Art. 3
Sistema nazionale di certificazione
della sostenibilita' dei biocombustibili
1. Il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita'
opera mediante l'applicazione dello schema di certificazione di cui
all'art. 4, da parte dei seguenti soggetti:
a) gli organismi di accreditamento, che accreditano gli organismi
di certificazione per lo schema di certificazione di cui all'art. 4
del presente decreto e verificano il corretto operato degli stessi;
b) gli organismi di certificazione, che operano ai sensi
dell'art. 7;
c) gli operatori economici, che sono in possesso di un
certificato di conformita' dell'azienda; gli stessi si sottopongono
alle verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione
e assicurano la corretta attuazione e il mantenimento della catena di
consegna, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto;
d) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
comitato, che effettuano il controllo sul rispetto della
sostenibilita' ai sensi del decreto legislativo n. 199/2021, anche
avvalendosi del GSE;
e) Ispra, che svolge attivita' di controllo a campione sui piani
di monitoraggio trasmessi ai sensi dell'art. 42, comma 6, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte degli organismi di
certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto del
carbonio nei suoli; annualmente, Ispra informa il comitato dell'esito
di tale attivita'.