Art. 3 
 
                 Sistema nazionale di certificazione 
              della sostenibilita' dei biocombustibili 
 
  1. Il Sistema  nazionale  di  certificazione  della  sostenibilita'
opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione  di  cui
all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti: 
    a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi
di certificazione per lo schema di certificazione di cui  all'art.  4
del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi; 
    b)  gli  organismi  di  certificazione,  che  operano  ai   sensi
dell'art. 7; 
    c)  gli  operatori  economici,  che  sono  in  possesso   di   un
certificato di conformita' dell'azienda; gli stessi  si  sottopongono
alle verifiche periodiche da parte di un organismo di  certificazione
e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di
consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto; 
    d) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  e  il
comitato,  che   effettuano   il   controllo   sul   rispetto   della
sostenibilita' ai sensi del decreto legislativo  n.  199/2021,  anche
avvalendosi del GSE; 
    e) Ispra, che svolge attivita' di controllo a campione sui  piani
di monitoraggio trasmessi ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  da  parte  degli  organismi  di
certificazione e in particolare sul mantenimento  del  contenuto  del
carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell'esito
di tale attivita'.