Art. 10 
 
                 Certificazione a basso rischio ILUC 
 
  1. Gli operatori economici che vogliano ottenere una certificazione
del basso rischio ILUC di biocombustibili devono presentare domanda a
un  organismo  di  certificazione  competente  a   rilasciare   detta
certificazione. Il richiedente puo' essere  un'azienda  agricola,  un
primo punto di raccolta o il responsabile di un gruppo che agisce per
conto di un gruppo di agricoltori. 
  2. La domanda di certificazione  contiene  almeno  le  informazioni
seguenti: 
    a)  il  nome  e  i  recapiti  del  o   dei   richiedenti,   anche
eventualmente dei membri del gruppo nel caso di una certificazione di
gruppo; 
    b) una descrizione delle  misure  previste  di  addizionalita'  a
basso rischio ILUC, tra cui: 
      i) informazioni dettagliate sull'appezzamento delimitato in cui
sara' attuata la misura di addizionalita', compresi l'attuale uso dei
terreni, le attuali pratiche di gestione, i dati attuali  sulla  resa
dei terreni e, se del  caso,  una  dichiarazione  che  indichi  se  i
terreni sono inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati; 
      ii) la descrizione delle misure di addizionalita' e  una  stima
della  biomassa  supplementare  che  sara'  prodotta  dopo  la   loro
applicazione (mediante un aumento  della  resa  o  la  produzione  su
terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati); 
    c) informazioni su eventuali sistemi volontari di  certificazione
riconosciuti dalla commissione (nome del sistema  volontario,  numero
di certificato, stato e periodo di validita'). 
  3.  Successivamente  all'accettazione  della  domanda,  l'operatore
economico presenta un piano di gestione  in  cui  sono  riportate  le
informazioni minime  di  cui  al  Capo  V  e  all'allegato  VIII  del
regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996. 
  4. Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il  rilascio  della
certificazione del basso rischio ILUC di cui al comma 5, lettera  a),
puo' ottenere una dichiarazione di basso rischio ILUC. 
  5. L'organismo di certificazione effettua i  controlli  secondo  le
modalita' previste al Capo V  e  all'allegato  VIII  del  regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996, che prevedono: 
    a) un controllo iniziale in loco, a seguito del quale, in caso di
esito positivo, rilascia la certificazione di basso rischio ILUC; 
    b) controlli annuali sulla corretta attuazione del contenuto  del
piano e sull'esattezza  delle  quantita'  di  biomassa  supplementare
prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di  basso  rischio
ILUC. 
  6.  Un  operatore  economico  puo'   applicare   piu'   misure   di
addizionalita' nel corso degli anni, secondo quanto previsto al  Capo
V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996. 
  7. L'organismo di certificazione tiene  un  registro  con  tutti  i
certificati e li trasmette al GSE  conformemente  a  quanto  previsto
all'art. 7.