Art. 4 
 
               Organizzazione ((della NADO)) Italia - 
            Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia 
 
  1. Per le finalita'  della  Convenzione  internazionale  contro  il
doping nello sport, adottata il 19 ottobre 2005 a Parigi dalla XXXIII
Conferenza generale UNESCO e ratificata dall'Italia ((ai sensi  della
legge  26  novembre  2007  n.  230,))  nonche'  in  conformita'  alle
prescrizioni dettate dalla World Anti-Doping Agency  (WADA),  per  le
attivita' urgenti connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali
«Milano Cortina 2026», ((la NADO Italia)),  Organizzazione  Nazionale
Antidoping in Italia, e' dotata di personalita' giuridica di  diritto
privato, quale agenzia tecnica indipendente,  e,  ferme  restando  le
competenze in materia del  ((Ministero  della  salute)),  continua  a
svolgere attivita'  di  vigilanza  e  controllo  del  rispetto  della
normativa sportiva antidoping secondo le prescrizioni della WADA e le
relative disposizioni organizzative interne. ((Fermo restando  quanto
previsto dal comma 3, la  NADO  Italia,  per  l'esercizio  delle  sue
funzioni, si avvale delle risorse umane della societa' Sport e salute
S.p.a., alla quale versa il solo rimborso  del  relativo  costo.))  I
rapporti, anche finanziari e di gestione delle  risorse,  tra  ((la))
NADO Italia e la societa' Sport e salute S.p.a. sono disciplinati  da
un contratto di servizio annuale. Nell'ambito ((della))  NADO  Italia
le  funzioni  giudicanti  sono   svolte   dal   Tribunale   Nazionale
Antidoping. Con ((decreto)) del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica delegata in materia di sport,  di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  sono  approvate  le  modifiche  al
regolamento interno  ((della  NADO  Italia)),  in  coerenza  con  gli
indirizzi della WADA,  anche  quanto  alla  nomina  degli  organi  di
amministrazione e del Presidente. 
  2. All'articolo 1, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 630, dopo le parole:  «A  decorrere  dall'anno  2019»
sono inserite le seguenti: «e sino al 2025»; 
    b) dopo il comma 630 e' aggiunto il seguente: 
      «630-bis.  A  decorrere   dall'anno   2026,   il   livello   di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),  della
societa'  Sport  e  salute  Spa   e   dell'Organizzazione   Nazionale
Antidoping in Italia (NADO  Italia)  ((e'  stabilito))  nella  misura
annua del 32 per cento delle  entrate  effettivamente  incassate  dal
bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque  in
misura non inferiore complessivamente a 410 milioni  di  euro  annui,
derivanti dal versamento delle imposte ai  fini  IRES,  IVA,  IRAP  e
IRPEF  nei  seguenti  settori  di  attivita':  gestione  di  impianti
sportivi, attivita' di club  sportivi,  palestre  e  altre  attivita'
sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al  CONI,
nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento  delle
spese  relative  ((al  suo  funzionamento  e   alle   sue   attivita'
istituzionali)), nonche' per la copertura degli oneri  relativi  alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;  nella
misura di 7,7 milioni di euro annui alla NADO Italia,  Organizzazione
Nazionale Antidoping in Italia; per una quota non inferiore  a  355,3
milioni di euro annui, alla Sport e salute  Spa;  per  2  milioni  di
euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da  634  a  639.  Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle  discipline
sportive associate, degli enti di  promozione  sportiva,  dei  gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni
benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a  272,3
milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota  destinata  alla
Sport e salute Spa.» 
  3. Per l'attuazione del ((comma 1))  e'  autorizzata  la  spesa  di
4.000.000 euro per l'anno  2024  e  di  7.700.000  ((euro  annui))  a
decorrere dall'anno 2025. 
  4. Agli oneri di cui al comma 3, si provvede: 
    a)  per   l'anno   2024,   mediante   corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, a  valere  sulle  risorse  affluite  sul  suo
bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  10,  comma  3,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione  dei  relativi
effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto
((pari a euro 4.000.000  per  l'anno  2024,))  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189; 
    b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo
per gli  interventi  strutturali  di  politica  economica,))  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) a decorrere dall'anno 2026, a valere ((sulle risorse destinate
alla NADO Italia ai sensi dell'articolo 1, comma 630-bis, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, inserito  dal  comma  2,  lettera  b),  del
presente articolo.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - La legge  26  novembre  2007,  n.  230  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  internazionale  contro   il
          doping nello sport, con allegati, adottata a  Parigi  nella
          XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre  2005),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14  dicembre
          2007, supplemento ordinario n. 267. 
              - Si riporta il comma 630 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2018, n.  145  (Bilancio  di  previsione  dello
          Stato per l'anno finanziario 2019  e  bilancio  pluriennale
          per  il  triennio  2019-2021),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302,  supplemento  ordinario
          n. 62, come modificato dalla presente legge: 
                «630. A decorrere dall'anno 2019 e sino al  2025,  il
          livello di finanziamento del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano (CONI) e della Sport e  salute  Spa  e'  stabilito
          nella  misura  annua  del  32  per  cento   delle   entrate
          effettivamente  incassate   dal   bilancio   dello   Stato,
          registrate nell'anno precedente, e comunque in  misura  non
          inferiore complessivamente a 410  milioni  di  euro  annui,
          derivanti dal versamento delle imposte ai fini  IRES,  IVA,
          IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di
          impianti sportivi, attivita' di club sportivi,  palestre  e
          altre attivita'  sportive.  Le  risorse  di  cui  al  primo
          periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45  milioni
          di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al
          proprio   funzionamento   e    alle    proprie    attivita'
          istituzionali,  nonche'  per  la  copertura   degli   oneri
          relativi alla preparazione  olimpica  e  al  supporto  alla
          delegazione italiana; per una quota  non  inferiore  a  363
          milioni di euro annui, alla  Sport  e  salute  Spa;  per  2
          milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi
          da 634 a 639. Al finanziamento delle  federazioni  sportive
          nazionali, delle discipline sportive associate, degli  enti
          di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e  dei
          corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si
          provvede,  in  misura  inizialmente  non  inferiore  a  280
          milioni di  euro  annui,  a  valere  sulla  suddetta  quota
          destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019  restano
          confermati nel loro ammontare gli  importi  comunicati  dal
          CONI ai soggetti di cui al  terzo  periodo  ai  fini  della
          predisposizione del relativo bilancio di previsione.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante:  «Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
          convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.
          106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2021, n.
          176: 
                Art. 10 (Misure di sostegno al settore  sportivo).  -
          (Omissis) 
                3. Al fine di sostenere  gli  operatori  del  settore
          sportivo interessati dalle  misure  restrittive  introdotte
          con il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          del  24  ottobre   2020   per   contenere   la   diffusione
          dell'epidemia di COVID-19, e' istituito, per  l'anno  2021,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un
          fondo  con  una  dotazione  di  86  milioni  di  euro,  che
          costituisce tetto di  spesa,  al  fine  di  riconoscere  un
          contributo a fondo perduto a ristoro delle spese  sanitarie
          di sanificazione e prevenzione  e  per  l'effettuazione  di
          test di diagnosi  dell'infezione  da  COVID-19,  in  favore
          delle    societa'    sportive     professionistiche     che
          nell'esercizio 2020 non  hanno  superato  il  valore  della
          produzione di 100 milioni  di  euro  e  delle  societa'  ed
          associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro
          CONI operanti in discipline ammesse ai  Giochi  olimpici  e
          paralimpici. 
                Omissis» 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni
          urgenti per il contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in
          materia di regolazioni contabili con le autonomie  locali»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235,
          convertito con modificazioni dalla legge 4  dicembre  2008,
          n. 189, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre
          2008, n. 286: 
                «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie  e  finali).   -
          (Omissis) 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296 , e, fino al 31 dicembre 2012, per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004, n. 280, convertito con modificazioni dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2004, n. 302: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis) 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»