Art. 4
Schema nazionale di certificazione dei biocombustibili
1. Tutti i soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto,
ciascuno per la parte di propria competenza, operano in conformita'
allo schema di certificazione, derivante dal rispetto:
a) delle norme UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili;
b) del regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato
dall'Organismo nazionale di accreditamento;
c) delle modalita' di svolgimento delle verifiche da parte degli
organismi di certificazione, ai sensi dell'art. 7;
d) delle modalita' di rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, ai sensi dell'art. 8;
e) della documentazione rilasciata dagli operatori economici in
accompagnamento al prodotto, ai sensi dell'art. 9 per i
biocombustibili e dell'allegato 1 del presente decreto;
f) della metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto
serra, ai sensi dell'art. 11 per i biocombustibili;
g) della gestione del sistema di equilibrio di massa, ai sensi
dell'art. 12.