Art. 13
Disposizioni per gli oli da cucina usati
1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), punto ii),
opera nel caso in cui gli oli da cucina usati siano stati prodotti in
un Paese in cui non sia presente il consorzio di cui all'art. 233,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altri
sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233, comma 9, ma
che rientri tra quelli previsti dal Titolo V del regolamento n.
1013/2006, e siano lavorati in territorio dell'Unione europea per la
successiva trasformazione in biocombustibili.
2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti
condizioni:
a) la catena di produzione del biocombustibile e' interamente
certificata almeno a partire dal raccoglitore degli oli da cucina
usati dagli operatori che li producono come certificazione di gruppo
di cui all'art. 14, comma 3;
b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di essere in possesso dell'elenco di
tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui ha ritirato
oli da cucina usati e della/e autodichiarazione/i da parte del/i
ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro;
c) gli oli da cucina usati prodotti sono identificati come
«rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE;
d) la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai
sensi dell'art. 9 contiene, in allegato, una dichiarazione da parte
dell'organismo di certificazione da cui e' sottoposto a verifica,
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, che riporti il numero del certificato di conformita' del
raccoglitore, e che attesti, nell'ambito delle ispezioni:
i) la verifica della identificazione degli oli come rifiuto
attraverso l'applicazione dei principi contenuti nella direttiva
2008/98/CE;
ii) lo svolgimento di operazioni di verifica, anche a distanza,
sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti allo scopo
di accertare, presso i soggetti produttori, la congruita' tra i
quantitativi ritirati dal soggetto raccoglitore e i quantitativi
degli oli vergini da cui l'olio da cucina usato e' stato generato
nell'anno di riferimento. Tale congruita' puo' essere verificata
analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di
trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico scarico
di magazzino. Tali operazioni di verifica devono essere svolte
analogamente a quanto previsto per le certificazioni di gruppo di cui
all'allegato 2, parte A.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera d), deve
accompagnare ogni partita in luogo della dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 3, lettera g), secondo le modalita' previste
all'art. 9, comma 11.
4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), deve essere
tenuta a disposizione da parte del raccoglitore per eventuali
verifiche e non deve accompagnare le singole partite.