Art. 10
Certificazione a basso rischio ILUC
1. Gli operatori economici che vogliano ottenere una certificazione
del basso rischio ILUC di biocombustibili devono presentare domanda a
un organismo di certificazione competente a rilasciare detta
certificazione. Il richiedente puo' essere un'azienda agricola, un
primo punto di raccolta o il responsabile di un gruppo che agisce per
conto di un gruppo di agricoltori.
2. La domanda di certificazione contiene almeno le informazioni
seguenti:
a) il nome e i recapiti del o dei richiedenti, anche
eventualmente dei membri del gruppo nel caso di una certificazione di
gruppo;
b) una descrizione delle misure previste di addizionalita' a
basso rischio ILUC, tra cui:
i) informazioni dettagliate sull'appezzamento delimitato in cui
sara' attuata la misura di addizionalita', compresi l'attuale uso dei
terreni, le attuali pratiche di gestione, i dati attuali sulla resa
dei terreni e, se del caso, una dichiarazione che indichi se i
terreni sono inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati;
ii) la descrizione delle misure di addizionalita' e una stima
della biomassa supplementare che sara' prodotta dopo la loro
applicazione (mediante un aumento della resa o la produzione su
terreni inutilizzati, abbandonati o pesantemente degradati);
c) informazioni su eventuali sistemi volontari di certificazione
riconosciuti dalla commissione (nome del sistema volontario, numero
di certificato, stato e periodo di validita').
3. Successivamente all'accettazione della domanda, l'operatore
economico presenta un piano di gestione in cui sono riportate le
informazioni minime di cui al Capo V e all'allegato VIII del
regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
4. Solo la biomassa supplementare prodotta dopo il rilascio della
certificazione del basso rischio ILUC di cui al comma 5, lettera a),
puo' ottenere una dichiarazione di basso rischio ILUC.
5. L'organismo di certificazione effettua i controlli secondo le
modalita' previste al Capo V e all'allegato VIII del regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996, che prevedono:
a) un controllo iniziale in loco, a seguito del quale, in caso di
esito positivo, rilascia la certificazione di basso rischio ILUC;
b) controlli annuali sulla corretta attuazione del contenuto del
piano e sull'esattezza delle quantita' di biomassa supplementare
prodotta e dichiarata ai fini della certificazione di basso rischio
ILUC.
6. Un operatore economico puo' applicare piu' misure di
addizionalita' nel corso degli anni, secondo quanto previsto al Capo
V e all'allegato VIII del regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996.
7. L'organismo di certificazione tiene un registro con tutti i
certificati e li trasmette al GSE conformemente a quanto previsto
all'art. 7.