Art. 6 
 
                         Operatore economico 
 
  1.  Ogni  operatore  economico  che  intende  aderire  al   sistema
nazionale di certificazione di cui all'art. 3 presenta istanza ad  un
organismo di  certificazione  accreditato  per  l'ottenimento  di  un
certificato di conformita' dell'azienda, ai  sensi  dell'art.  8.  Il
certificato viene rilasciato  all'operatore  economico  previo  esito
positivo della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma 3,  lettera
a). 
  2.  Ai  fini  dell'ottenimento  del  certificato   di   conformita'
dell'azienda, l'operatore economico adotta  un  sistema  di  gestione
della documentazione, idoneo ad assicurare la corretta  attuazione  e
il mantenimento della catena di consegna, che sia basato sulle  norme
UNI TS 11429 e UNI TS 11567, laddove applicabili, nonche' sul sistema
di equilibrio di massa di cui all'art. 12. 
  3. L'operatore economico titolare del  certificato  di  conformita'
dell'azienda e' autorizzato a  rilasciare,  in  accompagnamento  alle
partite  che  cede,  le  dichiarazioni  di  sostenibilita'  ovvero  i
certificati   di   sostenibilita'   di   cui   all'art.   9   per   i
biocombustibili. 
  4. Ciascun operatore economico della  catena  di  consegna,  previa
stipula in forma scritta di apposito contratto, puo' assumere  su  di
se' anche gli oneri economici derivanti dall'adesione al  sistema  di
certificazione altrimenti ricadenti su uno  o  piu'  degli  operatori
economici della medesima catena di consegna. 
  5. Ogni operatore economico della catena di consegna  e'  tenuto  a
conservare  copia  delle   dichiarazioni   di   sostenibilita',   dei
certificati  di  sostenibilita',  nonche'  della   documentazione   a
supporto delle stesse di cui all'art. 9 per i biocombustibili per  un
periodo di cinque  anni  dal  momento  in  cui  tali  documenti  sono
rilasciati. 
  6.  Gli  operatori  economici  gia'  operanti  nella   filiera   di
produzione di biocombustibili,  che  decidano  di  rivolgersi  ad  un
organismo di certificazione diverso oppure che decidano di passare da
un  precedente  sistema  di  certificazione  volontario  al   sistema
nazionale  di  certificazione,  devono  richiedere  una  verifica  di
chiusura, che deve essere  messa  a  disposizione  dell'organismo  di
certificazione subentrante. La stessa puo' avvenire anche  a  livello
documentale. 
  7. Ogni operatore economico che intende ottenere la  certificazione
di  basso  rischio  ILUC  presenta  istanza  ad   un   organismo   di
certificazione  per  l'ottenimento  della  stessa,   secondo   quanto
previsto all'art. 10. 
  8. Ogni operatore economico che si configura come  primo  operatore
economico della catena di consegna deve  fornire,  in  aggiunta  alla
documentazione di cui al comma 3,  una  dichiarazione  contenente  le
informazioni ambientali e sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera
i).