Art. 11
Metodologia per il calcolo delle emissioni
di gas ad effetto serra
1. Per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte
durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocombustibili
nonche' dei relativi risparmi emissivi si applica quanto previsto
all'art. 44 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, tenendo
conto anche di quanto disciplinato nel regolamento (UE) 2022/996.
2. Nel caso di biocombustibili la cui filiera di produzione non e'
individuata nelle tabelle degli allegati VI e VII del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori economici
utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto
serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocombustibili
utilizzando la metodologia prevista nei medesimi allegati.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, nel caso di filiere
del biogas/biometano non presenti nell'allegato VII del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, oppure presenti, ma che
concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre
filiere o che presentano configurazioni impiantistiche specifiche,
come indicate dalla UNI TS 11567, per la determinazione delle
emissioni di gas serra inerenti alla filiera del biometano e del
relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera
tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella
norma UNI TS 11567. Nel caso in cui, anteriormente all'avvio della
produzione di biometano, l'operatore emetta un'autocertificazione
contenente la sua dieta semestrale, tali emissioni potranno essere
ritenute costanti, in assenza di variazioni di dieta, per un periodo
temporale non superiore ai sei mesi, alle condizioni previste nella
medesima norma di cui al comma 3.
4. Gli operatori economici possono utilizzare valori reali dei gas
a effetto serra solo dopo che in sede di controllo si sia accertata
la loro capacita' di calcolare il valore reale. A tal fine presentano
in anticipo agli organismi di certificazione tutte le informazioni
pertinenti e aggiornate sul calcolo delle emissioni effettive di gas
a effetto serra. Le informazioni includono i dati in ingresso e
qualunque altra prova pertinente, le informazioni sui fattori di
emissione e di conversione, sui valori standard applicati e sulle
relative fonti di riferimento, i calcoli delle emissioni di gas a
effetto serra e i dati relativi all'applicazione dei crediti di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
5. Per le emissioni derivanti dalla liquefazione del biometano, nel
caso di impossibilita' ad effettuare calcoli reali, nonche' ai fini
di cui all'art. 15, commi 2 e 4, si applica il valore standard
previsto nella norma UNI TS 11567.