Art. 15
Disposizioni specifiche in materia di garanzie
di origine della produzione di biometano
1. L'art. 11, comma 7, del decreto ministeriale 14 luglio 2024, n.
224, e' cosi' modificato: «L'annullamento delle GO emesse per la
produzione di biometano in forma gassosa puo' essere effettuato anche
in relazione alla fornitura di biometano in forma liquida
esclusivamente nel caso in cui i requisiti di sostenibilita' siano
rispettati anche a seguito del processo di liquefazione».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE aggiorna le regole
applicative di cui all'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 14
luglio 2024, n. 224, al fine di stabilire le modalita' di attuazione
delle medesime disposizioni tenendo conto delle seguenti
precisazioni:
a) le informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra
associate alla produzione di biometano riportate sulle GO non tengono
conto dell'eventuale processo di liquefazione. Conseguentemente, nel
caso di liquefazione avvenuta in loco presso l'impianto di produzione
del biometano, le emissioni sono stimate sottraendo alle emissioni
riportate nel certificato di sostenibilita' di cui all'art. 9, che
tengono conto del contributo emissivo della liquefazione, il valore
standard di cui all'art. 11, comma 5;
b) il rispetto dei criteri di sostenibilita' e' assicurato se
risulta rispettato il criterio del risparmio emissivo, dove il valore
emissivo di cui alla lettera a) viene maggiorato del valore standard
di cui all'art. 11, comma 5;
c) in fase di annullamento deve essere possibile specificare la
tipologia di prodotto, gassoso o liquido, di cui il certificato di
annullamento attesta il consumo.
5. Al fine di assicurare la tracciabilita' del biometano le
informazioni contenute nelle garanzie di origine dovranno essere
gestite in accordo a quanto previsto all'art. 9, comma 13, del
presente decreto.