Art. 8
Certificazione di conformita' dell'azienda
1. Gli organismi di certificazione rilasciano all'operatore
economico, a seguito della verifica iniziale di cui all'art. 7, comma
3, lettera a), un certificato di conformita' dell'azienda.
L'operatore economico titolare del certificato di conformita' e'
autorizzato a rilasciare la dichiarazione di sostenibilita' ovvero il
certificato di sostenibilita' ai sensi dell'art. 9.
2. Il certificato di conformita' dell'azienda contiene, oltre a
quanto prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, almeno i
seguenti elementi:
a) il nome e il codice dell'organismo di certificazione che
rilascia il certificato di conformita' dell'azienda;
b) il numero identificativo del certificato di conformita'
dell'azienda;
c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato
di conformita' dell'azienda;
d) la specificazione del campo di applicazione del certificato di
conformita' dell'azienda, ai sensi del comma 3 del presente articolo;
e) la data di rilascio del certificato di conformita'
dell'azienda, con indicazione dell'organismo di certificazione che ha
rilasciato la stessa;
f) la data di scadenza del certificato di conformita'
dell'azienda;
g) la data dell'ultima verifica di cui all'art. 7, comma 3,
lettera c);
h) il periodo di inizio e conclusione dell'eventuale sospensione
di cui al comma 7.
3. Il campo di applicazione del certificato di conformita'
dell'azienda, di cui al comma 2, lettera d), e' delimitato
all'interno del certificato di conformita' mediante l'indicazione dei
seguenti elementi:
a) l'elencazione di tutte le attivita' che l'operatore economico
certificato e' idoneo a svolgere;
b) l'elencazione di tutti i prodotti che possono essere lavorati
e/o commercializzati dall'operatore economico certificato; nel caso
in cui si tratti di piu' materie prime o prodotti intermedi, il
certificato reca espressa indicazione di ciascuno. Nel caso di
attivita' di commercializzazione, devono essere indicate almeno le
seguenti macrocategorie: materie prime coltivate, oli vegetali,
rifiuti, residui/sottoprodotti, prodotti intermedi, biocarburanti,
bioliquidi, biogas, biometano, biomasse legnose;
c) il sito di produzione e/o di commercializzazione, nonche'
l'eventuale lista dei luoghi di deposito nella disponibilita'
dell'operatore economico o di soggetti terzi, di cui l'operatore
economico certificato intenda avvalersi nello svolgimento della sua
attivita';
d) qualora l'operatore economico certificato sia produttore di
rifiuti, anche:
i) l'indicazione esplicita del codice CER attribuito ai rifiuti
prodotti, qualora la produzione dei rifiuti avvenga in territorio
europeo;
ii) l'indicazione esplicita dell'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta dall'organismo di certificazione e volta ad
accertare la conformita' del rifiuto prodotto alle norme della
direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione di cui
all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), qualora la produzione dei rifiuti
avvenga fuori dal territorio europeo;
e) anche la categoria di appartenenza del prodotto, qualora lo
stesso sia classificabile all'interno di una delle categorie di cui
all'allegato VIII, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) qualora l'operatore economico certificato sia un produttore di
sottoprodotti, anche l'indicazione esplicita della qualifica come
sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. La qualifica del sottoprodotto e' a cura e
responsabilita' del produttore e richiede la conferma da parte
dell'organismo di certificazione;
g) qualora l'attivita' svolta dall'operatore economico
certificato comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, anche
l'indicazione esplicita degli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impianto in cui avviene il processo.
4. Il certificato di conformita' ha durata di cinque anni dalla
data del rilascio. Salvo volonta' contraria che sia espressa
dall'operatore economico entro il termine di scadenza del
certificato, il rinnovo e' automatico per altri cinque anni dal
momento della scadenza, mantenendo lo stesso numero identificativo, a
condizione che la verifica di cui all'art. 7, comma 3, lettera d),
abbia avuto esito positivo.
5. Il certificato e' rilasciato in lingua italiana o inglese,
ovvero, se redatto in altra lingua, e' accompagnato da traduzione
giurata in lingua italiana.
6. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, nel caso di verifica iniziale di cui
all'art. 7, comma 3, lettera a), qualora l'organismo di
certificazione rilevi d'ufficio una irregolarita' classificabile come
critica o rilevante, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 2,
lettera x) o y), l'organismo di certificazione non rilascia alcun
certificato. Gli operatori economici possono presentare nuovamente
domanda di certificazione trascorso un periodo non inferiore ai nove
mesi.
7. Ferma restando l'applicazione di ulteriori o diverse previsioni
normative di tipo sanzionatorio, qualora l'organismo di
certificazione, durante le verifiche di cui all'art. 7, comma 3,
lettere b), c) o d), rilevi d'ufficio eventuali irregolarita',
inosservanze o inadempimenti imputabili all'operatore economico:
a) se classificabili come critiche, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera x), dispone la revoca immediata del certificato di
conformita';
b) se classificabili come rilevanti, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera y), fissa un termine, non superiore a sessanta giorni,
entro il quale l'operatore economico e' tenuto a adottare specifiche
misure correttive comunicate dall'organismo di certificazione. In
caso di inutile decorso del termine fissato, l'organismo di
certificazione dispone la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda con effetti immediati e fissa un ulteriore termine, non
superiore a trenta giorni dal momento della sospensione, entro il
quale l'operatore economico e' tenuto a adottare le medesime misure
correttive gia' comunicate in precedenza. Decorsi trenta giorni dalla
sospensione, l'organismo di certificazione svolge una verifica
supplementare presso l'operatore economico e in caso di esito
positivo revoca la sospensione del certificato di conformita'
dell'azienda, mentre in caso di esito negativo, revoca il certificato
di conformita' dell'azienda;
c) se classificabile come minore, ai sensi dell'art. 2, comma 2,
lettera z), fissa un termine non superiore ai sei mesi per adottare
misure correttive, e la data della successiva verifica, che puo'
coincidere con la verifica di sorveglianza o di ricertificazione di
cui, rispettivamente, all'art. 7, comma 3, lettere c) o d), purche'
compatibile con i tempi richiesti.
8. La revoca del certificato di conformita' dell'azienda comporta
l'immediato divieto per l'operatore economico di adottare ed emettere
le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di sostenibilita'
di cui all'art. 9. Nel periodo compreso tra la sospensione del
certificato di conformita' e la revoca della sospensione l'operatore
economico non puo' adottare ne' emettere dichiarazioni di
sostenibilita' o certificati di sostenibilita' per i prodotti ceduti;
restano in ogni caso valide le dichiarazioni di sostenibilita' e i
certificati di sostenibilita' emessi dall'operatore economico
anteriormente alla sospensione del certificato.
9. Le non conformita' di singoli membri del gruppo di cui all'art.
14 riscontrate durante un controllo sono trattate secondo quanto
disciplinato ai commi 6 e 7, secondo i casi. Se nel campione iniziale
del gruppo e' individuata una non conformita' critica o rilevante,
sara' controllato anche un altro campione delle stesse dimensioni. La
non conformita' critica o rilevante di un numero superiore al 50% dei
membri del gruppo nel campione comporta, secondo i casi, la
sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo.
10. Le decisioni di sospensione e di revoca sono comunicate con le
relative motivazioni dall'organismo di certificazione all'operatore
economico e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
nonche' al GSE, che provvede ad annotarle all'interno dell'elenco di
cui all'art. 7, comma 6, ultimo periodo.