Art. 12
Sistema di equilibrio di massa
1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei
biocombustibili e' assicurata applicando il sistema di equilibrio di
massa secondo quanto disciplinato dall'art. 43 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo
all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce
che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella
aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso
in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi
temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual
caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale
sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure
raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore
economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al
sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del
presente articolo e regolarmente verificato.
4. Salvo quanto previsto al comma 13 del presente articolo, il
lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore ai
dodici mesi per i produttori di biomassa agricola e biomassa
forestale e i primi punti di raccolta che si approvvigionano
esclusivamente di biomassa agricola e forestale, e di tre mesi per
tutti gli altri operatori economici. L'inizio e la fine di tale arco
temporale sono allineati all'anno civile o, se del caso, ai quattro
trimestri dell'anno civile. In alternativa gli operatori economici
possono utilizzare anche l'esercizio contabile o un altro punto di
partenza, purche' indichino chiaramente la scelta e la applichino con
coerenza. E' possibile cambiare il periodo di riferimento solo
successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione
all'organismo di certificazione.
5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e'
definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto
logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia
riferibile ad un unico operatore economico.
6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a
garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la
quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta,
l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in
magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento
immediatamente successivo.
7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di
massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate
piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non
tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse
dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita
rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma
in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non
si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il
sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in
questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il
volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di
conversione opportuni quando sono interessate fasi della lavorazione
o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se
ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di
caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche'
la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le
stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di
sostenibilita' presenti nella miscela. Devono inoltre essere presenti
informazioni in merito al tipo di sostegno eventualmente erogato per
la produzione della partita.
8. Se una partita e' trasformata, le informazioni sulle
caratteristiche di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al
prodotto finale conformemente alle regole seguenti:
a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottiene un unico prodotto destinato alla produzione dei combustibili
di cui al comma 1, il volume della partita e le relative quantita' in
termini di sostenibilita' e di riduzione di emissioni di gas a
effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari
al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e
la massa delle materie prime che entrano nel processo;
b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si
ottengono piu' prodotti destinati alla produzione dei combustibili di
cui al comma 1, per ciascun prodotto e' applicato un distinto fattore
di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.
9. Nel processo di produzione di biocarburanti e biometano che
beneficiano del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico previste all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini di accesso agli
incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2
marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022 le materie prime e i
biocombustibili al termine del processo produttivo devono essere
effettivamente impiegati come carburanti o combustibili.
10. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di
produzione di biocarburanti e biometano precedenti al perimetro
individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in
biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra materie prime
finalizzate alla produzione di biocarburanti e biometano che possono
beneficiare delle maggiorazioni del contributo energetico previste
all'art. 6, commi 2 e 14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n.
107, nonche' dell'accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e
7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15
settembre 2022, con materie prime finalizzate alla produzione di
biocarburanti e biometano che non possono beneficiare di tale
maggiorazione o incentivi. Nella filiera di produzione del biometano
l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide
con l'impianto di digestione anaerobica.
11. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non
sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da
associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo
delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso.
12. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere
svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2.
13. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione
anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo
caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione
a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi
e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al
comma 4, esso e' espresso in termini temporali e non puo' essere
inferiore a un mese calendariale e superiore ai sei mesi
calendariali; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento
del lotto, a seguito di variazione della dieta.
14. In accordo a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 199/2021, nel caso di impianti di produzione di
energia elettrica da biogas oggetto di riconversione parziale a
biometano che accedono ai meccanismi di incentivazione gestiti dal
GSE per la produzione di biometano, i criteri di sostenibilita' e di
riduzione delle emissioni sono calcolati sull'intero mix dei
materiali utilizzati dall'impianto di digestione anaerobica, sia per
la quota destinata alla produzione elettrica sia per quella destinata
alla produzione di biometano.
15. Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da
biogas oggetto di riconversione parziale a biometano di cui al
precedente comma 14, che utilizzino contemporaneamente materie prime
di cui all'allegato VIII, parte A, del decreto legislativo n.
199/2021 e altre materie prime di origine biologica, la quota massima
di biometano avanzato in uscita dall'impianto di upgrading e'
determinata considerando le sole materie prime di cui all'allegato
VIII, parte A, del citato decreto, ognuna con la rispettiva resa
metanigena. Tale principio e' applicato esclusivamente nei casi in
cui il meccanismo di incentivazione del biometano:
a. non tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari
di impianto;
b. tenga conto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di
impianto ma l'energia elettrica e termica prodotta dal biogas non
vadano ad alimentare tali servizi ausiliari.
Nei casi di impianti incentivati ai sensi del decreto ministeriale
2 marzo 2018, quanto previsto al presente comma e' applicabile per i
soli impianti che richiedono l'incentivazione per la produzione di
biometano avanzato non in codigestione.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15, il certificato di
sostenibilita' del biometano prodotto riporta il quantitativo massimo
di biometano avanzato attribuibile alla partita in base alle materie
prime in ingresso al processo produttivo, in accordo a quanto
previsto al comma 15. Nel caso in cui la produzione di biogas avvenga
in un impianto diverso da quello di produzione di biometano, anche la
dichiarazione di sostenibilita' del biogas dovra' indicare il
quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla partita
prodotta a partire dal biogas oggetto di dichiarazione.