Art. 13 
 
              Disposizioni per gli oli da cucina usati 
 
  1. L'esclusione di cui all'art. 2, comma 6, lettera a), punto  ii),
opera nel caso in cui gli oli da cucina usati siano stati prodotti in
un Paese in cui non sia presente il consorzio di  cui  all'art.  233,
comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  o  altri
sistemi di gestione costituiti ai sensi dell'art. 233,  comma  9,  ma
che rientri tra quelli previsti  dal  Titolo  V  del  regolamento  n.
1013/2006, e siano lavorati in territorio dell'Unione europea per  la
successiva trasformazione in biocombustibili. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, devono essere rispettate le  seguenti
condizioni: 
    a) la catena di produzione  del  biocombustibile  e'  interamente
certificata almeno a partire dal raccoglitore  degli  oli  da  cucina
usati dagli operatori che li producono come certificazione di  gruppo
di cui all'art. 14, comma 3; 
    b) il raccoglitore dichiara, ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, di essere in  possesso  dell'elenco  di
tutti i fornitori (ristoranti o altre strutture) da cui  ha  ritirato
oli da cucina usati e  della/e  autodichiarazione/i  da  parte  del/i
ristoratore/i o di altra struttura attestante l'effettivo ritiro; 
    c) gli oli  da  cucina  usati  prodotti  sono  identificati  come
«rifiuti» ai sensi della direttiva 2008/98/CE; 
    d) la dichiarazione di sostenibilita' redatta dal raccoglitore ai
sensi dell'art. 9 contiene, in allegato, una dichiarazione  da  parte
dell'organismo di certificazione da cui  e'  sottoposto  a  verifica,
resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, che riporti il numero del certificato  di  conformita'  del
raccoglitore, e che attesti, nell'ambito delle ispezioni: 
      i) la verifica della identificazione  degli  oli  come  rifiuto
attraverso l'applicazione  dei  principi  contenuti  nella  direttiva
2008/98/CE; 
      ii) lo svolgimento di operazioni di verifica, anche a distanza,
sulla tracciabilita' degli oli vegetali esausti raccolti  allo  scopo
di accertare, presso i  soggetti  produttori,  la  congruita'  tra  i
quantitativi ritirati dal  soggetto  raccoglitore  e  i  quantitativi
degli oli vergini da cui l'olio da cucina  usato  e'  stato  generato
nell'anno di riferimento.  Tale  congruita'  puo'  essere  verificata
analizzando alternativamente le seguenti documentazioni: documenti di
trasporto, documenti contabili, fatture o registri di carico  scarico
di magazzino.  Tali  operazioni  di  verifica  devono  essere  svolte
analogamente a quanto previsto per le certificazioni di gruppo di cui
all'allegato 2, parte A. 
  3.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  lettera   d),   deve
accompagnare  ogni  partita  in  luogo  della  dichiarazione  di  cui
all'art. 9, comma  3,  lettera  g),  secondo  le  modalita'  previste
all'art. 9, comma 11. 
  4. La dichiarazione di cui al comma  2,  lettera  b),  deve  essere
tenuta  a  disposizione  da  parte  del  raccoglitore  per  eventuali
verifiche e non deve accompagnare le singole partite.