Art. 9
Dichiarazione di sostenibilita'
e certificato di sostenibilita'
1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni partita
ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione
di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per la fase di produzione delle materie prime coltivate, nel
caso di biomasse agricole e per la fase di raccolta delle materie
prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, la dichiarazione di
sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo le modalita' di
cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello di cui
all'allegato 1, parte A, del presente decreto e contiene i seguenti
elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto, o per unita' di energia (MJ),
relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di
uso del suolo;
d) dichiarazione di eventuale coltivazione in terreni
pesantemente degradati o fortemente contaminati;
e) nel caso di biomasse agricole, dichiarazione di avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 7 a 9
dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
f) nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione di avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione (UE)
2022/2448; questa condizione potra' essere provata anche avvalendosi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico
delle foreste e delle filiere forestali (TUFF), o, ai sensi del
regolamento UE 2023/1115 e della documentazione comprovante la
tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa legnosa ai sensi
del decreto ministeriale 2 marzo 2010;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
dall'operatore economico a ciascuna partita, che include anche il
codice identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto
nelle verifiche della fase produttiva e il codice identificativo
dell'operatore economico;
h) indicazioni sul luogo di origine;
i) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
j) codice identificativo e data dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
k) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
l) mese e anno del raccolto;
m) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva, se
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
n) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta;
o) dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali di cui
all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendente, nel caso di produzione
di colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di domanda
addizionale dei terreni;
p) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i residui o i
sottoprodotti destinati alla produzione di biocombustibili, la
dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo
le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello
riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene i
seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui
all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui:
1) ai commi da 6 a 9, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti dell'agricoltura;
2) ai commi da 7 a 9, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti dell'acquacoltura e pesca;
3) ai commi 10 e 11, nel caso di rifiuti, residui o
sottoprodotti della silvicoltura;
c) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e il codice identificativo
dell'operatore economico;
d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato il
rifiuto, il residuo o il sottoprodotto;
e) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
f) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice CER se
prodotti sul territorio europeo ovvero dichiarazione dell'organismo
di certificazione che attesti l'esito positivo dell'attivita'
ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle
norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare alla definizione
di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 1), se prodotti fuori dal
territorio europeo;
h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione attestante che il
sottoprodotto rispetta i requisiti di cui all'art. 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che lo stesso e'
esplicitamente indicato nello scopo di certificazione dell'azienda.
Nel caso di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti da
essi derivati definiti sottoprodotti ai sensi del regolamento CE n.
1069/2009, dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti di
tracciabilita' ivi prescritti, con utilizzo dei documenti commerciali
previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011;
i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di prodotto oppure per unita' di energia (MJ),
relative al trasporto della partita;
j) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
k) dichiarazione contenente le informazioni sociali e ambientali
di cui all'art. 2, comma 2, lettera i);
l) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto;
m) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta;
n) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
4. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o
biometano, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 per
le fasi intermedie successive a quelle di cui ai commi 2 e 3 e'
redatta secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera b),
utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C, e contiene
i seguenti elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di
prodotto, relative alla partita;
c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
e) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione del
biocombustibile, nel caso di biocarburanti e bioliquidi;
f) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12;
g) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
h) indicazioni sulla/sulle materie prime utilizzate per la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione
delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto
intermedio/finito;
i) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
j) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
k) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
m) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tal fine l'operatore economico allega copia della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3,
lettera h);
n) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
o) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
p) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola
unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
q) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove e'
avvenuto il primo punto di raccolta;
r) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
5. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal biogas o
biometano, l'ultimo operatore economico della catena di consegna, al
momento della cessione di una partita, emette un certificato di
sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma 11, lettera c).
L' ultimo operatore economico coincide con il soggetto di cui
all'art. 2, comma 3, lettera c) o d), nel caso dei biocarburanti,
oppure con il soggetto di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), nel
caso di bioliquidi o di biomasse solide.
Tale certificato, redatto utilizzando il modello riportato
all'allegato 1, parte D, del presente decreto, contiene i seguenti
elementi:
a) natura, volume ovvero quantita' della partita;
b) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
c) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita;
d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
e) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dei
biocarburanti o bioliquidi, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
h) efficienza dell'impianto di produzione dell'energia elettrica
o termica, se pertinente;
i) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di
risparmio emissivo;
j) dichiarazione che il prodotto rispetta il criterio di
efficienza energetica, se pertinente;
k) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa
nelle modalita' di cui all'art. 12;
l) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
m) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e
sul luogo di produzione del biocombustibile;
n) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
o) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo
dell'organismo di certificazione e codice identificativo
dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
p) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
q) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico allega copia della dichiarazione del produttore di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
s) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
t) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di consegna cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti,
nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
u) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi di tutti i materiali, sia di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita dalla singola
unita' di lavorazione, nonche' della specifica attivita' di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa);
v) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico dove avviene
il primo punto di raccolta nonche' distanza tra questo e il luogo di
utilizzo;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
6. Nel caso di produzione di biogas in impianto di digestione
anaerobica, la dichiarazione di sostenibilita' e' redatta secondo le
modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando il modello
riportato all'allegato 1, parte E, del presente decreto e viene
emessa con riferimento alla produzione non superiore a quella di un
singolo mese calendariale. Essa puo' coincidere con il certificato di
sostenibilita', nel caso di biogas utilizzato dal medesimo gestore
per la produzione di energia elettrica e/o termica oppure di
biometano. La stessa contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biogas prodotto;
b) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da
riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
c) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
d) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
e) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, espresse in termini di CO2 equivalente per unita' di
energia (MJ) relative al quantitativo prodotto;
f) data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente;
g) data di entrata in esercizio dell'impianto di raffinazione e
purificazione, se pertinente;
h) mese e anno di riferimento della produzione;
i) efficienza dell'impianto di produzione di energia elettrica
e/o termica e relativo risparmio emissivo, se presente nel medesimo
luogo;
j) nel caso di produzione di biometano in loco, dichiarazione che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti
risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 11
pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza
liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con
liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
l) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
m) dichiarazione di utilizzo dell'equilibrio di massa, nelle
modalita' di cui all'art. 12;
n) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
o) indicazioni sulla/e materia/e prime utilizzata/e per la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul luogo di produzione
delle materie prime e sul luogo di produzione del prodotto
intermedio/finito;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice identificativo dell'operatore economico
relativi alla fase immediatamente precedente, unitamente ad una
autodichiarazione in cui si dichiara che il prodotto rispetta i
principi di rintracciabilita';
q) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
r) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
t) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. A tal fine l'operatore economico allega copia della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti di cui al comma 3,
lettera h);
u) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
v) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, la dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
7. Nel caso di produzione del biometano o di energia elettrica e/o
termica da biogas da parte di un soggetto diverso dal gestore
dell'impianto di digestione anaerobica, che coincide con l'ultimo
operatore economico della catena di consegna, lo stesso emette il
certificato di sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma
11, lettera c). Esso e' redatto utilizzando il modello riportato
all'allegato 1, parte F, indipendentemente dall'utilizzo finale, e
contiene i seguenti elementi:
a) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano, il quantitativo da
riportare e' quello misurato a valle della liquefazione e di un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi;
b) quantitativo massimo di biometano avanzato attribuibile alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente;
c) quantita' di energia prodotta, se pertinente;
d) emissioni di gas ad effetto serra della propria e delle fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative biometano prodotto;
e) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione in terreni pesantemente degradati o fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime;
f) descrizione del/i processo/i utilizzato/i;
g) in caso di produzione di biometano, data di entrata in
esercizio dell'impianto di raffinazione e purificazione del
biometano;
h) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica, data
di entrata in esercizio dell'impianto di produzione dell'energia
elettrica e/o termica;
i) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio di massa
nelle modalita' di cui all'art. 12;
j) in caso di produzione di biometano, dichiarazione che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale, raggiungendo i seguenti
risparmi emissivi, calcolati in accordo al decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art.
11, pari a:
X1% nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti senza
liquefazione;
X2 % nel caso di utilizzo nel settore dei trasporti con
liquefazione;
Y1% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica senza liquefazione;
Y2% nel caso di utilizzo diverso dai trasporti e dalla
produzione elettrica con liquefazione;
Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione;
Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione;
k) in caso di produzione di energia elettrica e/o termica,
efficienza dell'impianto e relativo risparmio emissivo;
l) dichiarazione che il prodotto rispetta i seguenti criteri di
efficienza energetica, se pertinente;
m) codice alfanumerico identificativo attribuito univocamente
alla partita dall'operatore economico che include anche il codice
identificativo dell'organismo di certificazione coinvolto nelle
verifiche della/e fase/i produttiva/e e codice identificativo
dell'operatore economico;
n) indicazioni sulle materie prime utilizzate per la produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle materie prime e
sul luogo di produzione del biocombustibile;
o) copia del certificato di conformita' dell'azienda;
p) codice identificativo degli organismi di certificazione e
codice identificativo degli operatori economici relativi a tutte le
fasi precedenti o, in alternativa, codice identificativo
dell'organismo di certificazione e codice identificativo
dell'operatore economico relativi alla fase immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in cui si dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita';
q) codice identificativo dell'ultima verifica effettuata
dall'organismo di certificazione;
r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da rifiuti,
codice CER oppure copia della dichiarazione dell'organismo di
certificazione di cui al comma 3, lettera g);
s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al presente decreto, prova che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico allega copia della dichiarazione del produttore di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h);
t) estremi identificativi e data di emissione del documento di
trasporto associato alla partita o della fattura definitiva
contenente l'elenco di tutti i documenti di trasporto, tra cui
quello/i associato/i alla partita;
u) informazioni sociali e ambientali del primo operatore della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni;
v) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente.
8. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di piu'
fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno del
medesimo stabilimento, puo' adottare un'unica dichiarazione di
sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'.
9. Nel caso in cui l'operatore economico sia stabilito fuori dal
territorio europeo, la documentazione di cui ai commi da 2 a 7 del
presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in
tribunale o alla presenza di un «notary public» e asseverata
dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'
riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto
la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione
della «apostille» rilasciata dalla competente autorita' interna
designata da ciascuno Stato e indicata nell'atto di adesione alla
convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite in uscita,
puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata unica riferita a
tutte le partite, purche' espressamente riferita a ciascuna di esse
(mediante menzione del singolo codice della partita), in
accompagnamento a tutti i certificati relativi alle varie partite.
Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione giurata di cui sopra venga
autenticata da un «notary public», in relazione al quale
l'autenticita' della relativa firma e la qualita' legale di pubblico
ufficiale siano gia' state accertate dall'apposizione dell'apostille
o dalla procedura di legalizzazione, le successive dichiarazioni
giurate, autenticate dal medesimo «notary public», non richiederanno
l'apposizione di una nuova apostille e/o di una nuova legalizzazione
per un periodo di tre mesi. In ogni caso, durante il periodo di
validita' dei predetti tre mesi, l'apostille o la legalizzazione,
relativa al «notary public» autenticante, dovra' sempre essere
allegata alla dichiarazione giurata. La suddetta dichiarazione non e'
prevista nel caso di biomasse forestali, che effettuano consegne per
un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t.
10. Le dichiarazioni di sostenibilita', il certificato di
sostenibilita' e tutta la documentazione allegata sono redatti in
lingua italiana o inglese; se redatti in altre lingue l'operatore
economico deve produrre una traduzione in italiano,
autocertificandone la corrispondenza all'originale.
11. Affinche' il certificato di sostenibilita' rilasciato
nell'ambito del sistema nazionale di certificazione sia valido ai
fini del rispetto delle previsioni di cui all'art. 7-bis, comma 5,
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, di cui al decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, di cui all'art. 3, comma 6, del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui al decreto ministeriale 15
settembre 2022, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e
di cui al decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, devono essere
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a) tutti gli operatori della medesima catena di consegna devono
essere in possesso di una certificazione di conformita' dell'azienda
in corso di validita' nel momento in cui emettono una dichiarazione
di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' nonche' nel
momento dell'invio di una partita;
b) con riferimento alle dichiarazioni di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui al
punto ii) della presente lettera, queste devono viaggiare in
accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di invio di
una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico
successivo entro trenta giorni dalla data dell'invio stesso, come
deducibile dal documento di trasporto. Tale previsione e' valida
anche nel caso di certificazione di gruppo di cui all'art. 14. In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico
deve esibire la documentazione in originale;
ii) nel caso di biogas da digestione anaerobica destinato alla
produzione di biometano o di energia elettrica o termica non in loco,
queste vengono emesse al massimo entro una settimana dalla chiusura
del lotto di sostenibilita' e trasmesse al produttore. In sede di
verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico deve
disporre della documentazione in originale;
c) con riferimento al certificato di sostenibilita':
i) nel caso di biocombustibili diversi da quelli di cui ai
punti ii), iii), iv) e v) della presente lettera, il certificato di
sostenibilita' deve pervenire telematicamente al fornitore in
accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro trenta giorni
dalla data di invio fisico della partita, come deducibile dal
documento di trasporto, che lo deve conservare per cinque anni. In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19, l'operatore economico
deve disporre della documentazione in originale;
ii) nel caso di biometano o di altri biocarburanti avanzati
incentivati ai sensi degli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale
2 marzo 2018, oppure del decreto ministeriale 15 settembre 2022 o
percettori di garanzie di origine ai sensi dell'art. 46 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gli operatori emettono e
mantengono per cinque anni il certificato di sostenibilita', e lo
mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. In
caso di adesione al decreto 15 settembre 2022, il primo certificato
di sostenibilita' viene trasmesso al GSE al fine dell'ottenimento
degli incentivi ivi previsti. Tali produttori, in questi specifici
casi, si configurano come l'ultimo anello della catena di consegna,
in conformita' alla definizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera
cc). A tal fine, devono stimare le emissioni del trasporto fino
all'impianto di distribuzione o alla rete del gas naturale nonche' le
emissioni di compressione o liquefazione. Nel solo caso del biometano
l'emissione del certificato di sostenibilita' deve avvenire al
massimo entro trenta giorni dalla chiusura del lotto di
sostenibilita'. In tal caso il certificato di sostenibilita' resta
nella disponibilita' del produttore e le informazioni sul rispetto
della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore attraverso le
garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n.
224, tenendo conto di quanto previsto all'art. 15;
iii) nel caso di biometano liquefatto presso un impianto di
liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione dello
stesso e immesso in consumo in purezza da un fornitore ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107,
il certificato di sostenibilita' viene trasmesso al fornitore. Il
produttore di biometano deve stimare le emissioni del trasporto fino
al fornitore nonche' le emissioni di compressione o liquefazione;
iv) nel caso di produzione di energia elettrica o termica da
biocombustibili, l'utilizzatore di cui all'art. 2, lettera bb),
emette il certificato di sostenibilita' al massimo entro trenta
giorni dal mese di produzione dell'energia, lo mantiene per cinque
anni e lo mette a disposizione del comitato in caso di verifica e del
GSE, qualora l'impianto percepisca gli incentivi ai sensi della
normativa vigente;
v) nel caso di utilizzo in impianti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera e), l'utilizzatore emette il certificato di sostenibilita' al
massimo entro trenta giorni dal mese di produzione dell'energia, lo
mantiene per cinque anni e lo utilizza per le finalita' di cui al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.
Nel caso di utilizzo del biometano il certificato di sostenibilita'
e' emesso direttamente dal produttore di biometano di cui ai punti
ii) e iii) della presente lettera, e le informazioni sul rispetto
della sostenibilita' sono trasmesse all'utilizzatore, laddove
previsto, attraverso le garanzie di origine di cui al decreto
ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto
all'art. 15.
12. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e' redatta in
lingua italiana o inglese durante la verifica di sorveglianza
prevista, ha validita' a partire dal momento del rilascio della
stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia
alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di
sostenibilita'.
13. Le informazioni di cui al presente decreto devono essere
caricate sulla banca dati dell'Unione europea di cui all'art. 41,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le
modalita' individuate nell'apposito decreto di cui al medesimo comma.
14. Le dichiarazioni di sostenibilita' e i certificati di
sostenibilita', una volta emessi, non possono essere modificati,
salvo correzioni di meri errori materiali.