Art. 15 
 
           Disposizioni specifiche in materia di garanzie 
              di origine della produzione di biometano 
 
  1. L'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale 14 luglio 2024,  n.
224, e' cosi' modificato: «L'annullamento  delle  GO  emesse  per  la
produzione di biometano in forma gassosa puo' essere effettuato anche
in  relazione  alla  fornitura  di   biometano   in   forma   liquida
esclusivamente nel caso in cui i requisiti  di  sostenibilita'  siano
rispettati anche a seguito del processo di liquefazione». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE  aggiorna  le  regole
applicative di cui all'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale  14
luglio 2024, n. 224, al fine di stabilire le modalita' di  attuazione
delle   medesime   disposizioni   tenendo   conto   delle    seguenti
precisazioni: 
    a) le  informazioni  sulle  emissioni  di  gas  a  effetto  serra
associate alla produzione di biometano riportate sulle GO non tengono
conto dell'eventuale processo di liquefazione. Conseguentemente,  nel
caso di liquefazione avvenuta in loco presso l'impianto di produzione
del biometano, le emissioni sono stimate  sottraendo  alle  emissioni
riportate nel certificato di sostenibilita' di cui  all'art.  9,  che
tengono conto del contributo emissivo della liquefazione,  il  valore
standard di cui all'art. 11, comma 5; 
    b) il rispetto dei criteri di  sostenibilita'  e'  assicurato  se
risulta rispettato il criterio del risparmio emissivo, dove il valore
emissivo di cui alla lettera a) viene maggiorato del valore  standard
di cui all'art. 11, comma 5; 
    c) in fase di annullamento deve essere possibile  specificare  la
tipologia di prodotto, gassoso o liquido, di cui  il  certificato  di
annullamento attesta il consumo. 
  5. Al  fine  di  assicurare  la  tracciabilita'  del  biometano  le
informazioni contenute nelle  garanzie  di  origine  dovranno  essere
gestite in accordo a  quanto  previsto  all'art.  9,  comma  13,  del
presente decreto.