Art. 11 
 
             Metodologia per il calcolo delle emissioni 
                       di gas ad effetto serra 
 
  1. Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra  prodotte
durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocombustibili
nonche' dei relativi risparmi emissivi  si  applica  quanto  previsto
all'art. 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  tenendo
conto anche di quanto disciplinato nel regolamento (UE) 2022/996. 
  2. Nel caso di biocombustibili la cui filiera di produzione non  e'
individuata nelle  tabelle  degli  allegati  VI  e  VII  del  decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  gli  operatori   economici
utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto
serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita   dei   biocombustibili
utilizzando la metodologia prevista nei medesimi allegati. 
  3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso di  filiere
del biogas/biometano  non  presenti  nell'allegato  VII  del  decreto
legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  oppure  presenti,  ma  che
concorrono alla  produzione  di  biogas  in  codigestione  con  altre
filiere o che presentano  configurazioni  impiantistiche  specifiche,
come indicate  dalla  UNI  TS  11567,  per  la  determinazione  delle
emissioni di gas serra inerenti alla  filiera  del  biometano  e  del
relativo valore di  risparmio  di  emissioni  rispetto  alla  filiera
tradizionale si applica la  metodologia  di  calcolo  presente  nella
norma UNI TS 11567. Nel caso in cui,  anteriormente  all'avvio  della
produzione di  biometano,  l'operatore  emetta  un'autocertificazione
contenente la sua dieta semestrale, tali  emissioni  potranno  essere
ritenute costanti, in assenza di variazioni di dieta, per un  periodo
temporale non superiore ai sei mesi, alle condizioni  previste  nella
medesima norma di cui al comma 3. 
  4. Gli operatori economici possono utilizzare valori reali dei  gas
a effetto serra solo dopo che in sede di controllo si  sia  accertata
la loro capacita' di calcolare il valore reale. A tal fine presentano
in anticipo agli organismi di certificazione  tutte  le  informazioni
pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di  gas
a effetto serra. Le informazioni  includono  i  dati  in  ingresso  e
qualunque altra prova pertinente,  le  informazioni  sui  fattori  di
emissione e di conversione, sui valori  standard  applicati  e  sulle
relative fonti di riferimento, i calcoli delle  emissioni  di  gas  a
effetto serra e i  dati  relativi  all'applicazione  dei  crediti  di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 
  5. Per le emissioni derivanti dalla liquefazione del biometano, nel
caso di impossibilita' ad effettuare calcoli reali, nonche'  ai  fini
di cui all'art. 15, commi 2  e  4,  si  applica  il  valore  standard
previsto nella norma UNI TS 11567.