Art. 12 
 
                   Sistema di equilibrio di massa 
 
  1.  La  rintracciabilita'  lungo  la   catena   di   consegna   dei
biocombustibili e' assicurata applicando il sistema di equilibrio  di
massa  secondo  quanto  disciplinato   dall'art.   43   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  2.  Il  lotto  di  sostenibilita'  e'  il  parametro   quantitativo
all'interno del quale il sistema di equilibrio  di  massa  garantisce
che la quantita' di materiale sottratta non sia  superiore  a  quella
aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso
in termini  quantitativi  assoluti  oppure  in  termini  quantitativi
temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
  3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo,  nel  qual
caso  occorre  che  in  nessun  momento  la  quantita'  di  materiale
sostenibile  sottratta  sia  superiore  a  quella  aggiunta,   oppure
raggiunto in un lasso di tempo  adeguato,  comunicato  dall'operatore
economico all'organismo di certificazione  in  sede  di  adesione  al
sistema, in coerenza coi limiti temporali  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo e regolarmente verificato. 
  4. Salvo quanto previsto al comma  13  del  presente  articolo,  il
lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo  superiore  ai
dodici  mesi  per  i  produttori  di  biomassa  agricola  e  biomassa
forestale  e  i  primi  punti  di  raccolta  che  si  approvvigionano
esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di  tre  mesi  per
tutti gli altri operatori economici. L'inizio e la fine di tale  arco
temporale sono allineati all'anno civile o, se del caso,  ai  quattro
trimestri dell'anno civile. In alternativa  gli  operatori  economici
possono utilizzare anche l'esercizio contabile o un  altro  punto  di
partenza, purche' indichino chiaramente la scelta e la applichino con
coerenza. E'  possibile  cambiare  il  periodo  di  riferimento  solo
successivamente  alla  chiusura  del  lotto,   previa   comunicazione
all'organismo di certificazione. 
  5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di  massa  e'
definito da un confine spaziale che coincide con un luogo  geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un  sito  o  un  impianto
logistico o di trattamento, la cui  responsabilita'  o  gestione  sia
riferibile ad un unico operatore economico. 
  6. Ogni operatore economico predispone  adeguati  sistemi  volti  a
garantire che  l'equilibrio  sia  rispettato.  Nel  caso  in  cui  la
quantita' di materiale sottratta sia  inferiore  a  quella  aggiunta,
l'eccedenza  di  materiale  sostenibile   fisicamente   presente   in
magazzino  puo'  essere  conteggiata  nel  periodo   di   riferimento
immediatamente successivo. 
  7. Salvo quanto previsto al comma 9,  ai  fini  dell'equilibrio  di
massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono  mescolate
piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non
tutte in possesso di caratteristiche di  sostenibilita',  le  diverse
dimensioni e caratteristiche di sostenibilita'  di  ciascuna  partita
rimangono associate alla miscela, che puo' assumere  qualsiasi  forma
in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in  cui  non
si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  il
sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le  partite  in
questione siano miscelabili da un punto di vista  chimico-fisico.  Il
volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso  fattori  di
conversione opportuni quando sono interessate fasi della  lavorazione
o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che  se
ne  ricavano  puo'  essere   assegnata   una   qualunque   serie   di
caratteristiche di sostenibilita', corredata di  dimensioni,  purche'
la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela  abbia  le
stesse  dimensioni  per  ciascuna   serie   di   caratteristiche   di
sostenibilita' presenti nella miscela. Devono inoltre essere presenti
informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato  per
la produzione della partita. 
  8.  Se  una  partita  e'   trasformata,   le   informazioni   sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle  emissioni  di
gas a effetto  serra  della  partita  sono  adeguate  e  riferite  al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti: 
    a) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si
ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei  combustibili
di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
termini di sostenibilita' e  di  riduzione  di  emissioni  di  gas  a
effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari
al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale  produzione  e
la massa delle materie prime che entrano nel processo; 
    b) quando dal trattamento di una  partita  di  materie  prime  si
ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di
cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore
di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa. 
  9. Nel processo di produzione  di  biocarburanti  e  biometano  che
beneficiano del riconoscimento  delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico  previste  all'art.  6,  commi  2  e   14,   del   decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini di  accesso  agli
incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del  decreto  ministeriale  2
marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022 le materie prime e i
biocombustibili al termine  del  processo  produttivo  devono  essere
effettivamente impiegati come carburanti o combustibili. 
  10. Ai sensi del comma  1,  in  tutte  le  fasi  della  filiera  di
produzione di  biocarburanti  e  biometano  precedenti  al  perimetro
individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie  in
biocarburanti, non e'  ammessa  la  miscelazione  tra  materie  prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che  possono
beneficiare delle maggiorazioni del  contributo  energetico  previste
all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023,  n.
107, nonche' dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6  e
7 del decreto ministeriale 2 marzo  2018  e  di  cui  al  decreto  15
settembre 2022, con materie  prime  finalizzate  alla  produzione  di
biocarburanti  e  biometano  che  non  possono  beneficiare  di  tale
maggiorazione o incentivi. Nella filiera di produzione del  biometano
l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide
con l'impianto di digestione anaerobica. 
  11. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e  non
sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto  serra  da
associare alle partite sostenibili in uscita  va  tenuto  conto  solo
delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso. 
  12. La verifica del sistema di  equilibrio  di  massa  deve  essere
svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2. 
  13.  Nella  fase  di  produzione  di  biogas   tramite   digestione
anaerobica  il   lotto   di   sostenibilita'   e'   il   quantitativo
caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della  produzione
a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso  (qualitativi
e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga  al
comma 4, esso e' espresso in termini  temporali  e  non  puo'  essere
inferiore  a  un  mese  calendariale  e   superiore   ai   sei   mesi
calendariali; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento
del lotto, a seguito di variazione della dieta. 
  14. In accordo a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 199/2021,  nel  caso  di  impianti  di  produzione  di
energia elettrica da  biogas  oggetto  di  riconversione  parziale  a
biometano che accedono ai meccanismi di  incentivazione  gestiti  dal
GSE per la produzione di biometano, i criteri di sostenibilita' e  di
riduzione  delle  emissioni  sono  calcolati  sull'intero   mix   dei
materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia  per
la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata
alla produzione di biometano. 
  15. Nel caso di impianti di  produzione  di  energia  elettrica  da
biogas oggetto di  riconversione  parziale  a  biometano  di  cui  al
precedente comma 14, che utilizzino contemporaneamente materie  prime
di cui  all'allegato  VIII,  parte  A,  del  decreto  legislativo  n.
199/2021 e altre materie prime di origine biologica, la quota massima
di  biometano  avanzato  in  uscita  dall'impianto  di  upgrading  e'
determinata considerando le sole materie prime  di  cui  all'allegato
VIII, parte A, del citato decreto,  ognuna  con  la  rispettiva  resa
metanigena. Tale principio e' applicato esclusivamente  nei  casi  in
cui il meccanismo di incentivazione del biometano: 
    a. non tenga conto dell'energia assorbita dai  servizi  ausiliari
di impianto; 
    b. tenga conto dell'energia assorbita dai  servizi  ausiliari  di
impianto ma l'energia elettrica e termica  prodotta  dal  biogas  non
vadano ad alimentare tali servizi ausiliari. 
  Nei casi di impianti incentivati ai sensi del decreto  ministeriale
2 marzo 2018, quanto previsto al presente comma e' applicabile per  i
soli impianti che richiedono l'incentivazione per  la  produzione  di
biometano avanzato non in codigestione. 
  16.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  14  e  15,  il  certificato  di
sostenibilita' del biometano prodotto riporta il quantitativo massimo
di biometano avanzato attribuibile alla partita in base alle  materie
prime in  ingresso  al  processo  produttivo,  in  accordo  a  quanto
previsto al comma 15. Nel caso in cui la produzione di biogas avvenga
in un impianto diverso da quello di produzione di biometano, anche la
dichiarazione  di  sostenibilita'  del  biogas  dovra'  indicare   il
quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla  partita
prodotta a partire dal biogas oggetto di dichiarazione.