Art. 3 
 
            Misure urgenti in materia di lavoro sportivo 
 
  1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta la seguente: 
      «f-ter)   dalle   prestazioni   di   lavoro   sportivo,    fino
((all'importo complessivo)) di 5.000 euro  annui,  per  le  quali  e'
sufficiente la comunicazione preventiva.»; 
    b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto  il  seguente:
«Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni  di  cui  al
primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni  successivi  alla
fine di ciascun anno di riferimento, in  un'unica  soluzione,  ovvero
alla cessazione  del  relativo  rapporto  di  lavoro  se  intervenuta
precedentemente.». 
  2. All'articolo 53, comma 2, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata. 
  3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25,  comma  6,  terzo  periodo,  dopo  la  parola
«corrispettivo» sono aggiunte le  seguenti  «superiore  ((all'importo
complessivo)) di euro 5.000 annui»; 
    b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non
sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari
sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese
sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza,
nel  limite  complessivo  di  400  euro  mensili,  in  occasione   di
manifestazioni ed  eventi  sportivi  riconosciuti  dalle  Federazioni
sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate,  dagli  Enti
di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e  dalla
societa' Sport e salute S.p.a. purche' ((questi  ultimi  individuino,
con proprie deliberazioni, le ))tipologie di spese e le attivita'  di
volontariato per le quali e' ammessa questa  modalita'  di  rimborso.
((Gli enti  eroganti  sono  tenuti  a  comunicare  i  nominativi  dei
volontari sportivi  che  nello  svolgimento  dell'attivita'  sportiva
ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto  a  ciascuno))
attraverso   il   Registro   nazionale   delle   attivita'   sportive
dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso,  entro  la
fine  del  mese  successivo  al  trimestre   di   svolgimento   delle
prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale  comunicazione  e'
resa  immediatamente  disponibile,  per  gli  ambiti  di   rispettiva
competenza,  all'Ispettorato  nazionale  del   lavoro,   all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)  e  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL).  La
suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma
digitale  nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di connettivita'  di
cui  all'articolo  73  del   medesimo   codice   dell'amministrazione
digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni
di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono  a
formare il reddito del  percipiente.  Detti  rimborsi  concorrono  al
superamento dei limiti di non  imponibilita'  previsti  dall'articolo
35, comma 8-bis((, ))e costituiscono base imponibile previdenziale al
relativo superamento, nonche' dei limiti previsti  dall'articolo  36,
comma 6.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53, commi 6  e  11,
          del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»,  pubblicato  in  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2021, n. 106, Supplemento  ordinario  n.
          112, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi). - (Omissis) 
                6. I commi  da  7  a  13  del  presente  articolo  si
          applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di
          cui  all'articolo  1,  comma  2,  compresi  quelli  di  cui
          all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con  rapporto
          di lavoro a tempo parziale con prestazione  lavorativa  non
          superiore al cinquanta per cento di quella a  tempo  pieno,
          dei docenti universitari a tempo  definito  e  delle  altre
          categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito  da
          disposizioni   speciali   lo   svolgimento   di   attivita'
          libero-professionali.  Sono  nulli   tutti   gli   atti   e
          provvedimenti   comunque   denominati,   regolamentari    e
          amministrativi,   adottati   dalle    amministrazioni    di
          appartenenza in contrasto con il presente comma. 
                Gli incarichi retribuiti, di cui ai  commi  seguenti,
          sono tutti gli incarichi, anche occasionali,  non  compresi
          nei compiti e doveri di ufficio, per i quali  e'  previsto,
          sotto qualsiasi forma, un compenso. 
                Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: 
                  a)  dalla  collaborazione  a   giornali,   riviste,
          enciclopedie e simili; 
                  b)   dalla   utilizzazione   economica   da   parte
          dell'autore  o  inventore  di  opere  dell'ingegno   e   di
          invenzioni industriali; 
                  c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
                  d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo  il
          rimborso delle spese documentate; 
                  e) da incarichi per lo  svolgimento  dei  quali  il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o di fuori ruolo; 
                  f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali a dipendenti presso le  stesse  distaccati  o  in
          aspettativa non retribuita. 
                  f-bis)  da  attivita'  di  formazione  diretta   ai
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione   nonche'   di
          docenza e di ricerca scientifica. 
                  f-ter) dalle prestazioni di lavoro  sportivo,  fino
          all'importo complessivo alla soglia di  5.000  euro  annui,
          per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva. 
                  (Omissis) 
                11.  Entro  quindici   giorni   dall'erogazione   del
          compenso per gli incarichi di cui al comma  6,  i  soggetti
          pubblici  o  privati  comunicano   all'amministrazione   di
          appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
          pubblici.  Per  le  prestazioni  di  lavoro  sportivo,   le
          comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro
          i trenta giorni successivi alla fine  di  ciascun  anno  di
          riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla  cessazione
          del   relativo   rapporto   di   lavoro   se    intervenuta
          precedentemente. 
                (Omissis)» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 53,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  recante:  «Approvazione  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta  Ufficiale  31
          dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - (Omissis) 
                2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
                  a) (abrogata) 
                  b)  i   redditi   derivanti   dalla   utilizzazione
          economica, da  parte  dell'autore  o  inventore,  di  opere
          dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di   processi,
          formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale, commerciale o scientifico, se  non  sono
          conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
                  c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
          del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
                  d)  le  partecipazioni  agli  utili  spettanti   ai
          promotori e ai soci fondatori di societa'  per  azioni,  in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; 
                  e) le indennita' per la cessazione di  rapporti  di
          agenzia. 
                  f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349. 
                  f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
          di pace e ai vice-procuratori onorari.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 25, comma 6, e 29,
          commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
          36, recante  «Attuazione  dell'articolo  5  della  legge  8
          agosto 2019,  n.  86,  recante  riordino  e  riforma  delle
          disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
          dilettantistici, nonche' di  lavoro  sportivo»,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18  marzo  2021,  n.  67,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25 (Lavoratore sportivo). - (Omissis) 
                6.  I  lavoratori  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  possono  prestare  in
          qualita' di  volontari  la  propria  attivita'  nell'ambito
          delle societa' e  associazioni  sportive  dilettantistiche,
          delle  Federazioni  Sportive  Nazionali,  delle  Discipline
          Sportive Associate, delle associazioni benemerite  e  degli
          Enti  di  Promozione   Sportiva,   anche   paralimpici,   e
          direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto  dai
          rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e  della
          societa'  Sport  e  salute  S.p.a.,  fuori  dall'orario  di
          lavoro,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  servizio,  previa
          comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In  tali
          casi  a  essi  si  applica  il  regime  previsto   per   le
          prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo  29,
          comma  2.  Qualora  l'attivita'  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma rientri nell'ambito del lavoro  sportivo  ai
          sensi del presente decreto e preveda il  versamento  di  un
          corrispettivo superiore  all'importo  complessivo  di  euro
          5.000 annui  la  stessa  puo'  essere  svolta  solo  previa
          autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che  la
          rilascia o la rigetta entro trenta giorni  dalla  ricezione
          della richiesta,  sulla  base  di  parametri  definiti  con
          decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con l'Autorita' politica delegata  in  materia  di
          sport,  sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro
          dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
          Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se,  decorso  il
          termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
          dell'autorizzazione    o    il    rigetto     dell'istanza,
          l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
          tal caso si applica il regime previsto per  le  prestazioni
          sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e  8-ter  e
          all'articolo 36, comma 6. I soggetti  di  cui  al  presente
          comma, che  prestano  la  loro  attivita'  in  qualita'  di
          volontari  o  di  lavoratori  sportivi,   possono   inoltre
          ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP  e  dagli  altri
          soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni  sportive,
          ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le  disposizioni
          del  presente  comma  non  si  applicano  al  personale  in
          servizio presso i  Gruppi  sportivi  militari  e  i  Gruppi
          sportivi dei Corpi civili dello  Stato  quando  espleta  la
          propria  attivita'  sportiva  istituzionale,  e  a  atleti,
          quadri  tecnici,  arbitri/giudici  e  dirigenti   sportivi,
          appartenenti alle Forze Armate e  ai  Corpi  Armati  e  non
          dello  Stato   che   possono   essere   autorizzati   dalle
          amministrazioni d'appartenenza quando richiesti  dal  CONI,
          dal CIP,  dalle  Federazioni  sportive  nazionali  e  dalle
          Discipline sportive associate o sotto la loro egida. 
                (Omissis)» 
                «Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari).  -  1.
          Le societa' e  le  associazioni  sportive,  le  Federazioni
          Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e  gli
          Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
          CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono  avvalersi
          nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali  di
          volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e  le
          proprie  capacita'  per  promuovere  lo  sport,   in   modo
          personale, spontaneo  e  gratuito,  senza  fini  di  lucro,
          neanche  indiretti,   ma   esclusivamente   con   finalita'
          amatoriali. Le prestazioni dei volontari  sono  comprensive
          dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva,  nonche'
          della formazione,  della  didattica  e  della  preparazione
          degli atleti. 
                2. Le prestazioni dei volontari sportivi  di  cui  al
          comma 1 non sono retribuite  in  alcun  modo,  nemmeno  dal
          beneficiario.  Ai   volontari   sportivi   possono   essere
          riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per
          attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel
          limite complessivo di 400 euro  mensili,  in  occasione  di
          manifestazioni  ed  eventi  sportivi   riconosciuti   dalle
          Federazioni sportive nazionali, dalle  Discipline  sportive
          associate,  dagli  Enti  di  promozione   sportiva,   anche
          paralimpici, dal CONI, dal CIP e  dalla  societa'  Sport  e
          salute  S.p.a.  purche'  questi  ultimi  individuino,   con
          proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attivita'
          di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di
          rimborso. Gli enti eroganti  sono  tenuti  a  comunicare  i
          nominativi dei volontari  sportivi  che  nello  svolgimento
          dell'attivita' sportiva ricevono i  rimborsi  forfettari  e
          l'importo corrisposto a  ciascuno  attraverso  il  Registro
          nazionale delle  attivita'  sportive  dilettantistiche,  in
          apposita sezione del Registro stesso,  entro  la  fine  del
          mese  successivo  al   trimestre   di   svolgimento   delle
          prestazioni  sportive   del   volontario   sportivo.   Tale
          comunicazione e' resa immediatamente disponibile,  per  gli
          ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato  nazionale
          del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
          (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
          gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione
          e' messa a disposizione  tramite  la  piattaforma  digitale
          nazionale  dati  di  cui  all'articolo  50-ter  del  codice
          dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di
          connettivita' di cui all'articolo 73  del  medesimo  codice
          dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico delle amministrazioni di riferimento.  I  rimborsi
          di cui al  presente  comma  non  concorrono  a  formare  il
          reddito  del  percipiente.  Detti  rimborsi  concorrono  al
          superamento  dei  limiti  di  non  imponibilita'   previsti
          dall'articolo  35,  comma  8-bis,  e   costituiscono   base
          imponibile previdenziale al relativo  superamento,  nonche'
          dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. 
                (Omissis)»