Art. 5 
 
         Ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport 
 
  1. Al fine di armonizzare la  disciplina  in  materia  di  principi
contabili per le societa' professionistiche  di  calcio,  nonche'  di
consentire la corretta gestione della contabilita' e del bilancio  di
esercizio, in vista della  conclusione  della  stagione  sportiva  di
riferimento e della relativa sessione di  bilancio,  all'articolo  1,
comma 644, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  secondo  periodo
e' sostituito dal seguente: «Per le societa' diverse  dalle  societa'
italiane emittenti valori  mobiliari  ammessi  alla  negoziazione  su
mercati regolamentati i suddetti incarichi hanno  la  durata  di  tre
esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non
siano  decorsi  almeno  tre  anni  dalla  data  di   cessazione   dei
precedenti.». 
  2.  Al  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 5, lettera a), ((numero))  2),  dopo  le
parole: «di cui al comma  5-ter,  primo  periodo»  sono  inserite  le
seguenti: «, e al comma 5-ter.1.»; 
    b) all'articolo 3, dopo comma 5-ter, e' inserito il seguente: 
      «5-ter.1.  All'amministratore  delegato  di  cui  al  comma  5,
lettera a), numero  2),  sono  altresi'  attribuite  le  funzioni  di
commissario straordinario per la realizzazione  degli  interventi  di
cui all'Allegato 1-bis, che costituisce parte integrante del presente
decreto, con i poteri di  cui  all'articolo  4,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n.  55.  Restano  validi  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e  i
rapporti giuridici sorti antecedentemente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. Al Commissario straordinario  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. Per  lo  svolgimento  delle  funzioni
commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma  5,  lettera
a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della societa'  di  cui
al comma 1 e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
e degli altri enti territoriali,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  ((competenti))
provvedono  agli  adempimenti  previsti   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; 
    c) dopo  l'Allegato  1,  e'  aggiunto  l'Allegato  1-bis  di  cui
all'allegato A al presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 644 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2019-2021»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018,  n.  302,  Supplemento
          ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge: 
                «644. A partire dalla  stagione  sportiva  2019/2020,
          possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche
          e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma
          centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi  ai
          campionati italiani di calcio di serie A e B e  alle  altre
          competizioni organizzate, rispettivamente,  dalla  Lega  di
          Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate
          alla  mutualita'  generale,  di  cui  all'articolo  22  del
          decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le societa',
          quotate o non quotate, che per  l'anno  precedente  abbiano
          sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da
          una  societa'  di  revisione  iscritta  nel  registro   dei
          revisori  contabili,  la  quale,   limitatamente   a   tali
          incarichi, e' soggetta  alla  vigilanza  della  Commissione
          nazionale per le societa'  e  la  borsa.  Per  le  societa'
          diverse dalle societa' italiane emittenti valori  mobiliari
          ammessi  alla  negoziazione  su  mercati  regolamentati   i
          suddetti incarichi hanno la durata di tre  esercizi  e  non
          possono essere rinnovati  o  nuovamente  conferiti  se  non
          siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione  dei
          precedenti.» 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, «Disposizioni urgenti per  l'organizzazione  e
          lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici  invernali
          Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 -  2025,
          nonche'  in  materia   di   divieto   di   pubblicizzazione
          parassitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
          2020, n. 66, e convertito, con modificazioni, dalla legge 8
          maggio 2020, n. 31, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12
          maggio 2020, n. 121, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  3  (Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026
          S.p.A.). - 1. E' autorizzata la costituzione della Societa'
          «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», con  sede
          in Roma, il cui oggetto sociale  e'  lo  svolgimento  delle
          attivita' indicate al comma 2. La Societa'  e'  partecipata
          dai  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze  e   delle
          infrastrutture e dei trasporti  nella  misura  del  35  per
          cento ciascuno, dalla Regione  Lombardia  e  dalla  Regione
          Veneto nella  misura  del  10  per  cento  ciascuna,  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5
          per  cento  ciascuna.  La  Societa'  e'   sottoposta   alla
          vigilanza  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
          le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  esercita  il
          controllo analogo  congiunto,  ai  sensi  dell'articolo  5,
          comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  La
          Societa'  e'  iscritta  di  diritto  nell'elenco   di   cui
          all'articolo 192,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e  lo  statuto  sono
          predisposti nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
          societa' per azioni e del  decreto  legislativo  19  agosto
          2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa'  a
          partecipazione pubblica. 
                2. Lo scopo statutario e' la progettazione nonche' la
          realizzazione, quale centrale  di  committenza  e  stazione
          appaltante,  anche   stipulando   convenzioni   con   altre
          amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle
          opere olimpiche, costituito  dalle  opere  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle  individuate  con
          decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della
          legge 30 dicembre 2020, n. 178, ad  eccezione  delle  opere
          affidate  quale  soggetto  attuatore  alla  societa'   ANAS
          S.p.A., nonche' da quelle, anche connesse  e  di  contesto,
          relative  agli  impianti  sportivi   olimpici,   finanziate
          interamente  sulla  base  di  un  piano  degli   interventi
          predisposto dalla societa', d'intesa con il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   e   con   le   regioni
          interessate. Il piano complessivo delle opere e'  approvato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                2-bis.  Al   fine   di   assicurare   la   tempestiva
          realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo  di
          amministrazione della Societa',  di  cui  al  comma  5  del
          presente articolo, sono attribuiti i poteri e  le  facolta'
          previsti  dall'articolo  61,  commi  4,  5,  7  e  8,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
                2-ter.  Per   la   realizzazione   degli   interventi
          ricompresi  nei  piani  approvati  ai  sensi  del  presente
          articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale  e
          sui siti di importanza comunitaria, si applicano i  criteri
          e la disciplina  previsti  dalla  direttiva  92/43/CEE  del
          Consiglio, del 21 maggio 1992. L'intervento pubblico per il
          completamento delle opere necessarie allo  svolgimento  dei
          Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026
          deve tener  conto  delle  esigenze  degli  atleti  e  delle
          persone con disabilita'. 
                2-quater. A decorrere dal 25 maggio 2022, la Societa'
          diviene altresi' soggetto attuatore degli  interventi,  non
          ancora completati alla data del 30 aprile 2022,  ricompresi
          nel  piano  di  cui   all'articolo   61,   comma   4,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2017,   n.   96;
          conseguentemente,  la  Societa'   subentra   nei   rapporti
          giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione  della
          contabilita' speciale n.  6081  intestata  al  commissario,
          sorti in  relazione  alla  gestione  commissariale  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  50
          del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia. 
                2-quinquies.  La  Societa'  e'  iscritta  di  diritto
          nell'elenco di cui all'articolo 63, comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 2023,  n.  36  per  la  progettazione,
          l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi  2
          e 2-quater. 
                3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026.  I
          rapporti attivi e  passivi  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
          codice civile. 
                4. Il capitale sociale e' fissato  in  1  milione  di
          euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede,  nell'anno
          2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
          finanze, pari ad euro 350.000,00,  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          medesimo ministero, e,  quanto  alla  quota  del  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  pari   ad   euro
          350.000,00,     mediante      corrispondente      riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  145,
          comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                5. L'organo  di  amministrazione  della  Societa'  e'
          composto da cinque membri, dei quali: 
                  a) tre designati dal Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con l'Autorita' di Governo competente  in
          materia di sport, di cui: 
                    1) uno con funzioni di presidente; 
                    2) uno con funzioni di  amministratore  delegato,
          al quale sono altresi' attribuite le  funzioni  di  cui  al
          comma 5-ter, primo periodo, e al comma 5-ter.1.; 
                    3) un consigliere con delega  sulle  attribuzioni
          di cui al comma 5-ter, secondo periodo; 
                  b) uno designato dalla regione Lombardia; 
                  c)  uno  designato  congiuntamente  dalla   regione
          Veneto e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                5-bis. Alle riunioni dell'organo  di  amministrazione
          puo' partecipare, senza diritto di  voto,  l'amministratore
          delegato della Fondazione di cui all'articolo 2. 
                5-ter. All'amministratore delegato di cui al comma 5,
          lettera a), numero  2),  sono  attribuite  le  funzioni  di
          commissario  straordinario  per  la   realizzazione   degli
          interventi stradali di cui all'Allegato 1, che  costituisce
          parte  integrante  del  presente  decreto,  nonche'   degli
          interventi  di  cui  all'articolo  16,  comma  3-bis,   del
          decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2021,  n.   156.
          L'organo di amministrazione delega al consigliere di cui al
          comma 5, lettera a), numero 3), le proprie attribuzioni  in
          materia di monitoraggio e coordinamento delle attivita'  di
          internal  auditing  e   rendicontazione.   Sulle   funzioni
          delegate  ai  sensi  del  presente   comma,   l'organo   di
          amministrazione  puo',  in  qualunque  momento,   impartire
          direttive e  avocare  a  se'  operazioni  rientranti  nella
          delega. 
                5-ter.1. All'amministratore delegato di cui al  comma
          5, lettera a),  numero  2),  sono  altresi'  attribuite  le
          funzioni di commissario straordinario per la  realizzazione
          degli interventi di cui all'Allegato 1-bis, che costituisce
          parte integrante del presente decreto, con i poteri di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del  decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          giugno  2019,  n.  55.  Restano  validi  gli   atti   e   i
          provvedimenti adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti
          prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti  antecedentemente
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          Al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni
          di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti  comunque
          denominati.   Per    lo    svolgimento    delle    funzioni
          commissariali, l'amministratore delegato di cui al comma 5,
          lettera a), numero 2), puo' avvalersi delle strutture della
          societa' di cui al comma 1 e delle amministrazioni centrali
          e periferiche dello Stato e degli altri enti  territoriali,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  agli
          adempimenti previsti con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                5-quater. Nel caso in cui l'organo di amministrazione
          decida  di  procedere,  conformemente  allo  statuto,  alla
          nomina del direttore generale della Societa', l'incarico e'
          conferito  all'amministratore   delegato   della   medesima
          Societa'. 
                6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
          cinque membri, dei quali tre designati dal  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di  Governo
          competente in materia di sport, di cui uno con funzioni  di
          Presidente, e due designati  congiuntamente  dalle  Regioni
          Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
          Bolzano.  Non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile. 
                7. I componenti dell'organo di amministrazione e  del
          collegio sindacale possono  essere  revocati  soltanto  dai
          soggetti che li hanno nominati. 
                8. La Societa' cura il  monitoraggio  costante  dello
          stato di avanzamento delle attivita' di  cui  al  comma  2,
          informandone periodicamente il Comitato Organizzatore. 
                9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
          di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
          a tempo determinato negli  anni  2020  e  2021  si  applica
          l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
          87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'articolo 23-bis del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
                10. Alla Societa' si applicano  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  del  decreto
          legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto  legislativo
          19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
          1. 
                11. Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  sono
          attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
          di investimento» compresa nel quadro economico  di  ciascun
          progetto delle opere di cui al comma 2. Tale  ammontare  e'
          commisurato  sino  al  limite  massimo  del  3  per   cento
          dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
          ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo  inserito  nel
          sistema di monitoraggio  di  cui  al  comma  12.  Le  somme
          previste nei  quadri  economici  destinate  ai  servizi  di
          ingegneria  e  architettura  restano  nella  disponibilita'
          della Societa', che puo' svolgere direttamente  i  suddetti
          servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le  procedure
          previste dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                11-bis. Con uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono essere individuati gli interventi,  tra  quelli  di
          cui al comma  2,  caratterizzati  da  elevata  complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108. 
                12.  Il  monitoraggio  degli  interventi  di  cui  al
          presente  articolo  e'  realizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229  e  le  opere  sono
          classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026». 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  18,  primo   periodo,   la   parola:
          "riservato" e' sostituita dalla seguente:  "autorizzato"  e
          le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
          "con corrispondente riduzione delle"; 
                  b) al comma 20: 
                    1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
          di Bolzano" sono inserite  le  seguenti:  ",  che  e'  resa
          sentiti gli enti locali territorialmente interessati"; 
                    2)  dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto   il
          seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
          alle  Camere   per   essere   deferiti   alle   Commissioni
          parlamentari competenti per materia. 
                12-ter. Alle controversie  relative  all'approvazione
          dei piani approvati ai sensi del  presente  articolo,  alle
          procedure  di  espropriazione,  con  esclusione  di  quelle
          relative    alla    determinazione     delle     indennita'
          espropriative,   e   alle   procedure   di   progettazione,
          approvazione e realizzazione degli  interventi  individuati
          negli stessi piani, si applica l'articolo  125  del  codice
          del processo  amministrativo,  di  cui  all'allegato  1  al
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  in  ogni  caso
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».