Art. 17 
 
            Requisiti per i biocarburanti e il biometano 
                    che beneficiano di incentivi 
 
  1. Ai fini del riconoscimento delle  maggiorazioni  del  contributo
energetico previste nell'ambito dei regimi di sostegno per l'utilizzo
delle fonti rinnovabili nei trasporti di cui all'art. 6,  commi  2  e
14, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, nonche'  ai  fini
di accesso agli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 7  del  decreto
ministeriale 2 marzo 2018 e di cui al decreto 15 settembre 2022: 
    a)  tutti  gli  operatori  economici  afferenti  alla  catena  di
consegna dei biocarburanti e del biometano devono aderire al  sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3; 
    b) i biocombustibili ottenuti a partire dalle  materie  prime  di
cui all'allegato VIII del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.
199, devono essere  prodotti  in  impianti  situati  all'interno  del
territorio dell'Unione europea.