Art. 7
Organismi di certificazione
1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5
sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato
a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla
base delle informazioni piu' recenti fornite dagli organismi di
accreditamento ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo
articolo. Tale elenco e' pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli operatori
economici che aderiscono al sistema nazionale di certificazione
l'attivita' di verifica della completezza e della veridicita' di
tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilita',
nel certificato di sostenibilita', e in tutte le dichiarazioni ad
essi riferibili, nonche', limitatamente al produttore di materie
prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza e
la veridicita' delle informazioni sociali e ambientali fornite in
accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilita' e, se
pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio
ILUC.
3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche:
a) una verifica iniziale, da svolgersi prima del rilascio del
certificato di conformita' dell'azienda ai fini dell'adesione
dell'operatore economico al sistema nazionale di certificazione.
Durante tale verifica l'organismo di certificazione effettua una
simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto
dall'operatore economico, al fine di accertarne la conformita'
rispetto a quanto previsto dallo schema di certificazione. Per gli
operatori economici gia' operanti nella filiera di produzione di
biocombustibili, che decidano di rivolgersi ad un organismo di
certificazione diverso oppure che decidano di passare da un
precedente sistema di certificazione volontario o da un sistema di
certificazione nazionale in vigore in un altro Paese riconosciuto
nell'ambito di un accordo di mutuo riconoscimento disciplinato
all'art. 15, comma 5, la verifica iniziale e' volta ad accertare
anche l'esito positivo della verifica di chiusura svolta dal
precedente organismo di certificazione o dal sistema volontario. Non
si puo' dare esito positivo nel caso in cui l'operatore economico o
il suo predecessore in diritto non abbia superato il controllo
iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale non
abbia avuto luogo piu' di tre anni prima della domanda. In caso si
accetti la giustificazione dell'operatore economico e si decida di
valutarne la domanda, l'ambito d'applicazione del controllo iniziale
e' adattato in modo da vertere su tutte le questioni pertinenti e
concentrarsi in particolare sulle carenze individuate nel controllo
iniziale che non e' stato superato nell'altro sistema;
b) la prima verifica di sorveglianza, che, salvo quanto previsto
all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 15 settembre 2022, e'
effettuata entro i primi novanta giorni dal rilascio della prima
dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e in
ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate
dichiarazioni o certificati di sostenibilita'; durante tale verifica
l'organismo di certificazione effettua una simulazione completa del
sistema di gestione dello schema predisposto dall'operatore
economico, al fine di accertarne la conformita' rispetto a quanto
previsto dallo schema di certificazione;
c) verifiche di sorveglianza a cadenza periodica ma comunque non
superiore ai dodici mesi a decorrere dal giorno di rilascio del
certificato di conformita' dell'azienda. La verifica viene condotta
indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni
o certificati di sostenibilita' nel periodo intercorrente dall'ultima
verifica. Nel caso che la verifica non venga condotta per qualsiasi
motivo, il certificato viene immediatamente sospeso e, nel caso in
cui la verifica non venga condotta entro i successivi sei mesi dalla
sospensione, il certificato viene immediatamente revocato. Il periodo
di sospensione non modifica la data di scadenza del certificato di
conformita' dell'azienda. Nel caso in cui l'operatore non abbia
rilasciato dichiarazioni relative ad alcune tipologie di prodotti
rientranti nel proprio certificato d'azienda, la verifica di
sorveglianza dovra' accertare anche che mantenga la capacita' di
gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli stessi da
parte dell'operatore economico;
d) la verifica volta al rinnovo del certificato di conformita'
dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di
scadenza dello stesso, fermo restando quanto previsto all'art. 8,
comma 4. La verifica viene condotta indipendentemente dal fatto che
siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilita'
nel periodo intercorrente dall'ultima verifica. Nel caso in cui
l'operatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni relative ad alcune
tipologie di prodotti rientranti nel proprio certificato d'azienda,
la verifica di rinnovo dovra' accertare anche che mantenga la
capacita' di gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione
degli stessi da parte dell'operatore economico;
e) la verifica di chiusura, nei casi di cui all'art. 6, comma 6,
o nel caso in cui l'operatore interrompa l'attivita'. Nel caso in cui
l'operatore rifiuti la verifica di chiusura, le dichiarazioni o i
certificati di sostenibilita' emessi a partire dall'ultima verifica
con esito positivo sono da considerarsi nulli.
Gli organismi di certificazione hanno facolta' di effettuare
verifiche supplementari volte ad accertare eventuali situazioni di
non conformita' ai sensi dell'art. 8, comma 6 e 7, del presente
decreto.
4. Gli organismi di certificazione curano la redazione,
l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di:
a) un registro degli operatori economici sottoposti alle loro
verifiche, assegnando a ciascuno un codice identificativo,
coincidente con quello relativo al certificato di conformita'
dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e/o con quello
di certificazione a basso rischio ILUC di cui all'art. 10;
b) un registro per ciascun operatore economico sottoposto alle
loro verifiche, all'interno del quale sono annotate tutte le
verifiche effettuate, identificate con specifici codici di
riferimento.
5. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13
dell'art. 9, il registro di cui alla lettera a) deve essere trasmesso
al GSE entro un mese dal rilascio del certificato d'azienda. Ogni
aggiornamento, nonche' variazione di stato, comprese eventuali
sospensioni o revoche dei relativi certificati di conformita'
dell'azienda sono trasmessi obbligatoriamente al GSE entro quindici
giorni. Il GSE provvede a dare pubblicazione del registro e di tutte
le sue variazioni sul proprio sito istituzionale.
6. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 13
dell'art. 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di
ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano delle verifiche
previste per l'anno successivo, contenente la data e il luogo esatto
dei controlli; eventuali aggiornamenti dello stesso devono essere
comunicati entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
7. Nel caso di mancata trasmissione, trasmissione parziale o
incompleta oppure di trasmissione tardiva dei dati previsti ai commi
5 e 6, il GSE provvede a informare tempestivamente Accredia per gli
eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
8. Gli operatori economici aderenti a piu' sistemi di
certificazione, sia di tipo volontario sia in vigore a livello
nazionale in un altro Paese ancorche' riconosciuto nell'ambito di un
accordo di mutuo riconoscimento di cui all'art. 15, comma 5, durante
le verifiche di cui al comma 3, lettera c), devono rendere
accessibili agli organismi di certificazione le registrazioni
relative alle quantita' di prodotto/i gestito/i e ai rispettivi
valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita dalla
propria fase produttiva, indipendentemente dal sistema di
certificazione oggetto del controllo, affinche' si possa verificare
che i volumi movimentati attraverso i singoli schemi per cui la
societa' e' certificata siano coerenti con i volumi complessivi
movimentati dall'operatore.
9. Le verifiche sono svolte in conformita' a quanto previsto
all'allegato 2, parti A e B, al termine delle quali l'organismo di
certificazione redige un rapporto di verifica ispettiva secondo
quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono
conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio di cui
al RT31 di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), per stabilire il
campione da verificare. L'allegato potra' essere aggiornato con
decreto direttoriale per tener conto dell'evoluzione della normativa
comunitaria.
10. L'organismo di certificazione classifica in critiche, rilevanti
e minori, le non conformita' riscontrabili durante le verifiche e
determina dettagliatamente le azioni da intraprendere per ognuna di
queste casistiche, fatto salvo quanto previsto ai commi 6 e 7
dell'art. 8.
11. Le verifiche previste per la certificazione a basso rischio
ILUC possono avvenire, secondo le modalita' di cui all'art. 10,
contemporaneamente a quelle previste dal comma 3 o essere
indipendenti da queste.
12. Le verifiche sull'applicazione della metodologia adottata per
l'attribuzione dei quantitativi di biocarburanti e biogas provenienti
da un processo di co-processing tengono conto di quanto definito
nella metodologia adottata a livello europeo con il regolamento
2023/1640/UE.
13. Durante le verifiche periodiche sulle informazioni ambientali e
sociali, gli organismi di certificazione, in caso di produzione a
partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli,
trasmettono i piani di monitoraggio e gestione dell'impatto sulla
qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo ad Ispra.
14. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche
avvalendosi del GSE, e il comitato possono affiancare gli organismi
di certificazione durante le verifiche di cui al comma 3. Nel caso
sia riscontrata una non conformita' viene informato tempestivamente
Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito.
15. Gli organismi di certificazione che operano anche sotto sistemi
volontari, devono registrarsi presso il GSE, secondo quanto previsto
dal regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 come disciplinato all'art.
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