Art. 16 
 
          Disposizioni per gli operatori economici che non 
     aderiscono al sistema nazionale italiano di certificazione 
 
  1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema
di certificazione volontario  di  cui  all'art.  30  della  direttiva
2001/2018 o a un sistema nazionale di cui al comma 5,  gli  operatori
economici possono dimostrare la attendibilita' delle  informazioni  o
asserzioni fornite con il rilascio  delle  informazioni  previsti  da
detti sistemi, sotto forma di autocertificazione, in  accompagnamento
alla partita. 
  L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno: 
    a)  dall'ultimo  operatore  economico  aderente  ad  un   sistema
volontario che cede il prodotto finito; 
    b) da  tutti  gli  operatori,  a  partire  dall'ultimo  operatore
economico aderente ad un sistema volontario che cede il  prodotto  ad
un operatore economico aderente al sistema nazionale. 
  2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena
di consegna in accompagnamento alla partita previste dai  sistemi  di
cui al comma 1 sono considerate valide ai fini  di  cui  all'art.  9,
commi 1 e 6. Gli operatori economici  successivi  che  aderiscono  al
sistema nazionale di certificazione assicurano che tali  informazioni
siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita'  e  nel
certificato di sostenibilita'. 
  3. Ove i sistemi volontari di cui al comma 1 assicurino il rispetto
solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori  economici
della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque  integrare
la certificazione,  per  quanto  non  contemplato  da  detti  sistemi
volontari, attraverso  un  altro  sistema  volontario  o  il  sistema
nazionale di certificazione. 
  4. Nel caso in  cui  l'operatore  sia  operante  al  di  fuori  del
territorio europeo, l'autocertificazione di cui  al  comma  1  dovra'
essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in  tribunale  o
alla  presenza  di  un  «notary  public»  asseverata  dall'ambasciata
italiana, consolato o da  altre  autorita'  riconosciute  da  accordi
bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de  L'Aja
del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione  della  legalizzazione  di
atti pubblici  stranieri,  vale  l'apposizione  della  «postilla»  (o
apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da
ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto  di  adesione
alla convenzione stessa. La suddetta dichiarazione  non  e'  prevista
nel caso di biomasse forestali, per forniture  singole,  intese  come
unita' di consegna, non superiori a 30 t e per un totale  complessivo
annuo non superiore a 1.000 t. 
  5. Le disposizioni in materia di mutuo riconoscimento  tra  sistemi
nazionali di certificazione degli Stati  membri  dell'Unione  europea
sono  adottate  con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica. 
  6. In deroga al comma 1, per la filiera degli oli vegetali  esausti
deve  essere  comunque  garantito  il  rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 13. 
  7. Gli organismi  di  certificazione  che  operano  nell'ambito  di
sistemi volontari, indipendentemente  dal  fatto  che  la  loro  sede
legale sia situata in uno Stato membro o in un  paese  terzo,  devono
registrarsi presso il GSE secondo  quanto  previsto  dal  regolamento
d'esecuzione (UE) 2022/996 al fine di essere sottoposti  a  vigilanza
secondo quanto previsto all'art. 43, comma 6, del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199. Gli organismi di certificazione  oggetto  di
vigilanza trasmettono tutte le informazioni  richieste,  compresa  la
data esatta, l'ora e il luogo dei controlli. Qualora siano  accertati
casi di mancata conformita', il Ministero informa  senza  ritardo  il
sistema volontario e la Commissione europea.