Art. 6
Operatore economico
1. Ogni operatore economico che intende aderire al sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3 presenta istanza ad un
organismo di certificazione accreditato per l'ottenimento di un
certificato di conformita' dell'azienda, ai sensi dell'art. 8. Il
certificato viene rilasciato all'operatore economico previo esito
positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3, lettera
a).
2. Ai fini dell'ottenimento del certificato di conformita'
dell'azienda, l'operatore economico adotta un sistema di gestione
della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta attuazione e
il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle norme
UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonche' sul sistema
di equilibrio di massa di cui all'art. 12.
3. L'operatore economico titolare del certificato di conformita'
dell'azienda e' autorizzato a rilasciare, in accompagnamento alle
partite che cede, le dichiarazioni di sostenibilita' ovvero i
certificati di sostenibilita' di cui all'art. 9 per i
biocombustibili.
4. Ciascun operatore economico della catena di consegna, previa
stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere su di
se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al sistema di
certificazione altrimenti ricadenti su uno o piu' degli operatori
economici della medesima catena di consegna.
5. Ogni operatore economico della catena di consegna e' tenuto a
conservare copia delle dichiarazioni di sostenibilita', dei
certificati di sostenibilita', nonche' della documentazione a
supporto delle stesse di cui all'art. 9 per i biocombustibili per un
periodo di cinque anni dal momento in cui tali documenti sono
rilasciati.
6. Gli operatori economici gia' operanti nella filiera di
produzione di biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un
organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da
un precedente sistema di certificazione volontario al sistema
nazionale di certificazione, devono richiedere una verifica di
chiusura, che deve essere messa a disposizione dell'organismo di
certificazione subentrante. La stessa puo' avvenire anche a livello
documentale.
7. Ogni operatore economico che intende ottenere la certificazione
di basso rischio ILUC presenta istanza ad un organismo di
certificazione per l'ottenimento della stessa, secondo quanto
previsto all'art. 10.
8. Ogni operatore economico che si configura come primo operatore
economico della catena di consegna deve fornire, in aggiunta alla
documentazione di cui al comma 3, una dichiarazione contenente le
informazioni ambientali e sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i).