Art. 7 
 
                     Organismi di certificazione 
 
  1. Gli organismi di certificazione accreditati ai sensi dell'art. 5
sono inseriti all'interno di un apposito elenco, redatto e aggiornato
a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla
base delle informazioni  piu'  recenti  fornite  dagli  organismi  di
accreditamento ai  sensi  del  comma  2,  lettera  b),  del  medesimo
articolo. Tale  elenco  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  2. Gli organismi di certificazione effettuano presso gli  operatori
economici che  aderiscono  al  sistema  nazionale  di  certificazione
l'attivita' di verifica della  completezza  e  della  veridicita'  di
tutti gli elementi presenti nelle  dichiarazioni  di  sostenibilita',
nel certificato di sostenibilita', e in  tutte  le  dichiarazioni  ad
essi riferibili, nonche',  limitatamente  al  produttore  di  materie
prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza  e
la veridicita' delle informazioni sociali  e  ambientali  fornite  in
accompagnamento  alle   dichiarazioni   di   sostenibilita'   e,   se
pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso  rischio
ILUC. 
  3. Gli organismi di certificazione svolgono le seguenti verifiche: 
    a) una verifica iniziale, da svolgersi  prima  del  rilascio  del
certificato  di  conformita'  dell'azienda  ai   fini   dell'adesione
dell'operatore economico  al  sistema  nazionale  di  certificazione.
Durante tale verifica  l'organismo  di  certificazione  effettua  una
simulazione completa del sistema di gestione dello schema predisposto
dall'operatore  economico,  al  fine  di  accertarne  la  conformita'
rispetto a quanto previsto dallo schema di  certificazione.  Per  gli
operatori economici gia' operanti  nella  filiera  di  produzione  di
biocombustibili, che  decidano  di  rivolgersi  ad  un  organismo  di
certificazione  diverso  oppure  che  decidano  di  passare   da   un
precedente sistema di certificazione volontario o da  un  sistema  di
certificazione nazionale in vigore in  un  altro  Paese  riconosciuto
nell'ambito  di  un  accordo  di  mutuo  riconoscimento  disciplinato
all'art. 15, comma 5, la verifica  iniziale  e'  volta  ad  accertare
anche  l'esito  positivo  della  verifica  di  chiusura  svolta   dal
precedente organismo di certificazione o dal sistema volontario.  Non
si puo' dare esito positivo nel caso in cui l'operatore  economico  o
il suo predecessore  in  diritto  non  abbia  superato  il  controllo
iniziale in un altro sistema, a meno che tale controllo iniziale  non
abbia avuto luogo piu' di tre anni prima della domanda.  In  caso  si
accetti la giustificazione dell'operatore economico e  si  decida  di
valutarne la domanda, l'ambito d'applicazione del controllo  iniziale
e' adattato in modo da vertere su tutte  le  questioni  pertinenti  e
concentrarsi in particolare sulle carenze individuate  nel  controllo
iniziale che non e' stato superato nell'altro sistema; 
    b) la prima verifica di sorveglianza, che, salvo quanto  previsto
all'art. 10, comma 5, del decreto ministeriale 15 settembre 2022,  e'
effettuata entro i primi novanta  giorni  dal  rilascio  della  prima
dichiarazione di sostenibilita' o certificato di sostenibilita' e  in
ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di  conformita'
dell'azienda, indipendentemente dal fatto che siano state  rilasciate
dichiarazioni o certificati di sostenibilita'; durante tale  verifica
l'organismo di certificazione effettua una simulazione  completa  del
sistema  di  gestione   dello   schema   predisposto   dall'operatore
economico, al fine di accertarne la  conformita'  rispetto  a  quanto
previsto dallo schema di certificazione; 
    c) verifiche di sorveglianza a cadenza periodica ma comunque  non
superiore ai dodici mesi a  decorrere  dal  giorno  di  rilascio  del
certificato di conformita' dell'azienda. La verifica  viene  condotta
indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate  dichiarazioni
o certificati di sostenibilita' nel periodo intercorrente dall'ultima
verifica. Nel caso che la verifica non venga condotta  per  qualsiasi
motivo, il certificato viene immediatamente sospeso e,  nel  caso  in
cui la verifica non venga condotta entro i successivi sei mesi  dalla
sospensione, il certificato viene immediatamente revocato. Il periodo
di sospensione non modifica la data di scadenza  del  certificato  di
conformita' dell'azienda. Nel  caso  in  cui  l'operatore  non  abbia
rilasciato dichiarazioni relative ad  alcune  tipologie  di  prodotti
rientranti  nel  proprio  certificato  d'azienda,  la   verifica   di
sorveglianza dovra' accertare anche  che  mantenga  la  capacita'  di
gestire tali prodotti, salvo rinuncia alla gestione degli  stessi  da
parte dell'operatore economico; 
    d) la verifica volta al rinnovo del  certificato  di  conformita'
dell'azienda, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti  alla  data  di
scadenza dello stesso, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  8,
comma 4. La verifica viene condotta indipendentemente dal  fatto  che
siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di  sostenibilita'
nel periodo intercorrente  dall'ultima  verifica.  Nel  caso  in  cui
l'operatore non abbia mai rilasciato dichiarazioni relative ad alcune
tipologie di prodotti rientranti nel proprio  certificato  d'azienda,
la verifica  di  rinnovo  dovra'  accertare  anche  che  mantenga  la
capacita' di gestire tali  prodotti,  salvo  rinuncia  alla  gestione
degli stessi da parte dell'operatore economico; 
    e) la verifica di chiusura, nei casi di cui all'art. 6, comma  6,
o nel caso in cui l'operatore interrompa l'attivita'. Nel caso in cui
l'operatore rifiuti la verifica di chiusura,  le  dichiarazioni  o  i
certificati di sostenibilita' emessi a partire  dall'ultima  verifica
con esito positivo sono da considerarsi nulli. 
  Gli  organismi  di  certificazione  hanno  facolta'  di  effettuare
verifiche supplementari volte ad accertare  eventuali  situazioni  di
non conformita' ai sensi dell'art. 8,  comma  6  e  7,  del  presente
decreto. 
  4.  Gli  organismi   di   certificazione   curano   la   redazione,
l'aggiornamento, la regolare tenuta e la conservazione di: 
    a) un registro degli operatori  economici  sottoposti  alle  loro
verifiche,  assegnando   a   ciascuno   un   codice   identificativo,
coincidente  con  quello  relativo  al  certificato  di   conformita'
dell'azienda di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), e/o  con  quello
di certificazione a basso rischio ILUC di cui all'art. 10; 
    b) un registro per ciascun operatore  economico  sottoposto  alle
loro  verifiche,  all'interno  del  quale  sono  annotate  tutte   le
verifiche  effettuate,   identificate   con   specifici   codici   di
riferimento. 
  5. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al  comma  13
dell'art. 9, il registro di cui alla lettera a) deve essere trasmesso
al GSE entro un mese dal rilascio  del  certificato  d'azienda.  Ogni
aggiornamento,  nonche'  variazione  di  stato,  comprese   eventuali
sospensioni  o  revoche  dei  relativi  certificati  di   conformita'
dell'azienda sono trasmessi obbligatoriamente al GSE  entro  quindici
giorni. Il GSE provvede a dare pubblicazione del registro e di  tutte
le sue variazioni sul proprio sito istituzionale. 
  6. Fatto salvo quanto disciplinato nel decreto di cui al  comma  13
dell'art. 9, gli organismi di certificazione, entro il 31 dicembre di
ogni anno, provvedono a trasmettere al GSE il piano  delle  verifiche
previste per l'anno successivo, contenente la data e il luogo  esatto
dei controlli; eventuali aggiornamenti  dello  stesso  devono  essere
comunicati entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. 
  7. Nel  caso  di  mancata  trasmissione,  trasmissione  parziale  o
incompleta oppure di trasmissione tardiva dei dati previsti ai  commi
5 e 6, il GSE provvede a informare tempestivamente Accredia  per  gli
eventuali provvedimenti da intraprendere in merito. 
  8.  Gli  operatori   economici   aderenti   a   piu'   sistemi   di
certificazione, sia di  tipo  volontario  sia  in  vigore  a  livello
nazionale in un altro Paese ancorche' riconosciuto nell'ambito di  un
accordo di mutuo riconoscimento di cui all'art. 15, comma 5,  durante
le  verifiche  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  devono   rendere
accessibili  agli  organismi  di  certificazione   le   registrazioni
relative alle quantita'  di  prodotto/i  gestito/i  e  ai  rispettivi
valori di emissioni di gas serra sia in ingresso che in uscita  dalla
propria   fase   produttiva,   indipendentemente   dal   sistema   di
certificazione oggetto del controllo, affinche' si  possa  verificare
che i volumi movimentati attraverso  i  singoli  schemi  per  cui  la
societa' e' certificata  siano  coerenti  con  i  volumi  complessivi
movimentati dall'operatore. 
  9. Le verifiche  sono  svolte  in  conformita'  a  quanto  previsto
all'allegato 2, parti A e B, al termine delle  quali  l'organismo  di
certificazione redige  un  rapporto  di  verifica  ispettiva  secondo
quanto riportato all'allegato 2, parte C. Le stesse verifiche tengono
conto della metodologia basata sulla valutazione del rischio  di  cui
al RT31 di cui all'art. 4, comma 1,  lettera  b),  per  stabilire  il
campione da  verificare.  L'allegato  potra'  essere  aggiornato  con
decreto direttoriale per tener conto dell'evoluzione della  normativa
comunitaria. 
  10. L'organismo di certificazione classifica in critiche, rilevanti
e minori, le non conformita' riscontrabili  durante  le  verifiche  e
determina dettagliatamente le azioni da intraprendere per  ognuna  di
queste casistiche, fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  6  e  7
dell'art. 8. 
  11. Le verifiche previste per la  certificazione  a  basso  rischio
ILUC possono avvenire, secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  10,
contemporaneamente  a  quelle  previste  dal   comma   3   o   essere
indipendenti da queste. 
  12. Le verifiche sull'applicazione della metodologia  adottata  per
l'attribuzione dei quantitativi di biocarburanti e biogas provenienti
da un processo di co-processing  tengono  conto  di  quanto  definito
nella metodologia adottata  a  livello  europeo  con  il  regolamento
2023/1640/UE. 
  13. Durante le verifiche periodiche sulle informazioni ambientali e
sociali, gli organismi di certificazione, in  caso  di  produzione  a
partire  da  rifiuti  e  residui  provenienti  da  terreni  agricoli,
trasmettono i piani di monitoraggio  e  gestione  dell'impatto  sulla
qualita' del suolo e sul carbonio nel suolo ad Ispra. 
  14. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  anche
avvalendosi del GSE, e il comitato possono affiancare  gli  organismi
di certificazione durante le verifiche di cui al comma  3.  Nel  caso
sia riscontrata una non conformita' viene  informato  tempestivamente
Accredia per gli eventuali provvedimenti da intraprendere in merito. 
  15. Gli organismi di certificazione che operano anche sotto sistemi
volontari, devono registrarsi presso il GSE, secondo quanto  previsto
dal regolamento d'esecuzione (UE) 2022/996 come disciplinato all'art.
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