Art. 8 
 
             Certificazione di conformita' dell'azienda 
 
  1.  Gli  organismi  di  certificazione   rilasciano   all'operatore
economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma
3,  lettera  a),  un   certificato   di   conformita'   dell'azienda.
L'operatore economico titolare  del  certificato  di  conformita'  e'
autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il
certificato di sostenibilita' ai sensi dell'art. 9. 
  2. Il certificato di conformita'  dell'azienda  contiene,  oltre  a
quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i
seguenti elementi: 
    a) il nome e  il  codice  dell'organismo  di  certificazione  che
rilascia il certificato di conformita' dell'azienda; 
    b)  il  numero  identificativo  del  certificato  di  conformita'
dell'azienda; 
    c) la ragione sociale del soggetto destinatario  del  certificato
di conformita' dell'azienda; 
    d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di
conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo; 
    e)  la  data  di  rilascio   del   certificato   di   conformita'
dell'azienda, con indicazione dell'organismo di certificazione che ha
rilasciato la stessa; 
    f)  la  data  di  scadenza   del   certificato   di   conformita'
dell'azienda; 
    g) la data dell'ultima verifica  di  cui  all'art.  7,  comma  3,
lettera c); 
    h) il periodo di inizio e conclusione dell'eventuale  sospensione
di cui al comma 7. 
  3.  Il  campo  di  applicazione  del  certificato  di   conformita'
dell'azienda,  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),   e'   delimitato
all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei
seguenti elementi: 
    a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore  economico
certificato e' idoneo a svolgere; 
    b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere  lavorati
e/o commercializzati dall'operatore economico certificato;  nel  caso
in cui si tratti di piu'  materie  prime  o  prodotti  intermedi,  il
certificato reca  espressa  indicazione  di  ciascuno.  Nel  caso  di
attivita' di commercializzazione, devono essere  indicate  almeno  le
seguenti  macrocategorie:  materie  prime  coltivate,  oli  vegetali,
rifiuti, residui/sottoprodotti,  prodotti  intermedi,  biocarburanti,
bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose; 
    c) il sito di  produzione  e/o  di  commercializzazione,  nonche'
l'eventuale  lista  dei  luoghi  di  deposito  nella   disponibilita'
dell'operatore economico o di  soggetti  terzi,  di  cui  l'operatore
economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento  della  sua
attivita'; 
    d) qualora l'operatore economico certificato  sia  produttore  di
rifiuti, anche: 
      i) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti
prodotti, qualora la produzione dei  rifiuti  avvenga  in  territorio
europeo; 
      ii) l'indicazione esplicita dell'esito positivo  dell'attivita'
ispettiva  svolta  dall'organismo  di  certificazione  e   volta   ad
accertare la  conformita'  del  rifiuto  prodotto  alle  norme  della
direttiva 2008/98/CE,  e  in  particolare  alla  definizione  di  cui
all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), qualora la produzione dei  rifiuti
avvenga fuori dal territorio europeo; 
    e) anche la categoria di appartenenza del  prodotto,  qualora  lo
stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie  di  cui
all'allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di
sottoprodotti, anche l'indicazione  esplicita  della  qualifica  come
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. La qualifica  del  sottoprodotto  e'  a  cura  e
responsabilita' del  produttore  e  richiede  la  conferma  da  parte
dell'organismo di certificazione; 
    g)   qualora   l'attivita'   svolta   dall'operatore    economico
certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto,  anche
l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione  rilasciata
all'impianto in cui avviene il processo. 
  4. Il certificato di conformita' ha durata  di  cinque  anni  dalla
data  del  rilascio.  Salvo  volonta'  contraria  che  sia   espressa
dall'operatore  economico  entro   il   termine   di   scadenza   del
certificato, il rinnovo e'  automatico  per  altri  cinque  anni  dal
momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a
condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma  3,  lettera  d),
abbia avuto esito positivo. 
  5. Il certificato e'  rilasciato  in  lingua  italiana  o  inglese,
ovvero, se redatto in altra lingua,  e'  accompagnato  da  traduzione
giurata in lingua italiana. 
  6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni
normative di tipo sanzionatorio, nel caso di verifica iniziale di cui
all'art.  7,  comma   3,   lettera   a),   qualora   l'organismo   di
certificazione rilevi d'ufficio una irregolarita' classificabile come
critica o rilevante, di cui  rispettivamente  all'art.  2,  comma  2,
lettera x) o y), l'organismo di  certificazione  non  rilascia  alcun
certificato. Gli operatori economici  possono  presentare  nuovamente
domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai  nove
mesi. 
  7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse  previsioni
normative   di   tipo   sanzionatorio,   qualora    l'organismo    di
certificazione, durante le verifiche di  cui  all'art.  7,  comma  3,
lettere b),  c)  o  d),  rilevi  d'ufficio  eventuali  irregolarita',
inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico: 
    a) se classificabili come critiche, ai sensi dell'art.  2,  comma
2, lettera  x),  dispone  la  revoca  immediata  del  certificato  di
conformita'; 
    b) se classificabili come rilevanti, ai sensi dell'art. 2,  comma
2, lettera y), fissa un termine, non  superiore  a  sessanta  giorni,
entro il quale l'operatore economico e' tenuto a adottare  specifiche
misure correttive comunicate  dall'organismo  di  certificazione.  In
caso  di  inutile  decorso  del  termine  fissato,   l'organismo   di
certificazione dispone la sospensione del certificato di  conformita'
dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine,  non
superiore a trenta giorni dal momento  della  sospensione,  entro  il
quale l'operatore economico e' tenuto a adottare le  medesime  misure
correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla
sospensione,  l'organismo  di  certificazione  svolge  una   verifica
supplementare  presso  l'operatore  economico  e  in  caso  di  esito
positivo  revoca  la  sospensione  del  certificato  di   conformita'
dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato
di conformita' dell'azienda; 
    c) se classificabile come minore, ai sensi dell'art. 2, comma  2,
lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi  per  adottare
misure correttive, e la data  della  successiva  verifica,  che  puo'
coincidere con la verifica di sorveglianza o di  ricertificazione  di
cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 3, lettere c) o  d),  purche'
compatibile con i tempi richiesti. 
  8. La revoca del certificato di conformita'  dell'azienda  comporta
l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere
le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di  sostenibilita'
di cui all'art. 9.  Nel  periodo  compreso  tra  la  sospensione  del
certificato di conformita' e la revoca della sospensione  l'operatore
economico  non  puo'   adottare   ne'   emettere   dichiarazioni   di
sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti;
restano in ogni caso valide le dichiarazioni di  sostenibilita'  e  i
certificati  di  sostenibilita'   emessi   dall'operatore   economico
anteriormente alla sospensione del certificato. 
  9. Le non conformita' di singoli membri del gruppo di cui  all'art.
14 riscontrate durante un  controllo  sono  trattate  secondo  quanto
disciplinato ai commi 6 e 7, secondo i casi. Se nel campione iniziale
del gruppo e' individuata una non conformita'  critica  o  rilevante,
sara' controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La
non conformita' critica o rilevante di un numero superiore al 50% dei
membri  del  gruppo  nel  campione  comporta,  secondo  i  casi,   la
sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo. 
  10. Le decisioni di sospensione e di revoca sono comunicate con  le
relative motivazioni dall'organismo di  certificazione  all'operatore
economico e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco  di
cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.