Art. 16
Disposizioni per gli operatori economici che non
aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione
1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema
di certificazione volontario di cui all'art. 30 della direttiva
2001/2018 o a un sistema nazionale di cui al comma 5, gli operatori
economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o
asserzioni fornite con il rilascio delle informazioni previsti da
detti sistemi, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento
alla partita.
L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno:
a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema
volontario che cede il prodotto finito;
b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore
economico aderente ad un sistema volontario che cede il prodotto ad
un operatore economico aderente al sistema nazionale.
2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena
di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi di
cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9,
commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al
sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni
siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita' e nel
certificato di sostenibilita'.
3. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 assicurino il rispetto
solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori economici
della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare
la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi
volontari, attraverso un altro sistema volontario o il sistema
nazionale di certificazione.
4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del
territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra'
essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o
alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata
italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi
bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja
del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di
atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o
apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da
ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione
alla convenzione stessa. La suddetta dichiarazione non e' prevista
nel caso di biomasse forestali, per forniture singole, intese come
unita' di consegna, non superiori a 30 t e per un totale complessivo
annuo non superiore a 1.000 t.
5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento tra sistemi
nazionali di certificazione degli Stati membri dell'Unione europea
sono adottate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica.
6. In deroga al comma 1, per la filiera degli oli vegetali esausti
deve essere comunque garantito il rispetto di quanto previsto
all'art. 13.
7. Gli organismi di certificazione che operano nell'ambito di
sistemi volontari, indipendentemente dal fatto che la loro sede
legale sia situata in uno Stato membro o in un paese terzo, devono
registrarsi presso il GSE secondo quanto previsto dal regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996 al fine di essere sottoposti a vigilanza
secondo quanto previsto all'art. 43, comma 6, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199. Gli organismi di certificazione oggetto di
vigilanza trasmettono tutte le informazioni richieste, compresa la
data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano accertati
casi di mancata conformita', il Ministero informa senza ritardo il
sistema volontario e la Commissione europea.