Art. 5 
 
                           Accreditamento 
 
  1.  Gli  organismi  di  accreditamento  costituiti  in  ordinamenti
diversi  da  quello  nazionale,  previa  comunicazione  all'Organismo
nazionale di accreditamento  della  loro  partecipazione  al  sistema
nazionale di cui all'art. 3, sono inseriti in apposito elenco  tenuto
ed   aggiornato   periodicamente    dall'Organismo    nazionale    di
accreditamento e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso. 
  2. Gli organismi di accreditamento di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettera d), che operano ai sensi della norma ISO/IEC 17011:2017 e nel
rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 765/2008: 
    a) accreditano gli organismi di  certificazione,  in  conformita'
alla norma UNI CEI  EN  ISO/IEC  17065:2012  e  assegnano  un  codice
identificativo a ciascun organismo accreditato; 
    b)  comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica l'elenco degli organismi di certificazione accreditati con
competenza sullo schema di cui all'art.  4,  nonche'  ogni  eventuale
variazione da apportare a tale elenco; 
    c) vigilano sull'operato degli organismi  di  certificazione  che
hanno accreditato; 
    d) accertano, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti di cui  al
comma 3, eventuali inadempimenti  ovvero  anomalie  nell'applicazione
dello  schema  di  cui  all'art.  4,  imputabili  agli  organismi  di
certificazione che hanno accreditato; 
    e) al termine dell'istruttoria di cui alla lettera d), provvedono
all'archiviazione  della  procedura  di   accertamento   qualora   ne
ritengano  carenti  i  presupposti,  ovvero  alla   revoca   o   alla
sospensione dell'accreditamento qualora ne accertino la fondatezza. 
  3. Eventuali inadempimenti ovvero anomalie nell'applicazione  dello
schema da parte degli  organismi  di  certificazione  possono  essere
segnalati   dal   comitato   all'organismo    che    ha    effettuato
l'accreditamento.  In  tal  caso,   l'organismo   di   accreditamento
competente informa dell'esito dell'istruttoria di  cui  al  comma  2,
lettera d), anche il soggetto segnalante. 
  4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,  si
rinvia alle disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  del  22  dicembre  2009,  recante   prescrizioni
relative  all'organizzazione  ed  al   funzionamento   dell'Organismo
nazionale di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008, nonche' alla normativa di riferimento vigente.