzare  la  propria
dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in  base  al
bilancio di previsione((,)) approvato dalla Commissione entro  il  31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si  riferisce.
Il contenuto  e  la  struttura  del  bilancio  di  previsione  e  del
rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal  regolamento
di cui al presente comma, che disciplina anche le  modalita'  per  le
eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto  della
gestione  finanziaria,  approvato  entro  il  30   aprile   dell'anno
successivo, e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei  conti.  Il
bilancio preventivo e il rendiconto della gestione  finanziaria  sono
trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e  al  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
      8. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituito  un  apposito  ruolo   del   personale   dipendente   della
Commissione. Il numero dei posti previsti  dalla  dotazione  organica
non puo'  eccedere  le  trenta  unita',  di  cui  due  con  qualifica
dirigenziale non generale, quindici funzionari  e,  in  posizione  di
comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto  o  posizione
previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  cinque  funzionari  e   otto
assistenti. L'assunzione del  personale  non  dirigenziale  di  ruolo
avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso.  Al  personale  di
ruolo  della  Commissione  si  applica  il  trattamento  economico  e
giuridico previsto per il personale della  Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  In   sede   di   prima   applicazione,   nelle   more
dell'espletamento delle procedure concorsuali e  sino  all'immissione
in  ruolo  del  personale  vincitore  delle  predette  procedure,  la
Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a
quindici  unita',  scelti  fra  il  personale  dipendente  da   altre
pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali,
collocato in posizione di comando,  fuori  ruolo,  distacco  o  altro
analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei
limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente,  si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127.
Il personale  collocato  fuori  ruolo  o  in  posizione  di  comando,
distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi
ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il  trattamento  economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza((,  ))che  resta  a
carico della medesima((; a esso si applica altresi' ))il  trattamento
accessorio del personale di  ruolo  della  Commissione  con  oneri  a
carico della stessa. La Commissione non puo' avvalersi del  personale
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche.  All'atto  del  collocamento   fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.  Al
personale in servizio presso  la  Commissione  e'  fatto  divieto  di
assumere  altro   impiego   o   incarico   o   esercitare   attivita'
professionali, commerciali e industriali. La Commissione puo' inoltre
avvalersi  di  esperti  secondo  le  regole   di   organizzazione   e
funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno
2024 gli esperti, se  ((operanti))  a  titolo  oneroso,  non  possono
eccedere il numero di 5 unita', nel limite di  spesa  complessivo  di
euro 200.000. 
      9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui
al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le  verifiche
effettuate da parte degli  organismi  di  controllo  istituiti  dalle
federazioni e preposti a garantire la regolarita' delle iscrizioni ai
rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data,  cessano
di operare. Restano ferme  tutte  le  competenze  diverse  da  quelle
disciplinate  nel  presente   articolo,   che   siano   espressamente
attribuite dalla normativa vigente  alle  amministrazioni  pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati. 
      10.  Per  l'istituzione  e   l'avvio   della   Commissione   e'
autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. ((Ai relativi
oneri)) si provvede mediante  corrispondente  versamento  all'entrata
del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo  bilancio  autonomo
per effetto dell'articolo 10, comma 3, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari,  in
termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,  ((pari  a  euro
1.700.000 per l'anno  2024,  ))si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      11.  A  decorrere  dall'anno  2025,  la  Commissione   provvede
all'autonoma gestione  delle  spese  per  il  proprio  funzionamento,
mediante: 
        a) il contributo annuale della quota  di  euro  1.900.000  da
parte  delle  Federazioni  sportive  di  riferimento,  ripartita   in
proporzione alla quota percentuale  di  contributi  pubblici  di  cui
((all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,))
30 dicembre 2018, n. 145,  articolo  1,  comma  630,  destinati  alle
stesse Federazioni sportive ((nazionali)); 
        b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di
euro 1.600.000, delle societa' sportive professionistiche  sottoposte
alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per  cento  del
fatturato  di  ciascuna  delle  societa',  da  calcolare  sull'ultimo
bilancio   approvato   da   ciascuna    delle    predette    societa'
professionistiche. 
      12. Le misure e le modalita' di contribuzione annuale  previste
al comma 11 sono determinate con atto della  Commissione,  sottoposto
((all'approvazione del)) Presidente del Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine
di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati
rilievi cui la Commissione si  conforma  e,  in  assenza  di  rilievi
formulati  nel  termine,  l'atto  si  intende  approvato.   Eventuali
variazioni della misura  e  delle  modalita'  di  contribuzione  sono
adottate ai sensi del primo periodo. 
      13. ((Alle minori entrate)) derivanti dal comma 11, lettera b),
((valutate)) in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2027((,  ))si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  per   interventi   strutturali   di   politica
economica((, ))di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307.»; 
    b) all'articolo 51, comma 1, le parole: «1°  luglio  2024»,  sono
sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2024))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  51,  comma  1,
          decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36  (Attuazione
          dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n.  86,  recante
          riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti
          sportivi professionistici  e  dilettantistici,  nonche'  di
          lavoro sportivo), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          marzo 2021, n. 67, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 51 (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni  del
          presente decreto si applicano a  decorrere  dal  1°  luglio
          2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli
          10, 39 e 40 e del titolo VI che si  applicano  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a  decorrere
          dal 31 dicembre 2024.»