Art. 4
Organizzazione ((della NADO)) Italia -
Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia
1. Per le finalita' della Convenzione internazionale contro il
doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII
Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ((ai sensi della
legge 26 novembre 2007 n. 230,)) nonche' in conformita' alle
prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency (WADA), per le
attivita' urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali
«Milano Cortina 2026», ((la NADO Italia)), Organizzazione Nazionale
Antidoping in Italia, e' dotata di personalita' giuridica di diritto
privato, quale agenzia tecnica indipendente, e, ferme restando le
competenze in materia del ((Ministero della salute)), continua a
svolgere attivita' di vigilanza e controllo del rispetto della
normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le
relative disposizioni organizzative interne. ((Fermo restando quanto
previsto dal comma 3, la NADO Italia, per l'esercizio delle sue
funzioni, si avvale delle risorse umane della societa' Sport e salute
S.p.a., alla quale versa il solo rimborso del relativo costo.)) I
rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse, tra ((la))
NADO Italia e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da
un contratto di servizio annuale. Nell'ambito ((della)) NADO Italia
le funzioni giudicanti sono svolte dal Tribunale Nazionale
Antidoping. Con ((decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, di concerto
con il Ministro della salute, sono approvate le modifiche al
regolamento interno ((della NADO Italia)), in coerenza con gli
indirizzi della WADA, anche quanto alla nomina degli organi di
amministrazione e del Presidente.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 630, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2019»
sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»;
b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente:
«630-bis. A decorrere dall'anno 2026, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della
societa' Sport e salute Spa e dell'Organizzazione Nazionale
Antidoping in Italia (NADO Italia) ((e' stabilito)) nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal
bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e
IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita'
sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI,
nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle
spese relative ((al suo funzionamento e alle sue attivita'
istituzionali)), nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; nella
misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia, Organizzazione
Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore a 355,3
milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di
euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 272,3
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla
Sport e salute Spa.»
3. Per l'attuazione del ((comma 1)) e' autorizzata la spesa di
4.000.000 euro per l'anno 2024 e di 7.700.000 ((euro annui)) a
decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo
bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
((pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024,)) si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica,)) di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) a decorrere dall'anno 2026, a valere ((sulle risorse destinate
alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, inserito dal comma 2, lettera b), del
presente articolo.))
Riferimenti normativi
- La legge 26 novembre 2007, n. 230 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro il
doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella
XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre
2007, supplemento ordinario n. 267.
- Si riporta il comma 630 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, supplemento ordinario
n. 62, come modificato dalla presente legge:
«630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, il
livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito
nella misura annua del 32 per cento delle entrate
effettivamente incassate dal bilancio dello Stato,
registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non
inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA,
IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di
impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e
altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo
periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni
di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
proprio funzionamento e alle proprie attivita'
istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri
relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla
delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363
milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2
milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi
da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si
provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota
destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano
confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal
CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della
predisposizione del relativo bilancio di previsione.»
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante: «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n.
176:
Art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo). -
(Omissis)
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore
sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per l'anno 2021,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, che
costituisce tetto di spesa, al fine di riconoscere un
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie
di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di
test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore
delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della
produzione di 100 milioni di euro e delle societa' ed
associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e
paralimpici.
Omissis»
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in
materia di regolazioni contabili con le autonomie locali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2008, n. 286:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280, convertito con modificazioni dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - (Omissis)
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»