Art. 9 
 
                   Dichiarazione di sostenibilita' 
                   e certificato di sostenibilita' 
 
  1. Ciascun operatore economico, in accompagnamento ad ogni  partita
ceduta, rilascia all'operatore economico successivo una dichiarazione
di sostenibilita' redatta ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Per la fase di produzione delle  materie  prime  coltivate,  nel
caso di biomasse agricole e per la fase  di  raccolta  delle  materie
prime coltivate, nel caso di biomasse forestali, la dichiarazione  di
sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta secondo le  modalita'  di
cui  al  comma  11,  lettera  b),  utilizzando  il  modello  di   cui
all'allegato 1, parte A, del presente decreto e contiene  i  seguenti
elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2
equivalente per unita' di prodotto, o per  unita'  di  energia  (MJ),
relative alla partita; 
    c) dichiarazione di eventuale coltivazione a seguito di cambio di
uso del suolo; 
    d)   dichiarazione   di   eventuale   coltivazione   in   terreni
pesantemente degradati o fortemente contaminati; 
    e) nel caso  di  biomasse  agricole,  dichiarazione  di  avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui  ai  commi  da  7  a  9
dell'art. 42, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; 
    f) nel caso delle biomasse forestali, dichiarazione  di  avvenuto
rispetto dei criteri di sostenibilita'  di  cui  ai  commi  10  e  11
dell'art. 42, del  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,
tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento  d'esecuzione  (UE)
2022/2448; questa condizione potra' essere provata anche  avvalendosi
di quanto previsto dal decreto legislativo n. 34 del 2018 Testo unico
delle foreste e delle filiere  forestali  (TUFF),  o,  ai  sensi  del
regolamento  UE  2023/1115  e  della  documentazione  comprovante  la
tracciabilita' e rintracciabilita' della biomassa  legnosa  ai  sensi
del decreto ministeriale 2 marzo 2010; 
    g) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
dall'operatore economico a ciascuna partita,  che  include  anche  il
codice  identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto
nelle verifiche della fase  produttiva  e  il  codice  identificativo
dell'operatore economico; 
    h) indicazioni sul luogo di origine; 
    i) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    j) codice identificativo e data dell'ultima  verifica  effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    k) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto; 
    l) mese e anno del raccolto; 
    m) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto associato alla  partita  o  della  fattura  definitiva,  se
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    n) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene
il primo punto di raccolta; 
    o) dichiarazione sulle informazioni sociali e ambientali  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendente, nel caso di produzione
di colture intermedie, dichiarazione attestante l'assenza di  domanda
addizionale dei terreni; 
    p) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  3. Per la fase in cui vengono originati i rifiuti, i  residui  o  i
sottoprodotti  destinati  alla  produzione  di  biocombustibili,   la
dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma 1 e' redatta  secondo
le modalita' di cui al comma 11, lettera b), utilizzando  il  modello
riportato all'allegato 1, parte B, del presente decreto e contiene  i
seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) dichiarazione di rispetto dei criteri di sostenibilita' di cui
all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di cui: 
      1) ai  commi  da  6  a  9,  nel  caso  di  rifiuti,  residui  o
sottoprodotti dell'agricoltura; 
      2) ai  commi  da  7  a  9,  nel  caso  di  rifiuti,  residui  o
sottoprodotti dell'acquacoltura e pesca; 
      3)  ai  commi  10  e  11,  nel  caso  di  rifiuti,  residui   o
sottoprodotti della silvicoltura; 
    c) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche della/e fase/i  produttiva/e  e  il  codice  identificativo
dell'operatore economico; 
    d) tipo di attivita' e processo produttivo da cui e' generato  il
rifiuto, il residuo o il sottoprodotto; 
    e) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    f)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    g) nel caso di rifiuti: indicazione esplicita del codice  CER  se
prodotti sul territorio europeo ovvero  dichiarazione  dell'organismo
di  certificazione  che  attesti  l'esito   positivo   dell'attivita'
ispettiva svolta al fine di accertare la conformita' del rifiuto alle
norme della direttiva 2008/98/CE, e in particolare  alla  definizione
di cui all'art. 3, paragrafo 1,  punto  1),  se  prodotti  fuori  dal
territorio europeo; 
    h) nel caso dei sottoprodotti, dichiarazione  attestante  che  il
sottoprodotto rispetta  i  requisiti  di  cui  all'art.  184-bis  del
decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  che  lo  stesso  e'
esplicitamente indicato nello scopo di  certificazione  dell'azienda.
Nel caso di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di  prodotti  da
essi derivati definiti sottoprodotti ai sensi del regolamento  CE  n.
1069/2009, dichiarazione attestante  il  rispetto  dei  requisiti  di
tracciabilita' ivi prescritti, con utilizzo dei documenti commerciali
previsti dal regolamento (UE) n. 142/2011; 
    i) emissioni di gas ad effetto serra, espresse in termini di  CO2
equivalente per unita' di prodotto oppure per unita' di energia (MJ),
relative al trasporto della partita; 
    j) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    k) dichiarazione contenente le informazioni sociali e  ambientali
di cui all'art. 2, comma 2, lettera i); 
    l) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12 del presente decreto; 
    m) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene
il primo punto di raccolta; 
    n) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  4. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal  biogas  o
biometano, la dichiarazione di sostenibilita' di cui al comma  1  per
le fasi intermedie successive a quelle di cui  ai  commi  2  e  3  e'
redatta secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  lettera  b),
utilizzando il modello riportato all'allegato 1, parte C, e  contiene
i seguenti elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita'  di
prodotto, relative alla partita; 
    c) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    d) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    e) data di entrata in esercizio dell'impianto di  produzione  del
biocombustibile, nel caso di biocarburanti e bioliquidi; 
    f) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12; 
    g) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    h)  indicazioni  sulla/sulle  materie  prime  utilizzate  per  la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione
delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto
intermedio/finito; 
    i) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice  identificativo  dell'operatore  economico
relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una
autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i
principi di rintracciabilita'; 
    j) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    k)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    l) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    m)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui all'art. 184-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152.  A  tal  fine   l'operatore   economico   allega   copia   della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,
lettera h); 
    n) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    o) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di  produzione  a  partire  da  colture   intermedie,   dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni; 
    p) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi  di  tutti  i  materiali,  sia  di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita  dalla  singola
unita'  di  lavorazione,  nonche'  della   specifica   attivita'   di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa); 
    q) nel caso  delle  biomasse  forestali,  luogo  fisico  dove  e'
avvenuto il primo punto di raccolta; 
    r) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  5. Nel caso di produzione di biocombustibile diverso dal  biogas  o
biometano, l'ultimo operatore economico della catena di consegna,  al
momento della cessione di  una  partita,  emette  un  certificato  di
sostenibilita' secondo le modalita' di cui al comma 11,  lettera  c).
L' ultimo  operatore  economico  coincide  con  il  soggetto  di  cui
all'art. 2, comma 3, lettera c) o d),  nel  caso  dei  biocarburanti,
oppure con il soggetto di cui all'art. 2, comma 3,  lettera  e),  nel
caso di bioliquidi o di biomasse solide. 
  Tale  certificato,  redatto  utilizzando   il   modello   riportato
all'allegato 1, parte D, del presente decreto,  contiene  i  seguenti
elementi: 
    a) natura, volume ovvero quantita' della partita; 
    b) quantita' di energia prodotta, se pertinente; 
    c) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative alla partita; 
    d) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    e) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    f) data di entrata in esercizio dell'impianto di  produzione  dei
biocarburanti o bioliquidi, se pertinente; 
    g) data di  entrata  in  esercizio  dell'impianto  di  produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente; 
    h) efficienza dell'impianto di produzione dell'energia  elettrica
o termica, se pertinente; 
    i)  dichiarazione  che  il  prodotto  rispetta  il  criterio   di
risparmio emissivo; 
    j)  dichiarazione  che  il  prodotto  rispetta  il  criterio   di
efficienza energetica, se pertinente; 
    k) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa
nelle modalita' di cui all'art. 12; 
    l) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    m) indicazioni sulle materie prime utilizzate per  la  produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle  materie  prime  e
sul luogo di produzione del biocombustibile; 
    n) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    o) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi   precedenti   o,   in   alternativa,   codice    identificativo
dell'organismo   di   certificazione    e    codice    identificativo
dell'operatore   economico   relativi   alla   fase    immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in  cui  si  dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita'; 
    p)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    q) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    r)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h); 
    s) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    t) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena di consegna cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti,
nel caso di produzione a partire da colture intermedie, dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni; 
    u) nel caso di produzione da co-processing, indicazione esplicita
delle tipologie e dei quantitativi  di  tutti  i  materiali,  sia  di
origine biologica che fossile, in entrata e in uscita  dalla  singola
unita'  di  lavorazione,  nonche'  della   specifica   attivita'   di
co-processing di cui all'art. 2, comma 2, lettera aa); 
    v) nel caso delle biomasse forestali, luogo fisico  dove  avviene
il primo punto di raccolta nonche' distanza tra questo e il luogo  di
utilizzo; 
    w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  6. Nel caso di produzione  di  biogas  in  impianto  di  digestione
anaerobica, la dichiarazione di sostenibilita' e' redatta secondo  le
modalita' di cui al comma 11,  lettera  b),  utilizzando  il  modello
riportato all'allegato 1, parte  E,  del  presente  decreto  e  viene
emessa con riferimento alla produzione non superiore a quella  di  un
singolo mese calendariale. Essa puo' coincidere con il certificato di
sostenibilita', nel caso di biogas utilizzato  dal  medesimo  gestore
per  la  produzione  di  energia  elettrica  e/o  termica  oppure  di
biometano. La stessa contiene i seguenti elementi: 
    a) quantitativo di biogas prodotto; 
    b) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano,  il  quantitativo  da
riportare e' quello misurato a  valle  della  liquefazione  e  di  un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi; 
    c) quantitativo massimo di biometano avanzato  attribuibile  alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente; 
    d) quantita' di energia prodotta, se pertinente; 
    e) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, espresse in termini di  CO2  equivalente  per  unita'  di
energia (MJ) relative al quantitativo prodotto; 
    f) data di  entrata  in  esercizio  dell'impianto  di  produzione
dell'energia elettrica o termica, se pertinente; 
    g) data di entrata in esercizio dell'impianto di  raffinazione  e
purificazione, se pertinente; 
    h) mese e anno di riferimento della produzione; 
    i) efficienza dell'impianto di produzione  di  energia  elettrica
e/o termica e relativo risparmio emissivo, se presente  nel  medesimo
luogo; 
    j) nel caso di produzione di biometano in loco, dichiarazione che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio  emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale,  raggiungendo  i  seguenti
risparmi emissivi, calcolati in  accordo  al  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 11
pari a: 
      X1% nel caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  senza
liquefazione; 
      X2 % nel  caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  con
liquefazione; 
      Y1%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla
produzione elettrica senza liquefazione; 
      Y2%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla
produzione elettrica con liquefazione; 
      Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione; 
      Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione; 
    k) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    l) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    m) dichiarazione di  utilizzo  dell'equilibrio  di  massa,  nelle
modalita' di cui all'art. 12; 
    n) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    o)  indicazioni  sulla/e  materia/e  prime  utilizzata/e  per  la
produzione del prodotto intermedio/finito, sul  luogo  di  produzione
delle  materie  prime  e  sul  luogo  di  produzione   del   prodotto
intermedio/finito; 
    p) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi precedenti o in alternativa codice identificativo dell'organismo
di certificazione e codice  identificativo  dell'operatore  economico
relativi alla  fase  immediatamente  precedente,  unitamente  ad  una
autodichiarazione in cui si  dichiara  che  il  prodotto  rispetta  i
principi di rintracciabilita'; 
    q) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    r)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    s) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    t)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, prova che questi ultimi sono in possesso dei requisiti
di cui dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152.  A  tal  fine   l'operatore   economico   allega   copia   della
dichiarazione del produttore di sottoprodotti  di  cui  al  comma  3,
lettera h); 
    u) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    v) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di produzione a  partire  da  colture  intermedie,  la  dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni; 
    w) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  7. Nel caso di produzione del biometano o di energia elettrica  e/o
termica da biogas  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal  gestore
dell'impianto di digestione anaerobica,  che  coincide  con  l'ultimo
operatore economico della catena di consegna,  lo  stesso  emette  il
certificato di sostenibilita' secondo le modalita' di  cui  al  comma
11, lettera c). Esso e'  redatto  utilizzando  il  modello  riportato
all'allegato 1, parte F, indipendentemente  dall'utilizzo  finale,  e
contiene i seguenti elementi: 
    a) quantitativo di biometano prodotto, se pertinente. Nel caso in
cui si effettui anche la liquefazione presso un impianto direttamente
collegato a quello di produzione del biometano,  il  quantitativo  da
riportare e' quello misurato a  valle  della  liquefazione  e  di  un
eventuale accumulo e ceduto a soggetti terzi; 
    b) quantitativo massimo di biometano avanzato  attribuibile  alla
partita di cui all'art. 12, comma 16, se pertinente; 
    c) quantita' di energia prodotta, se pertinente; 
    d) emissioni di gas ad effetto serra della propria e  delle  fasi
precedenti, nonche' emissioni complessive, espresse in termini di CO2
equivalente per unita' di energia (MJ) relative biometano prodotto; 
    e) dichiarazione di eventuale cambio di uso del suolo o eventuale
coltivazione  in  terreni   pesantemente   degradati   o   fortemente
contaminati nella fase di coltivazione delle materie prime; 
    f) descrizione del/i processo/i utilizzato/i; 
    g) in caso  di  produzione  di  biometano,  data  di  entrata  in
esercizio  dell'impianto  di   raffinazione   e   purificazione   del
biometano; 
    h) in caso di produzione di energia elettrica e/o  termica,  data
di entrata in  esercizio  dell'impianto  di  produzione  dell'energia
elettrica e/o termica; 
    i) dichiarazione di utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa
nelle modalita' di cui all'art. 12; 
    j)  in  caso  di  produzione  di  biometano,  dichiarazione   che
l'utilizzo del biometano rispetta il criterio di risparmio  emissivo,
a seconda dell'utilizzo energetico finale,  raggiungendo  i  seguenti
risparmi emissivi, calcolati in  accordo  al  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, e tenendo conto di  quanto  previsto  all'art.
11, pari a: 
      X1% nel caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  senza
liquefazione; 
      X2 % nel  caso  di  utilizzo  nel  settore  dei  trasporti  con
liquefazione; 
      Y1%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla
produzione elettrica senza liquefazione; 
      Y2%  nel  caso  di  utilizzo  diverso  dai  trasporti  e  dalla
produzione elettrica con liquefazione; 
      Z1% nel caso di produzione elettrica senza liquefazione; 
      Z2% nel caso di produzione elettrica con liquefazione; 
    k) in caso  di  produzione  di  energia  elettrica  e/o  termica,
efficienza dell'impianto e relativo risparmio emissivo; 
    l) dichiarazione che il prodotto rispetta i seguenti  criteri  di
efficienza energetica, se pertinente; 
    m) codice  alfanumerico  identificativo  attribuito  univocamente
alla partita dall'operatore economico che  include  anche  il  codice
identificativo  dell'organismo  di  certificazione  coinvolto   nelle
verifiche  della/e  fase/i  produttiva/e  e   codice   identificativo
dell'operatore economico; 
    n) indicazioni sulle materie prime utilizzate per  la  produzione
del biocombustibile, sul luogo di produzione delle  materie  prime  e
sul luogo di produzione del biocombustibile; 
    o) copia del certificato di conformita' dell'azienda; 
    p) codice identificativo  degli  organismi  di  certificazione  e
codice identificativo degli operatori economici relativi a  tutte  le
fasi   precedenti   o,   in   alternativa,   codice    identificativo
dell'organismo   di   certificazione    e    codice    identificativo
dell'operatore   economico   relativi   alla   fase    immediatamente
precedente, unitamente ad una autodichiarazione in  cui  si  dichiara
che il prodotto rispetta i principi di rintracciabilita'; 
    q)  codice   identificativo   dell'ultima   verifica   effettuata
dall'organismo di certificazione; 
    r) nel caso la partita sia stata prodotta a partire  da  rifiuti,
codice  CER  oppure  copia  della  dichiarazione  dell'organismo   di
certificazione di cui al comma 3, lettera g); 
    s)  nel  caso  la  partita  sia  stata  prodotta  a  partire   da
sottoprodotti, ai soli fini di cui al  presente  decreto,  prova  che
questi ultimi sono in possesso dei requisiti di cui dell'art. 184-bis
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine l'operatore
economico  allega  copia  della  dichiarazione  del   produttore   di
sottoprodotti di cui al comma 3, lettera h); 
    t) estremi identificativi e data di emissione  del  documento  di
trasporto  associato  alla  partita  o   della   fattura   definitiva
contenente l'elenco di  tutti  i  documenti  di  trasporto,  tra  cui
quello/i associato/i alla partita; 
    u) informazioni sociali e ambientali del  primo  operatore  della
catena di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), comprendenti, nel caso
di  produzione  a  partire  da  colture   intermedie,   dichiarazione
attestante l'assenza di domanda addizionale dei terreni; 
    v) dichiarazione di basso rischio ILUC, se pertinente. 
  8. Nel caso in cui un operatore economico sia responsabile di  piu'
fasi della medesima catena di consegna che avvengano all'interno  del
medesimo  stabilimento,  puo'  adottare  un'unica  dichiarazione   di
sostenibilita' ovvero un unico certificato di sostenibilita'. 
  9. Nel caso in cui l'operatore economico sia  stabilito  fuori  dal
territorio europeo, la documentazione di cui ai commi da 2  a  7  del
presente articolo e' redatta come dichiarazione giurata rilasciata in
tribunale  o  alla  presenza  di  un  «notary  public»  e  asseverata
dall'Ambasciata italiana, dal Consolato italiano o da altra autorita'
riconosciuta da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno  sottoscritto
la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ha efficacia l'apposizione
della  «apostille»  rilasciata  dalla  competente  autorita'  interna
designata da ciascuno Stato e indicata  nell'atto  di  adesione  alla
convenzione stessa. Nel caso di rilascio di piu' partite  in  uscita,
puo' essere ammissibile una dichiarazione giurata  unica  riferita  a
tutte le partite, purche' espressamente riferita a ciascuna  di  esse
(mediante  menzione   del   singolo   codice   della   partita),   in
accompagnamento a tutti i certificati relativi  alle  varie  partite.
Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione giurata di cui sopra  venga
autenticata  da  un  «notary   public»,   in   relazione   al   quale
l'autenticita' della relativa firma e la qualita' legale di  pubblico
ufficiale siano gia' state accertate dall'apposizione  dell'apostille
o dalla procedura  di  legalizzazione,  le  successive  dichiarazioni
giurate, autenticate dal medesimo «notary public», non  richiederanno
l'apposizione di una nuova apostille e/o di una nuova  legalizzazione
per un periodo di tre mesi. In  ogni  caso,  durante  il  periodo  di
validita' dei predetti tre mesi,  l'apostille  o  la  legalizzazione,
relativa  al  «notary  public»  autenticante,  dovra'  sempre  essere
allegata alla dichiarazione giurata. La suddetta dichiarazione non e'
prevista nel caso di biomasse forestali, che effettuano consegne  per
un totale complessivo annuo non superiore a 1.000 t. 
  10.  Le  dichiarazioni  di  sostenibilita',   il   certificato   di
sostenibilita' e tutta la documentazione  allegata  sono  redatti  in
lingua italiana o inglese; se redatti  in  altre  lingue  l'operatore
economico    deve    produrre    una    traduzione    in    italiano,
autocertificandone la corrispondenza all'originale. 
  11.  Affinche'  il   certificato   di   sostenibilita'   rilasciato
nell'ambito del sistema nazionale di  certificazione  sia  valido  ai
fini del rispetto delle previsioni di cui all'art.  7-bis,  comma  5,
del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.  66,  di  cui  al  decreto
ministeriale 16 marzo 2023, n. 107, di cui all'art. 3, comma  6,  del
decreto ministeriale 2 marzo 2018, di cui al decreto ministeriale  15
settembre 2022, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e
di cui al decreto-legge  9  dicembre  2023,  n.  181,  devono  essere
soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) tutti gli operatori della medesima catena di  consegna  devono
essere in possesso di una certificazione di conformita'  dell'azienda
in corso di validita' nel momento in cui emettono  una  dichiarazione
di sostenibilita' o un  certificato  di  sostenibilita'  nonche'  nel
momento dell'invio di una partita; 
    b) con riferimento alle dichiarazioni di sostenibilita': 
      i) nel caso di biocombustibili diversi  da  quelli  di  cui  al
punto  ii)  della  presente  lettera,  queste  devono  viaggiare   in
accompagnamento fisico ad ogni partita, ovvero, in caso di  invio  di
una partita, devono pervenire telematicamente all'operatore economico
successivo entro trenta giorni dalla  data  dell'invio  stesso,  come
deducibile dal documento di  trasporto.  Tale  previsione  e'  valida
anche nel caso di certificazione di gruppo di  cui  all'art.  14.  In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19,  l'operatore  economico
deve esibire la documentazione in originale; 
      ii) nel caso di biogas da digestione anaerobica destinato  alla
produzione di biometano o di energia elettrica o termica non in loco,
queste vengono emesse al massimo entro una settimana  dalla  chiusura
del lotto di sostenibilita' e trasmesse al  produttore.  In  sede  di
verifica di cui agli articoli 7  e  19,  l'operatore  economico  deve
disporre della documentazione in originale; 
    c) con riferimento al certificato di sostenibilita': 
      i) nel caso di biocombustibili diversi  da  quelli  di  cui  ai
punti ii), iii), iv) e v) della presente lettera, il  certificato  di
sostenibilita'  deve  pervenire  telematicamente  al   fornitore   in
accompagnamento fisico ad ogni partita e comunque entro trenta giorni
dalla data  di  invio  fisico  della  partita,  come  deducibile  dal
documento di trasporto, che lo deve conservare per  cinque  anni.  In
sede di verifica di cui agli articoli 7 e 19,  l'operatore  economico
deve disporre della documentazione in originale; 
      ii) nel caso di biometano o  di  altri  biocarburanti  avanzati
incentivati ai sensi degli articoli 5, 6 o 7 del decreto ministeriale
2 marzo 2018, oppure del decreto ministeriale  15  settembre  2022  o
percettori di garanzie di origine ai sensi dell'art. 46  del  decreto
legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,  gli  operatori  emettono  e
mantengono per cinque anni il certificato  di  sostenibilita',  e  lo
mettono a disposizione del GSE e del comitato in caso di verifica. In
caso di adesione al decreto 15 settembre 2022, il  primo  certificato
di sostenibilita' viene trasmesso al  GSE  al  fine  dell'ottenimento
degli incentivi ivi previsti. Tali produttori,  in  questi  specifici
casi, si configurano come l'ultimo anello della catena  di  consegna,
in conformita' alla definizione di cui all'art. 2, comma  2,  lettera
cc). A tal fine, devono  stimare  le  emissioni  del  trasporto  fino
all'impianto di distribuzione o alla rete del gas naturale nonche' le
emissioni di compressione o liquefazione. Nel solo caso del biometano
l'emissione  del  certificato  di  sostenibilita'  deve  avvenire  al
massimo  entro  trenta   giorni   dalla   chiusura   del   lotto   di
sostenibilita'. In tal caso il certificato  di  sostenibilita'  resta
nella disponibilita' del produttore e le  informazioni  sul  rispetto
della sostenibilita' sono trasmesse  all'utilizzatore  attraverso  le
garanzie di origine di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2023, n.
224, tenendo conto di quanto previsto all'art. 15; 
      iii) nel caso di biometano liquefatto  presso  un  impianto  di
liquefazione collegato direttamente all'impianto di produzione  dello
stesso e immesso in consumo in  purezza  da  un  fornitore  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 16 marzo 2023, n. 107,
il certificato di sostenibilita' viene  trasmesso  al  fornitore.  Il
produttore di biometano deve stimare le emissioni del trasporto  fino
al fornitore nonche' le emissioni di compressione o liquefazione; 
      iv) nel caso di produzione di energia elettrica  o  termica  da
biocombustibili, l'utilizzatore  di  cui  all'art.  2,  lettera  bb),
emette il certificato  di  sostenibilita'  al  massimo  entro  trenta
giorni dal mese di produzione dell'energia, lo  mantiene  per  cinque
anni e lo mette a disposizione del comitato in caso di verifica e del
GSE, qualora l'impianto  percepisca  gli  incentivi  ai  sensi  della
normativa vigente; 
      v) nel caso di utilizzo in impianti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera e), l'utilizzatore emette il certificato di sostenibilita' al
massimo entro trenta giorni dal mese di produzione  dell'energia,  lo
mantiene per cinque anni e lo utilizza per le  finalita'  di  cui  al
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 
  Nel caso di utilizzo del biometano il certificato di sostenibilita'
e' emesso direttamente dal produttore di biometano di  cui  ai  punti
ii) e iii) della presente lettera, e  le  informazioni  sul  rispetto
della  sostenibilita'  sono   trasmesse   all'utilizzatore,   laddove
previsto, attraverso  le  garanzie  di  origine  di  cui  al  decreto
ministeriale 14 luglio 2023, n. 224, tenendo conto di quanto previsto
all'art. 15. 
  12. La dichiarazione di cui al comma 3, lettera g), e'  redatta  in
lingua  italiana  o  inglese  durante  la  verifica  di  sorveglianza
prevista, ha validita' a  partire  dal  momento  del  rilascio  della
stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia  in  copia
alle  dichiarazioni   di   sostenibilita'   o   ai   certificati   di
sostenibilita'. 
  13. Le informazioni  di  cui  al  presente  decreto  devono  essere
caricate sulla banca dati dell'Unione europea  di  cui  all'art.  41,
comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo  le
modalita' individuate nell'apposito decreto di cui al medesimo comma. 
  14.  Le  dichiarazioni  di  sostenibilita'  e  i   certificati   di
sostenibilita', una volta  emessi,  non  possono  essere  modificati,
salvo correzioni di meri errori materiali.