Art. 4 
 
       Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili 
 
  1. Tutti i  soggetti  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto,
ciascuno per la parte di propria competenza, operano  in  conformita'
allo schema di certificazione, derivante dal rispetto: 
    a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili; 
    b)  del  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento; 
    c) delle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte  degli
organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7; 
    d) delle modalita' di rilascio  del  certificato  di  conformita'
dell'azienda, ai sensi dell'art. 8; 
    e) della documentazione rilasciata dagli operatori  economici  in
accompagnamento  al  prodotto,   ai   sensi   dell'art.   9   per   i
biocombustibili e dell'allegato 1 del presente decreto; 
    f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra, ai sensi dell'art. 11 per i biocombustibili; 
    g) della gestione del sistema di equilibrio di  massa,  ai  sensi
dell'art. 12.