Art. 3
Misure urgenti in materia di lavoro sportivo
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo la lettera f-bis), e' aggiunta la seguente:
«f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali e'
sufficiente la comunicazione preventiva.»;
b) al comma 11, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente:
«Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al
primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla
fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero
alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta
precedentemente.».
2. All'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera a) e' abrogata.
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, terzo periodo, dopo la parola
«corrispettivo» sono aggiunte le seguenti «superiore ((all'importo
complessivo)) di euro 5.000 annui»;
b) all'articolo 29, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non
sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari
sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese
sostenute per attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza,
nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni
sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti
di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla
societa' Sport e salute S.p.a. purche' ((questi ultimi individuino,
con proprie deliberazioni, le ))tipologie di spese e le attivita' di
volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso.
((Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei
volontari sportivi che nello svolgimento dell'attivita' sportiva
ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno))
attraverso il Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la
fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle
prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione e'
resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva
competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La
suddetta comunicazione e' messa a disposizione tramite la piattaforma
digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di connettivita' di
cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione
digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni
di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a
formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al
superamento dei limiti di non imponibilita' previsti dall'articolo
35, comma 8-bis((, ))e costituiscono base imponibile previdenziale al
relativo superamento, nonche' dei limiti previsti dall'articolo 36,
comma 6.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 53, commi 6 e 11,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2021, n. 106, Supplemento ordinario n.
112, come modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - (Omissis)
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e
provvedimenti comunque denominati, regolamentari e
amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi
nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di
invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino
all'importo complessivo alla soglia di 5.000 euro annui,
per le quali e' sufficiente la comunicazione preventiva.
(Omissis)
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti
pubblici o privati comunicano all'amministrazione di
appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti
pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le
comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro
i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di
riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione
del relativo rapporto di lavoro se intervenuta
precedentemente.
(Omissis)»
- Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, Supplemento ordinario n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Redditi di lavoro autonomo). - (Omissis)
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) (abrogata)
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione
economica, da parte dell'autore o inventore, di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
del comma 1 dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia.
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
di pace e ai vice-procuratori onorari.»
- Si riporta il testo degli articoli 25, comma 6, e 29,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8
agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2021, n. 67, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Lavoratore sportivo). - (Omissis)
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in
qualita' di volontari la propria attivita' nell'ambito
delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e
direttamente dalle proprie affiliate se cosi' previsto dai
rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della
societa' Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di
lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali
casi a essi si applica il regime previsto per le
prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29,
comma 2. Qualora l'attivita' dei soggetti di cui al
presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai
sensi del presente decreto e preveda il versamento di un
corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro
5.000 annui la stessa puo' essere svolta solo previa
autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la
rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione
della richiesta, sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di
sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il
Ministro dell'universita' e delle ricerca. Se, decorso il
termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio
dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza,
l'autorizzazione e' da ritenersi in ogni caso accordata. In
tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni
sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e
all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente
comma, che prestano la loro attivita' in qualita' di
volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre
ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri
soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive,
ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni
del presente comma non si applicano al personale in
servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi
sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la
propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti,
quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,
appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non
dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI,
dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle
Discipline sportive associate o sotto la loro egida.
(Omissis)»
«Art. 29 (Prestazioni sportive dei volontari). - 1.
Le societa' e le associazioni sportive, le Federazioni
Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli
Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il
CIP e la societa' Sport e salute S.p.a., possono avvalersi
nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali di
volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le
proprie capacita' per promuovere lo sport, in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ma esclusivamente con finalita'
amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive
dello svolgimento diretto dell'attivita' sportiva, nonche'
della formazione, della didattica e della preparazione
degli atleti.
2. Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al
comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere
riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per
attivita' svolte anche nel proprio comune di residenza, nel
limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di
manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle
Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive
associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche
paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla societa' Sport e
salute S.p.a. purche' questi ultimi individuino, con
proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attivita'
di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di
rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i
nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento
dell'attivita' sportiva ricevono i rimborsi forfettari e
l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro
nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, in
apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del
mese successivo al trimestre di svolgimento delle
prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale
comunicazione e' resa immediatamente disponibile, per gli
ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale
del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione
e' messa a disposizione tramite la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, nonche' tramite il sistema pubblico di
connettivita' di cui all'articolo 73 del medesimo codice
dell'amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri
a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi
di cui al presente comma non concorrono a formare il
reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al
superamento dei limiti di non imponibilita' previsti
dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base
imponibile previdenziale al relativo superamento, nonche'
dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6.
(Omissis)»