Art. 5
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
1. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di principi
contabili per le societa' professionistiche di calcio, nonche' di
consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio di
esercizio, in vista della conclusione della stagione sportiva di
riferimento e della relativa sessione di bilancio, all'articolo 1,
comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse dalle societa'
italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su
mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno la durata di tre
esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non
siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei
precedenti.».
2. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), ((numero)) 2), dopo le
parole: «di cui al comma 5-ter, primo periodo» sono inserite le
seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»;
b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di
cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente
decreto, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5, lettera
a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa' di cui
al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ((competenti))
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
c) dopo l'Allegato 1, e' aggiunto l'Allegato 1-bis di cui
all'allegato A al presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 644 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, Supplemento
ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge:
«644. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020,
possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche
e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma
centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai
campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre
competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di
Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate
alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22 del
decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa',
quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano
sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da
una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e' soggetta alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. Per le societa'
diverse dalle societa' italiane emittenti valori mobiliari
ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati i
suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non
possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non
siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei
precedenti.»
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e
lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di pubblicizzazione
parassitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
2020, n. 66, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
maggio 2020, n. 121, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
«Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede
in Roma, il cui oggetto sociale e' lo svolgimento delle
attivita' indicate al comma 2. La Societa' e' partecipata
dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per
cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione
Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad eccezione delle opere
affidate quale soggetto attuatore alla societa' ANAS
S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse e di contesto,
relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate
interamente sulla base di un piano degli interventi
predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con le regioni
interessate. Il piano complessivo delle opere e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
completamento delle opere necessarie allo svolgimento dei
Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
deve tener conto delle esigenze degli atleti e delle
persone con disabilita'.
2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
diviene altresi' soggetto attuatore degli interventi, non
ancora completati alla data del 30 aprile 2022, ricompresi
nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
conseguentemente, la Societa' subentra nei rapporti
giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della
contabilita' speciale n. 6081 intestata al commissario,
sorti in relazione alla gestione commissariale di cui
all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50
del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia.
2-quinquies. La Societa' e' iscritta di diritto
nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2
e 2-quater.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali:
a) tre designati dal Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente in
materia di sport, di cui:
1) uno con funzioni di presidente;
2) uno con funzioni di amministratore delegato,
al quale sono altresi' attribuite le funzioni di cui al
comma 5-ter, primo periodo, e al comma 5-ter.1.;
3) un consigliere con delega sulle attribuzioni
di cui al comma 5-ter, secondo periodo;
b) uno designato dalla regione Lombardia;
c) uno designato congiuntamente dalla regione
Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. Alle riunioni dell'organo di amministrazione
puo' partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2.
5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), sono attribuite le funzioni di
commissario straordinario per la realizzazione degli
interventi stradali di cui all'Allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' degli
interventi di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.
L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni in
materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita' di
internal auditing e rendicontazione. Sulle funzioni
delegate ai sensi del presente comma, l'organo di
amministrazione puo', in qualunque momento, impartire
direttive e avocare a se' operazioni rientranti nella
delega.
5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al comma
5, lettera a), numero 2), sono altresi' attribuite le
funzioni di commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
parte integrante del presente decreto, con i poteri di cui
all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. Per lo svolgimento delle funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
decida di procedere, conformemente allo statuto, alla
nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
conferito all'amministratore delegato della medesima
Societa'.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due designati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli di
cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».