Art. 17
Requisiti per i biocarburanti e il biometano
che beneficiano di incentivi
1. Ai fini del riconoscimento delle maggiorazioni del contributo
energetico previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo
delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 6, commi 2 e
14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche' ai fini
di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022:
a) tutti gli operatori economici afferenti alla catena di
consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3;
b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di
cui all'allegato VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, devono essere prodotti in impianti situati all'interno del
territorio dell'Unione europea.