Art. 14 
 
                      Certificazione di gruppo 
 
  1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di  cui
ai successivi commi di aderire al sistema nazionale di certificazione
come gruppo. In tal caso, in deroga a  quanto  previsto  all'art.  6,
commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al  sistema
e' presentata ad un organismo di certificazione dal  gruppo,  per  il
tramite  di  un  soggetto  coordinatore,  per  l'ottenimento  di   un
certificato di conformita' del gruppo. Al certificato di  conformita'
del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per  quanto
compatibili.  Esso  autorizza  tutti  i  componenti  del   gruppo   a
rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le  dichiarazioni
di sostenibilita' di cui all'art. 9. I componenti del gruppo  possono
aderire a un solo gruppo per ogni prodotto certificato. 
  2. Nel caso della produzione di biomassa agricola, il gruppo di cui
al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici
afferenti alla fase di produzione delle biomasse  agricole  coltivate
che  possono  rivestire  la  forma  giuridica  di  impresa  agricola,
organizzazioni  di  produttori  agricoli,  consorzi   e   cooperative
agricole, ai sensi della normativa  vigente.  E'  ammessa  la  figura
dell'intermediario che svolge  attivita'  di  stoccaggio  o  raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c) del presente comma. La certificazione  di  gruppo  e'  subordinata
alle seguenti condizioni: 
    a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come: 
      i) entita' giuridica  autonoma,  ad  esempio  come  cooperativa
agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori; 
      ii) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente  a
un soggetto responsabile di una fase successiva della catena; 
    b) il gruppo deve essere istituito mediante  contratti  stipulati
tra i suoi membri in forma scritta; 
    c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore. Nel caso di cui
alla lettera a), punto ii), il ruolo di coordinatore non puo'  essere
svolto da  soggetti  operanti  in  fasi  successive  a  quella  della
spremitura; 
    d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti  aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione  e  alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto
anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all'organismo
di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita'  svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di
gas serra; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,
devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: 
      i) appartenere alla stessa area NUTS2, in  questo  caso  se  il
soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non
appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero 
      ii) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2  dove
ha sede operativa il soggetto coordinatore; 
    h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere  i  prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  3. Nel caso della produzione di biocombustibili legnosi  il  gruppo
di cui al comma 1 del presente articolo e'  costituito  da  operatori
economici afferenti alla fase di produzione/raccolta  delle  biomasse
legnose agricole e forestali che possono rivestire la forma giuridica
di impresa agricola e/o forestale,  organizzazioni  di  raccoglitori,
consorzi agricoli e/o forestali o cooperative agricole e/o  forestali
ai  sensi   della   normativa   vigente.   E'   ammessa   la   figura
dell'intermediario che svolge  attivita'  di  stoccaggio  o  raccolta
della materia prima fino al soggetto coordinatore di cui alla lettera
c). 
  La  certificazione  di  gruppo   e'   subordinata   alle   seguenti
condizioni: 
    a) il gruppo puo' organizzarsi alternativamente come: 
      i) entita' giuridica  autonoma,  ad  esempio  come  cooperativa
agricola  e/o  forestale,  consorzio   agricolo   e/o   forestale   o
organizzazione di raccoglitori; 
      ii) gruppo strutturato di raccoglitori legati  contrattualmente
a un soggetto responsabile di una fase successiva della catena; 
    b) il gruppo deve essere istituito mediante  contratti  stipulati
tra i suoi membri in forma scritta; 
    c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore, che puo' essere
anche l'operatore  economico  che  utilizza  il  biocombustibile  per
produrre energia elettrica e/o termica; 
    d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti  aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione  e  alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto
anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all'organismo
di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita'  svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di
gas serra; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) ciascun membro del gruppo ha l'obbligo di vendere  i  prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. In deroga al comma 1, gli operatori possono aderire  a
piu' certificazioni di gruppo, fino  a  un  massimo  di  tre  gruppi,
laddove  il  soggetto  coordinatore  sia   un   operatore   economico
identificato come l'utilizzatore  del  biocombustibile  per  produrre
energia  elettrica  e/o  termica.  In  questi  casi  l'operatore  che
partecipa a piu' gruppi di certificazione deve mantenere per ciascuno
di essi registrazioni e bilanci di massa separati  e  distinti.  Allo
scopo di confermare il rispetto di quanto previsto all'art.  12,  gli
operatori rendono disponibili a ciascun organismo  di  certificazione
di ciascun gruppo a cui  essi  partecipano  tutta  la  documentazione
comunque connessa alle attivita' aziendali, inclusa quella riferibile
agli altri gruppi di certificazione a cui l'operatore  partecipa.  La
cessione del biocombustibile legnoso accompagnato dalle dichiarazioni
di sostenibilita' dovra' avvenire  esclusivamente  verso  soggetti  e
filiere commerciali ricomprese nei gruppi a cui partecipa. 
  4. Nel caso di produzione di rifiuti inferiori a 100  tonn/anno,  o
di residui, il gruppo di cui al comma  1  del  presente  articolo  e'
costituito da operatori economici presso  i  quali  hanno  origine  i
rifiuti o i residui e dal primo punto di raccolta  degli  stessi,  di
cui all'art. 2, comma 2, lettera dd). 
  In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti
condizioni: 
    a)  il  gruppo  puo'  organizzarsi  come  gruppo  strutturato  di
produttori di rifiuti o residui legati contrattualmente a un punto di
raccolta; 
    b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato  in  forma
scritta; 
    c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il primo punto
di raccolta; 
    d) il  gruppo  deve  essere  dotato  di  gestione  centrale,  con
politiche e procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) ciascun operatore ha l'obbligo di vendere i  prodotti  oggetto
di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. Nel  caso  di  oli  vegetali  esausti,  devono  essere
comunque rispettate tutte le previsioni di cui all'art. 13. 
  5. Nel caso di produzione di sottoprodotti della vinificazione,  il
gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori che conferiscono
fecce e vinacce alle distillerie ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1623/2000, nel caso in cui tale  regolamento  risulti  rispettato  in
conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  e'  subordinata  alle
seguenti condizioni: 
    a)  il  gruppo  puo'  organizzarsi  come  gruppo  strutturato  di
produttori dei sottoprodotti della vinificazione che  conferiscono  a
una distilleria; 
    b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti  stipulati,
in forma scritta, tra i singoli produttori  dei  sottoprodotti  della
vinificazione, che  conferiscono  fecce  e  vinacce,  e  il  soggetto
coordinatore; 
    c)  il  gruppo   identifica   come   soggetto   coordinatore   la
distilleria; 
    d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite; 
    e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti  al  gruppo
si  conformino  ai  requisiti  del  decreto  14  settembre  2001  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di
gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e  vinacce  dai
produttori alla distilleria. 
  La  dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  all'art.  9   viene
rilasciata dalla distilleria. 
  La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti  della
vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre  2001  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  viene  ritenuta
equivalente alla dichiarazione di conformita' di cui  all'art.  9  da
conferire da parte degli stessi alla distilleria. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  6. Nel caso di produzione di  sottoprodotti  derivanti  da  frantoi
oleari il gruppo di cui al comma 1  e'  costituito  dai  frantoi  che
conferiscono le sanse ai sansifici secondo le  procedure  di  cui  al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 8077 del 10 novembre 2009. 
  In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti
condizioni: 
    a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi
oleari legati contrattualmente a un sansificio; 
    b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato  in  forma
scritta; 
    c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio; 
    d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di
certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  7. Nel caso di produzione di biogas, il gruppo di cui al comma 1 e'
costituito  dall'operatore  economico  che  produce   biogas   (anche
destinato alla produzione di biometano) e dagli  operatori  economici
di cui all'art. 2 che producono e  conferiscono  materie  prime  allo
stesso. E' ammessa la figura dell'intermediario che svolge  attivita'
di stoccaggio o raccolta della materia prima fino all'impianto per la
produzione di biometano.  La  certificazione  di  gruppo  prevede  le
seguenti condizioni: 
    a)  il  soggetto  coordinatore   del   gruppo   e'   il   gestore
dell'impianto biogas; 
    b) l'impianto per la  produzione  di  biometano  puo'  essere  di
proprieta' del soggetto economico che produce  biogas  oppure  di  un
altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione  di
biometano non puo' essere parte del gruppo); 
    c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla  base  di
contratti stipulati per iscritto tra le parti; 
    d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti
degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il  rispetto  dei
requisiti oggetto di certificazione.  Gli  accordi  devono  prevedere
l'obbligo  per  l'aderente  al  gruppo  di   conservare   e   rendere
disponibile al coordinatore e/o all'organismo  di  certificazione  le
registrazioni attestanti  le  attivita'  svolte  dall'impresa  aventi
rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e  del  calcolo
delle emissioni di gas serra; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) le imprese  agricole  devono  soddisfare  una  delle  seguenti
condizioni: 
      appartenere alla stessa area  NUTS2;  in  questo  caso,  se  il
soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non
appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; 
      appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2  dove  ha
sede operativa il soggetto coordinatore. 
  La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un
gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.8. Le modalita' di verifica  tengono  conto  di  quanto
previsto all'allegato 2 al presente decreto.