Art. 14
Certificazione di gruppo
1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui
ai successivi commi di aderire al sistema nazionale di certificazione
come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6,
commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema
e' presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il
tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un
certificato di conformita' del gruppo. Al certificato di conformita'
del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto
compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a
rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni
di sostenibilita' di cui all'art. 9. I componenti del gruppo possono
aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato.
2. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo di cui
al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici
afferenti alla fase di produzione delle biomasse agricole coltivate
che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola,
organizzazioni di produttori agricoli, consorzi e cooperative
agricole, ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura
dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c) del presente comma. La certificazione di gruppo e' subordinata
alle seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa
agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori;
ii) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a
un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati
tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Nel caso di cui
alla lettera a), punto ii), il ruolo di coordinatore non puo' essere
svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della
spremitura;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto
anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo
di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di
gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,
devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:
i) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero
ii) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove
ha sede operativa il soggetto coordinatore;
h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
3. Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi il gruppo
di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori
economici afferenti alla fase di produzione/raccolta delle biomasse
legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica
di impresa agricola e/o forestale, organizzazioni di raccoglitori,
consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o forestali
ai sensi della normativa vigente. E' ammessa la figura
dell'intermediario che svolge attivita' di stoccaggio o raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c).
La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come:
i) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa
agricola e/o forestale, consorzio agricolo e/o forestale o
organizzazione di raccoglitori;
ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati contrattualmente
a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati
tra i suoi membri in forma scritta;
c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che puo' essere
anche l'operatore economico che utilizza il biocombustibile per
produrre energia elettrica e/o termica;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto
anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo
di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di
gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) ciascun membro del gruppo ha l'obbligo di vendere i prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire a
piu' certificazioni di gruppo, fino a un massimo di tre gruppi,
laddove il soggetto coordinatore sia un operatore economico
identificato come l'utilizzatore del biocombustibile per produrre
energia elettrica e/o termica. In questi casi l'operatore che
partecipa a piu' gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno
di essi registrazioni e bilanci di massa separati e distinti. Allo
scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all'art. 12, gli
operatori rendono disponibili a ciascun organismo di certificazione
di ciascun gruppo a cui essi partecipano tutta la documentazione
comunque connessa alle attivita' aziendali, inclusa quella riferibile
agli altri gruppi di certificazione a cui l'operatore partecipa. La
cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni
di sostenibilita' dovra' avvenire esclusivamente verso soggetti e
filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui partecipa.
4. Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100 tonn/anno, o
di residui, il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e'
costituito da operatori economici presso i quali hanno origine i
rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta degli stessi, di
cui all'art. 2, comma 2, lettera dd).
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di
produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di
raccolta;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma
scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto
di raccolta;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun operatore ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto
di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. Nel caso di oli vegetali esausti, devono essere
comunque rispettate tutte le previsioni di cui all'art. 13.
5. Nel caso di produzione di sottoprodotti della vinificazione, il
gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori che conferiscono
fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n.
1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in
conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di
produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a
una distilleria;
b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati,
in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della
vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto
coordinatore;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la
distilleria;
d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite;
e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo
si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di
gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai
produttori alla distilleria.
La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene
rilasciata dalla distilleria.
La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della
vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta
equivalente alla dichiarazione di conformita' di cui all'art. 9 da
conferire da parte degli stessi alla distilleria.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
6. Nel caso di produzione di sottoprodotti derivanti da frantoi
oleari il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi che
conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 8077 del 10 novembre 2009.
In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti
condizioni:
a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi
oleari legati contrattualmente a un sansificio;
b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma
scritta;
c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio;
d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta;
e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di
certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
7. Nel caso di produzione di biogas, il gruppo di cui al comma 1 e'
costituito dall'operatore economico che produce biogas (anche
destinato alla produzione di biometano) e dagli operatori economici
di cui all'art. 2 che producono e conferiscono materie prime allo
stesso. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge attivita'
di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all'impianto per la
produzione di biometano. La certificazione di gruppo prevede le
seguenti condizioni:
a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore
dell'impianto biogas;
b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di
proprieta' del soggetto economico che produce biogas oppure di un
altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di
biometano non puo' essere parte del gruppo);
c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di
contratti stipulati per iscritto tra le parti;
d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti
degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei
requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere
l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere
disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le
registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi
rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo
delle emissioni di gas serra;
f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al
gruppo;
g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti
condizioni:
appartenere alla stessa area NUTS2; in questo caso, se il
soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non
appartenere all'area NUTS delle aziende agricole;
appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha
sede operativa il soggetto coordinatore.
La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un
gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567.
L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.8. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto
previsto all'allegato 2 al presente decreto.