Art. 2 
 
                 Disposizioni urgenti per l'ingresso 
               di lavoratori stranieri nell'anno 2025 
 
  1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  settembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre  2023,
e dal comma 6 del presente  articolo,  richiesta  di  nulla  osta  al
lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui  all'articolo  3,
comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei
moduli  di  domanda  ((tramite  il  portale))  informatico  messo   a
disposizione   dal   Ministero   dell'interno.   Le   modalita'    di
precompilazione e i settori interessati sono definiti  con  circolare
congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali,  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste e del turismo, sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale. La precompilazione si  svolge  dal
1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e,  limitatamente  alle  domande
relative al termine  del  1°  ottobre  2025  previsto  dal  comma  6,
((lettera b),)) dal 1° luglio al 31 luglio 2025.  Le  amministrazioni
effettuano i controlli di  veridicita'  sulle  dichiarazioni  fornite
dagli  utenti  contestualmente  all'accesso   alla   precompilazione,
secondo le modalita' e con gli effetti di  cui  all'articolo  71  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024  alle
date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 settembre  2023  e  dal  1°  agosto  al  30
settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con
l'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura)), esegue  le  verifiche
di osservanza delle disposizioni del contratto  collettivo  nazionale
di lavoro e le verifiche di congruita'  del  numero  delle  richieste
presentate,   tenendo   conto   anche   degli   elementi    di    cui
all'((articolo)) 24-bis, comma 2, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 286 del 1998. 
  2. In via sperimentale, per l'anno  2025  sono  rilasciati,  al  di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,  nulla  osta  al  lavoro,
visti di ingresso e permessi di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,
entro ((il numero massimo)) di 10.000 istanze, relativi a  lavoratori
da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a
favore  di  persone  con  disabilita',   come   definite   ai   sensi
((dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo))  3
maggio 2024, n. 62, o  a  favore  di  persone  grandi  anziane,  come
definite  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29.  La  richiesta  di  nulla  osta  al
lavoro per l'assunzione, a  tempo  determinato  o  indeterminato,  e'
presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per  il
tramite delle agenzie  per  il  lavoro  (APL)  regolarmente  iscritte
((alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il  lavoro  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,))  e  delle  associazioni
datoriali firmatarie del vigente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del settore domestico.  Le  richieste  di  assunzione  possono
essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di  lavoro
o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo  grado  e,  nei
casi individuati dall'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado  del  datore  di
lavoro,  ancorche'  non  conviventi,  residenti  in  Italia.  Non  e'
consentita l'assunzione del coniuge  ((ne'))  del  parente  o  affine
entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e
le associazioni datoriali allegano  alle  istanze  la  documentazione
attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo. 
  3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2  sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del  comma
5.01 del predetto articolo 22. Il nulla  osta  e'  rilasciato  previa
verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del  lavoro((,  del
rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998.  I
lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici
mesi di effettiva occupazione legale  ((nel  territorio))  nazionale,
possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative  previste  dal
citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi
dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei
competenti Ispettorati territoriali  del  lavoro.  Allo  scadere  dei
dodici mesi,  in  caso  di  offerta  di  altro  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato   o   indeterminato,   in   deroga
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 286 del  1998,  e'  richiesto  allo  sportello
unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle  quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico. 
  4. Per l'anno 2025, i datori  di  lavoro  possono  presentare  come
utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla  osta  al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli
6 e 7 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste  presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo
24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
((nonche' tramite i  soggetti))  abilitati  e  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 1 della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ((i  quali
garantiscono che il numero delle richieste di nulla  osta  al  lavoro
presentate sia proporzionale al  volume  d'affari))  o  ai  ricavi  o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul  reddito,  ponderato  in
funzione  del  numero  di  dipendenti  e  del  settore  di  attivita'
dell'impresa.   L'individuazione   numerica   e   le   modalita'   di
accreditamento  degli   operatori   delle   medesime   organizzazioni
datoriali sono ((definite)) nell'ambito della circolare congiunta  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  ((4-bis Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri,
iscritte nel registro delle associazioni, degli enti  e  degli  altri
organismi privati che svolgono attivita'  a  favore  degli  stranieri
immigrati  -prima   sezione,   possono   svolgere   il   compito   di
accompagnamento  dei  lavoratori  in  ingresso  fino   all'assunzione
tramite   percorsi   formativi   e   canali   di   dialogo   con   le
prefetture-uffici  territoriali  del  Governo.   All'attuazione   del
presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.)) 
  5. Le  quote  per  lavoro  stagionale  stabilite  per  l'anno  2025
dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2  e  3((,))  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  settembre  2023   sono
ripartite in misura uguale tra  il  settore  agricolo  e  il  settore
turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di  cui  ai
commi 4 e 5 del citato articolo 7. 
  6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle  richieste
di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle  quote  di
cui al comma 5 decorrono: 
    a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio
2025; 
    b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari  al  ((70
per cento)) dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e,  in  misura
pari al ((30 per cento)), dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025. 
  7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro  il  limite  massimo
ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025. 
  ((7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023,  e  dal  comma  2  del  presente
articolo, e' riservata alle lavoratrici una  quota  fino  al  40  per
cento  delle  quote  complessive  relative  al   lavoro   subordinato
stagionale,   non   stagionale   e   all'assistenza    familiare    e
sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle
istanze  previsto  dal  predetto  comma  2.  Alle   richieste   delle
lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo  periodo
si applicano le disposizioni ordinarie.  In  caso  di  raggiungimento
parziale  della  quota  di  riserva  di   cui   al   primo   periodo,
all'assegnazione della restante parte concorrono tutti  i  lavoratori
secondo le disposizioni ordinarie.)) 
  8 ((Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo  7,  commi  1,
lettera c), 4 e 5, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
231 del 3  ottobre  2023,  sono  rideterminate,  rispettivamente,  in
110.000, 47.000 e 37.000 unita')). 
  ((8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge  23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26
maggio 2023, n. 56, la parola: «2025» e' sostituita  dalla  seguente:
«2027».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
                - Per i riferimenti all'articolo 24-bis  del  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come  modificato  dalla
          presente  legge,  si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del  20  febbraio
          2001, S.O. n. 30: 
              «Art.  71  (Modalita'   dei   controlli).   -   1.   Le
          amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
          controlli, anche a  campione  in  misura  proporzionale  al
          rischio  e  all'entita'  del  beneficio,  e  nei  casi   di
          ragionevole dubbio, sulla veridicita'  delle  dichiarazioni
          di' cui  agli  articoli  46  e  47,  anche  successivamente
          all'erogazione dei benefici,  comunque  denominati,  per  i
          quali sono rese le dichiarazioni. 
              2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
              3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
          47  presentino  delle  irregolarita'  o   delle   omissioni
          rilevabili  d'ufficio,   non   costituenti   falsita',   il
          funzionario competente a  ricevere  la  documentazione  da'
          notizia all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'
          tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
              4.  Qualora   il   controllo   riguardi   dichiarazioni
          sostitutive presentate ai privati di  cui  all'articolo  2,
          l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
          certificazione  e'  tenuta  a  fornire,  su  richiesta  del
          soggetto privato corredata dal  consenso  del  dichiarante,
          conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
          informatici o telematici, della  corrispondenza  di  quanto
          dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,  il
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del   lavoro,   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti  e  le
          associazioni nazionali maggiormente attivi  nell'assistenza
          e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
          lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  predispone  ogni  tre
          anni salva la  necessita'  di  un  termine  piu'  breve  il
          documento    programmatico    relativo    alla     politica
          dell'immigrazione e degli stranieri  nel  territorio  dello
          Stato,  che  e'  approvato  dal  Governo  e  trasmesso   al
          Parlamento.   Le   competenti   Commissioni    parlamentari
          esprimono  il  loro  parere   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento  del  documento  programmatico.  Il   documento
          programmatico  e'  emanato,  tenendo   conto   dei   pareri
          ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente  al
          Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
          i provvedimenti attuativi del documento programmatico. 
              2. Il documento programmatico indica le  azioni  e  gli
          interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
          gli  altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   con   le
          organizzazioni   internazionali,   con    le    istituzioni
          comunitarie  e  con  organizzazioni  non  governative,   si
          propone di  svolgere  in  materia  di  immigrazione,  anche
          mediante la conclusione di accordi con i Paesi di  origine.
          Esso indica altresi' le misure  di  carattere  economico  e
          sociale nei  confronti  degli  stranieri  soggiornanti  nel
          territorio dello  Stato,  nelle  materie  che  non  debbono
          essere disciplinate con legge. 
              3. Il documento individua inoltre  i  criteri  generali
          per la definizione dei flussi di  ingresso  nel  territorio
          dello  Stato,  delinea  gli  interventi  pubblici  volti  a
          favorire le relazioni familiari,  l'inserimento  sociale  e
          l'integrazione  culturale  degli  stranieri  residenti   in
          Italia, nel rispetto delle  diversita'  e  delle  identita'
          culturali  delle  persone,  purche'  non  confliggenti  con
          l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
          per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentiti il Comitato di  cui  all'articolo  2-bis,
          comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
          Commissioni parlamentari, sono annualmente definite,  entro
          il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
          riferimento del decreto, sulla base  dei  criteri  generali
          individuati nel documento programmatico, le  quote  massime
          di stranieri da ammettere nel territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale,  e  per  lavoro  autonomo,  tenuto  conto   dei
          ricongiungimenti familiari e  delle  misure  di  protezione
          temporanea eventualmente disposte  ai  sensi  dell'articolo
          20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
          possono essere emanati durante l'anno. I visti di  ingresso
          ed i permessi di soggiorno per  lavoro  subordinato,  anche
          per  esigenze  di  carattere  stagionale,  e   per   lavoro
          autonomo, sono  rilasciati  entro  il  limite  delle  quote
          predette. In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di
          programmazione annuale, il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' provvedere in via  transitoria,  con  proprio
          decreto. 
              5.  Nell'ambito   delle   rispettive   attribuzioni   e
          dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni  e
          gli altri enti locali adottano i provvedimenti  concorrenti
          al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli  ostacoli
          che  di  fatto  impediscono  il  pieno  riconoscimento  dei
          diritti e degli interessi riconosciuti agli  stranieri  nel
          territorio dello Stato, con particolare riguardo  a  quelle
          inerenti  all'alloggio,   alla   lingua,   all'integrazione
          sociale,  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
          persona umana. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  da  adottare  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'interno,  si  provvede  all'istituzione  di   Consigli
          territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
          le  competenti  amministrazioni  locali  dello  Stato,   la
          Regione, gli  enti  locali,  gli  enti  e  le  associazioni
          localmente  attivi  nel  soccorso  e  nell'assistenza  agli
          immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
          lavoro,  con  compiti  di  analisi  delle  esigenze  e   di
          promozione degli interventi da attuare a livello locale. 
              6-bis. Fermi restando i trattamenti dei  dati  previsti
          per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
          il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del  Sistema
          statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico  del
          bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta  di  dati  a
          fini    statistici    sul    fenomeno     dell'immigrazione
          extracomunitaria per  tutte  le  pubbliche  amministrazioni
          interessate alle politiche migratorie. 
              7. Nella  prima  applicazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, il documento  programmatico  di  cui  al
          comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della legge  6  marzo  1998,  n.  40.  Lo
          stesso documento indica la data entro cui sono  adottati  i
          decreti di cui al comma 4. 
              8. Lo schema del  documento  programmatico  di  cui  al
          comma 7 e' trasmesso al Parlamento per  l'acquisizione  del
          parere delle Commissioni competenti  per  materia,  che  si
          esprimono entro trenta giorni.  Decorso  tale  termine,  il
          decreto e' emanato anche in mancanza del parere.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 3 maggio  2024,  n.  62  recante:  «Definizione
          della condizione di disabilita', della valutazione di base,
          di    accomodamento    ragionevole,    della    valutazione
          multidimensionale  per  l'elaborazione  e  attuazione   del
          progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111  del  14  maggio
          2024: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si applicano le seguenti definizioni: 
                a)  "condizione   di   disabilita'":   una   duratura
          compromissione   fisica,   mentale,    intellettiva,    del
          neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
          di diversa natura, puo' ostacolare la  piena  ed  effettiva
          partecipazione nei diversi contesti  di  vita  su  base  di
          uguaglianza con gli altri; 
                b)  "persona  con  disabilita'":   persona   definita
          dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, come modificato dal presente decreto; 
                c)   "ICF":   Classificazione   internazionale    del
          funzionamento,  della  disabilita'   e   della   salute   -
          International Classification of Functioning Disability  and
          Health (ICF), adottata dall'Organizzazione  mondiale  della
          sanita' conformemente agli articoli 21, lettera  b),  e  22
          del     Protocollo     concernente     la      costituzione
          dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
          York  il  22  luglio  1946,  reso  esecutivo  con   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo  1947,
          n. 1068; 
                d)  "ICD":   Classificazione   internazionale   delle
          malattie - International Classification of Diseases  (ICD),
          adottata   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita'
          conformemente agli  articoli  21,  lettera  b),  e  22  del
          Protocollo concernente la costituzione  dell'Organizzazione
          mondiale della sanita', stipulato a New York il  22  luglio
          1946, reso  esecutivo  con  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068; 
                e)    "duratura    compromissione":    compromissione
          derivante da qualsiasi perdita, limitazione  o  anomalia  a
          carico  di  strutture  o   di   funzioni   corporee,   come
          classificate dalla ICF, che persiste nel  tempo  o  per  la
          quale e' possibile una regressione o attenuazione solo  nel
          lungo periodo; 
                f)  "profilo  di  funzionamento":  descrizione  dello
          stato di salute di una persona attraverso la  codificazione
          delle funzioni e  strutture  corporee,  delle  attivita'  e
          della partecipazione secondo la  ICF  tenendo  conto  della
          ICD, quale variabile  evolutiva  correlata  all'eta',  alla
          condizione  di  salute,   ai   fattori   personali   e   ai
          determinanti di contesto, che puo' ricomprendere  anche  il
          profilo di funzionamento ai fini scolastici; 
                g)  "WHODAS":  WHO  Disability  Assessment  Schedule,
          questionario di valutazione basato sull'ICF che  misura  la
          salute e la condizione di disabilita'; 
                h)  "sostegni":  i  servizi,   gli   interventi,   le
          prestazioni  e  i  benefici   individuati   a   conclusione
          dell'accertamento della condizione  di  disabilita'  e  nel
          progetto di vita per migliorare le capacita' della  persona
          e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione
          nella sua partecipazione sociale, graduati in "sostegno"  e
          "sostegno intensivo", in  ragione  della  frequenza,  della
          durata e della continuita' del sostegno; 
                i) "piano di intervento": documento di pianificazione
          e di coordinamento dei  sostegni  individuali  relativi  ad
          un'area di intervento; 
                l)  "valutazione  di  base":  procedimento  volto  ad
          accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni  ICD
          e ICF  e  dei  correlati  strumenti  tecnici  operativi  di
          valutazione,  la  condizione   di   disabilita'   ai   fini
          dell'accesso al sostegno, lieve  o  medio,  o  al  sostegno
          intensivo, elevato o molto elevato; 
                m)  "valutazione   multidimensionale":   procedimento
          volto a delineare con la persona  con  disabilita'  il  suo
          profilo di funzionamento all'interno dei suoi  contesti  di
          vita, anche rispetto agli ostacoli  e  ai  facilitatori  in
          essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
          e alle sue aspettative e preferenze, gli  obiettivi  a  cui
          deve essere diretto il progetto di vita; 
                n)  "progetto   di   vita":   progetto   individuale,
          personalizzato e partecipato della persona con  disabilita'
          che, partendo dai suoi desideri e dalle sue  aspettative  e
          preferenze, e'  diretto  ad  individuare,  in  una  visione
          esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
          consentire alla persona stessa di  migliorare  la  qualita'
          della  propria   vita,   di   sviluppare   tutte   le   sue
          potenzialita', di poter scegliere  i  contesti  di  vita  e
          partecipare in condizioni  di  pari  opportunita'  rispetto
          agli altri; 
                o)  "domini  della  qualita'  di  vita":   ambiti   o
          dimensioni  rilevanti  nella  vita  di  una   persona   con
          disabilita' valutabili con appropriati indicatori; 
                p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
          professionali,  tecnologiche,  strumentali  ed  economiche,
          pubbliche  e  private,  attivabili  anche  in   seno   alla
          comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
          da destinare al progetto di vita.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante: «Disposizioni  in
          materia di politiche in favore delle  persone  anziane,  in
          attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
          legge 23 marzo 2023,  n.  33»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024: 
              "Art. 2 (Definizioni e disposizioni di  coordinamento).
          -1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono   adottate   le
          definizioni di cui all'articolo  1  della  legge  23  marzo
          2023, n. 33, nonche' le seguenti: 
                a) «persona anziana»: la persona che ha  compiuto  65
          anni; 
                b)  «persona  grande  anziana»:  la  persona  che  ha
          compiuto 80 anni; 
                c) «persona anziana non autosufficiente»: la  persona
          anziana che, anche in considerazione dell'eta' anagrafica e
          delle disabilita' pregresse, presenta gravi  limitazioni  o
          perdita dell'autonomia nelle attivita'  fondamentali  della
          vita  quotidiana  e  del  funzionamento  bio-psico-sociale,
          valutate sulla base di metodologie standardizzate,  tenendo
          anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione
          internazionale del funzionamento, della disabilita' e della
          salute  -  International  Classification   of   Functioning
          Disability and Health  (ICF)  dell'Organizzazione  mondiale
          della sanita', dei livelli di stratificazione  del  rischio
          sulla  base  dei   bisogni   socioassistenziali   e   delle
          condizioni  di  fragilita',   di   multimorbilita'   e   di
          vulnerabilita'   sociale,   le   quali   concorrono    alla
          complessita' dei bisogni della persona, anche  considerando
          le specifiche condizioni sociali, familiari  e  ambientali,
          in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante  la
          definizione  di  modelli  e  standard   per   lo   sviluppo
          dell'assistenza   territoriale   nel   Servizio   sanitario
          nazionale (SSN), di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
          salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163,
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
                d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano  non
          autosufficiente»:  lo   specifico   bisogno   assistenziale
          valutato   e   graduato,   all'esito   della    valutazione
          multidimensionale unificata di cui all'articolo 27. 
              2.   Resta   ferma   la   disciplina   relativa    alla
          realizzazione  di   prestazioni,   interventi   e   servizi
          assistenziali  nell'ambito   dell'offerta   integrata   dei
          servizi   sociosanitari   in   favore   di   persone    non
          autosufficienti gia' prevista a legislazione  vigente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante:
          "Attuazione delle  deleghe  in  materia  di  occupazione  e
          mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,  n.
          30", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del  9
          ottobre 2003, S.O. n. 159: 
              "Art. 4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso  il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini  dello
          svolgimento   delle    attivita'    di    somministrazione,
          intermediazione,  ricerca  e   selezione   del   personale,
          supporto alla  ricollocazione  professionale.  Il  predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni: 
                a) agenzie di somministrazione  di  lavoro  abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui  all'articolo
          20; 
                b) agenzie di  somministrazione  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita' specifiche  di  cui  all'articolo  20,  comma  3,
          lettere da a) a h); 
                c) agenzie di intermediazione; 
                d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
                e)   agenzie   di   supporto   alla    ricollocazione
          professionale. 
              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali
          rilascia entro sessanta giorni  dalla  richiesta  e  previo
          accertamento della sussistenza dei  requisiti  giuridici  e
          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione
          provvisoria all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali
          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazione,   provvedendo
          contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel  predetto
          albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni  successivi,
          i soggetti autorizzati possono richiedere  l'autorizzazione
          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  rilascia   l'autorizzazione   a   tempo
          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa
          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del
          contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al
          corretto andamento della attivita' svolta. 
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i  termini   previsti,   la   domanda   di   autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 
              4. Le agenzie  autorizzate  comunicano  alla  autorita'
          concedente, nonche' alle regioni e alle  province  autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
          inoltre l'obbligo  di  fornire  alla  autorita'  concedente
          tutte le informazioni da questa richieste. 
              5. Il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,
          con decreto da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente   decreto   legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i  criteri  per  la
          verifica del corretto andamento della attivita' svolta  cui
          e' subordinato il rilascio  della  autorizzazione  a  tempo
          indeterminato, i criteri e le  modalita'  di  revoca  della
          autorizzazione, nonche' ogni altro  profilo  relativo  alla
          organizzazione e alle modalita' di funzionamento  dell'albo
          delle agenzie per il lavoro. 
              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo  di  cui  alla
          lettera a), comma 1, comporta automaticamente  l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del predetto albo. 
              L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma  1,
          lettera c),  comporta  automaticamente  l'iscrizione  della
          agenzia alle sezioni di cui  alle  lettere  d)  ed  e)  del
          predetto albo. 
              7. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo  non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          febbraio  1992,   n.   104   recante:   "Legge-quadro   per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O., n. 30: 
              "Art. 3 (Persona  con  disabilita'  avente  diritto  ai
          sostegni). - 1. E' persona  con  disabilita'  chi  presenta
          durature compromissioni fisiche,  mentali,  intellettive  o
          sensoriali che, in  interazione  con  barriere  di  diversa
          natura,  possono   ostacolare   la   piena   ed   effettiva
          partecipazione nei diversi contesti  di  vita  su  base  di
          uguaglianza  con  gli  altri,  accertate  all'esito   della
          valutazione di base. 
              2.  La  persona  con  disabilita'   ha   diritto   alle
          prestazioni stabilite  in  suo  favore  in  relazione  alla
          necessita' di sostegno o di sostegno  intensivo,  correlata
          ai  domini   della   Classificazione   internazionale   del
          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)
          dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita',  individuata
          all'esito della valutazione di  base,  anche  in  relazione
          alla  capacita'  complessiva  individuale  residua  e  alla
          efficacia delle terapie. La  necessita'  di  sostegno  puo'
          essere  di  livello  lieve  o  medio,  mentre  il  sostegno
          intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.". 
              - Per i riferimenti  agli  articoli  22  e  24-bis  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  si  veda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              "Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al  soggiorno  -
          Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931,  n.
          773, artt. 144, comma  2  e  148).  -  1.  Il  permesso  di
          soggiorno rilasciato  per  motivi  di  lavoro  subordinato,
          lavoro autonomo e familiari puo'  essere  utilizzato  anche
          per le altre attivita' consentite.  Quello  rilasciato  per
          motivi di studio e formazione puo' essere convertito, al di
          fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,  comunque
          prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di
          soggiorno  per  lavoro   ovvero   previo   rilascio   della
          certificazione  attestante  la  sussistenza  dei  requisiti
          previsti dall'articolo 26, in  permesso  di  soggiorno  per
          motivi di lavoro.». 
              1-bis. Sono convertibili in permesso di  soggiorno  per
          motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i  seguenti
          permessi di soggiorno: 
                a). 
                b). 
                c) permesso di soggiorno per residenza  elettiva,  di
          cui  all'articolo  11,  comma  1,  lettera  c-quater),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394; 
                d)  permesso  di   soggiorno   per   acquisto   della
          cittadinanza o dello stato di apolide, di cui  all'articolo
          11, comma 1, lettera c), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
          cui lo straniero era  precedentemente  in  possesso  di  un
          permesso per richiesta di asilo; 
                e) permesso di soggiorno per attivita'  sportiva,  di
          cui all'articolo 27, comma 1, lettera p); 
                f)  permesso  di  soggiorno  per   lavoro   di   tipo
          artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m),  n)
          ed o); 
                g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
          all'articolo 5, comma 2; 
                h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di
          cui all'articolo 31, comma 3. 
                h-bis). 
              2. Fatta  eccezione  per  i  provvedimenti  riguardanti
          attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
          quelli inerenti all'accesso alle prestazioni  sanitarie  di
          cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
          scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
          di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti  agli
          uffici della pubblica amministrazione ai fini del  rilascio
          di   licenze,   autorizzazioni,   iscrizioni    ed    altri
          provvedimenti  di  interesse   dello   straniero   comunque
          denominati. 
              3. Lo straniero che,  a  richiesta  degli  ufficiali  e
          agenti  di  pubblica  sicurezza,   non   ottempera,   senza
          giustificato   motivo,   all'ordine   di   esibizione   del
          passaporto o di altro documento di  identificazione  e  del
          permesso di soggiorno o di altro  documento  attestante  la
          regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito  con
          l'arresto fino ad un anno e  con  l'ammenda  fino  ad  euro
          2.000. 
              4. Qualora vi sia motivo di  dubitare  della  identita'
          personale dello straniero, questi e' sottoposto  a  rilievi
          fotodattiloscopici e segnaletici. 
              5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
          dal regolamento  di  attuazione,  l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza, quando vi siano fondate ragioni,  richiede  agli
          stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
          di un  reddito  da  lavoro  o  da  altra  fonte  legittima,
          sufficiente  al  sostentamento  proprio  e  dei   familiari
          conviventi nel territorio dello Stato. 
              6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi  militari,  il
          Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
          o in localita' che comunque interessano la difesa  militare
          dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri  per
          mezzo della autorita' locale di pubblica  sicurezza  o  col
          mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
          al divieto, possono  essere  allontanati  per  mezzo  della
          forza pubblica. 
              7.  Le  iscrizioni  e  variazioni   anagrafiche   dello
          straniero regolarmente soggiornante  sono  effettuate  alle
          medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
          previste dal regolamento di attuazione.  In  ogni  caso  la
          dimora dello straniero si considera abituale anche in  caso
          di documentata ospitalita' da piu' di tre  mesi  presso  un
          centro   di   accoglienza.   Dell'avvenuta   iscrizione   o
          variazione  l'ufficio  da'  comunicazione   alla   questura
          territorialmente competente. 
              8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri  che
          soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
          questore competente per territorio, entro i quindici giorni
          successivi, le eventuali variazioni del  proprio  domicilio
          abituale. 
              9. Il documento di  identificazione  per  stranieri  e'
          rilasciato  su  modello  conforme  al  tipo  approvato  con
          decreto del Ministro dell'interno. Esso non e'  valido  per
          l'espatrio,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  dalle
          convenzioni o dagli accordi internazionali. 
              10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli  4-ter,
          5 e al presente articolo e' ammesso  ricorso  al  tribunale
          amministrativo regionale competente.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7  del  citato
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
          settembre  2023   recante:   "Programmazione   dei   flussi
          d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il
          triennio 2023-2025": 
              «Art. 6 (Ingressi nell'ambito delle  quote  per  lavoro
          subordinato stagionale e per lavoro autonomo).  -  1.  Sono
          ammessi in  Italia,  nell'ambito  delle  quote  complessive
          indicate all'art. 5, per motivi di lavoro  subordinato  non
          stagionale nei settori dell'autotrasporto merci  per  conto
          terzi,    dell'edilizia,    turistico-alberghiero,    della
          meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare,  della
          cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus,
          della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli
          idraulici  e  di  lavoro  autonomo,   cittadini   stranieri
          residenti all'estero entro le seguenti quote: 
                a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui  52.770  per
          lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 
                b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui  61.250  per
          lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo; 
                c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui  70.720  per
          lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo. 
              2. Nell'ambito delle quote indicate  al  comma  1,  per
          ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi  di  lavoro
          subordinato non stagionale e di  lavoro  autonomo,  in  via
          preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche  in
          collaborazione con lo  Stato  italiano,  promuovono  per  i
          propri cittadini campagne mediatiche aventi  ad  oggetto  i
          rischi    per     l'incolumita'     personale     derivanti
          dall'inserimento   in   traffici   migratori    irregolari,
          conformemente  ad  accordi  o  intese  comunque  denominati
          conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote: 
                a) 2.000 unita' per l'anno 2023,  di  cui  1.900  per
          lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo; 
                b) 2.500 unita' per l'anno 2024,  di  cui  2.380  per
          lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo; 
                c) 3.000 unita' per l'anno 2025,  di  cui  2.850  per
          lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo. 
              3. Nell'ambito delle  quote  indicate  al  comma  1,  e
          tenuto  conto  degli  specifici   accordi   o   intese   di
          cooperazione in  materia  migratoria  gia'  vigenti  o  che
          entreranno in vigore nel corso del triennio  2023-25,  sono
          ammessi in Italia,  nell'ambito  di  specifici  accordi  di
          cooperazione,  per  motivi  di   lavoro   subordinato   non
          stagionale, nei settori di cui al comma  1,  cittadini  dei
          seguenti Paesi; 
                a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
          Albania,  Algeria,  Bangladesh,  Bosnia-Herzegovina,  Corea
          (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,
          Etiopia,  Filippine,  Gambia,  Georgia,  Ghana,   Giappone,
          Giordania, Guatemala, India,  Kirghizistan,  Kosovo,  Mali,
          Marocco, Mauritius, Moldova,  Montenegro,  Niger,  Nigeria,
          Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,
          Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina:  25.000  unita'
          nel 2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025; 
                b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
          altri Paesi con i quali nel corso del triennio  entrino  in
          vigore  accordi  di  cooperazione  in  materia  migratoria:
          12.000 unita' nel 2023, 20.000 unita'  nel  2024  e  28.000
          unita' nel 2025. 
              4.  E'  inoltre  consentito   l'ingresso   in   Italia,
          nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi  di
          lavoro subordinato non stagionale, nei settori  di  cui  al
          comma 1, e di lavoro autonomo, di: 
                a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno
          uno dei genitori fino al terzo grado in  linea  diretta  di
          ascendenza,  residenti  in  Venezuela,  entro  le  seguenti
          quote: 
                  100  unita'  nel  2023,  di  cui  90   per   lavoro
          subordinato e 10 per lavoro autonomo; 
                  100  unita'  nel  2024,  di  cui  90   per   lavoro
          subordinato e 10 per lavoro autonomo; 
                  100  unita'  nel  2025,  di  cui  90   per   lavoro
          subordinato e 10 per lavoro autonomo; 
                b)  apolidi  e  a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
          autorita'  competenti  nei  Paesi  di  primo  asilo  o   di
          transito, entro le seguenti quote: 
                  200  unita'  nel  2023,  di  cui  180  per   lavoro
          subordinato e 20 per lavoro autonomo; 
                  200  unita'  nel  2024,  di  cui  180  per   lavoro
          subordinato e 20 per lavoro autonomo; 
                  200  unita'  nel  2025,  di  cui  180  per   lavoro
          subordinato e 20 per lavoro autonomo; 
                c) lavoratori subordinati non stagionali nel  settore
          dell'assistenza familiare e socio-sanitaria:  9.500  unita'
          nel 2023, 9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025. 
              5. Nell'ambito delle quote  previste  al  comma  1,  e'
          autorizzata la conversione in  permessi  di  soggiorno  per
          lavoro subordinato di: 
                a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale  entro
          le seguenti quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita'  nel
          2024 e 5.000 unita' nel 2025; 
                b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
          periodo rilasciati ai cittadini di  Paesi  terzi  da  altro
          Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti  quote:
          100 unita' nel 2023, 100 unita' nel 2024 e 100  unita'  nel
          2025. 
              6. E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  delle  quote
          indicate  al  comma  1,  la  conversione  in  permessi   di
          soggiorno per lavoro autonomo di permessi di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai  cittadini
          di Paesi terzi da altro Stato  membro  dell'Unione  europea
          entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita'  nel
          2024 e 50 unita' nel 2025. 
              7. E' consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024  e
          2025, l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro  autonomo,
          nell'ambito delle quote indicate al  comma  1,  di  n.  500
          cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle
          seguenti categorie: 
                a) imprenditori che intendono  attuare  un  piano  di
          investimento di  interesse  per  l'economia  italiana,  che
          preveda  l'impiego  di  risorse  proprie  non  inferiori  a
          500.000 euro, nonche' la  creazione  almeno  di  tre  nuovi
          posti di lavoro; 
                b) liberi  professionisti  che  intendono  esercitare
          professioni   regolamentate   o   vigilate,   oppure    non
          regolamentate  ma  rappresentate  a  livello  nazionale  da
          associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da   pubbliche
          amministrazioni e che rilasciano un attestato  di  qualita'
          dei servizi e di qualificazione professionale dei soci; 
                c) titolari di cariche societarie di  amministrazione
          e  di  controllo   espressamente   previsti   dal   decreto
          interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
                d)  artisti  di  chiara  fama  o  di  alta   e   nota
          qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o
          privati, in presenza dei requisiti  espressamente  previsti
          dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
                e)  cittadini  stranieri  che  intendono   costituire
          imprese «start-up  innovative»  ai  sensi  della  legge  17
          dicembre 2012, n. 221, in presenza dei  requisiti  previsti
          dalla stessa legge e che sono titolari di  un  rapporto  di
          lavoro di natura autonoma con l'impresa.". 
              Art. 7 (Ingressi nell'ambito  delle  quote  per  lavoro
          stagionale).  -  1.  Nell'ambito  delle  quote  complessive
          indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per  motivi  di
          lavoro  subordinato  stagionale  nei  settori  agricolo   e
          turistico-alberghiero,  i  cittadini  dei  Paesi   di   cui
          all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro
          le seguenti quote: 
                a) 82.550 unita' per l'anno 2023; 
                b) 89.050 unita' per l'anno 2024; 
                c) 110.000 unita' per l'anno 2025. 
              2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera
          a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia,  per
          motivi di lavoro subordinato stagionale: 
                a) lavoratori  subordinati  stagionali  cittadini  di
          Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in  vigore
          accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unita'
          nel 2023, 12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025; 
                b) lavoratori di Stati che, anche  in  collaborazione
          con lo Stato italiano, promuovono per  i  propri  cittadini
          campagne  mediatiche  aventi  ad  oggetto  i   rischi   per
          l'incolumita'  personale  derivanti   dall'inserimento   in
          traffici migratori  irregolari  entro  le  seguenti  quote:
          2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024 e 3.500 unita'
          nel 2025; 
                c)  apolidi  e  a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto
          Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati  o  dalle
          autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
          entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita'  nel
          2024 e 50 unita' nel 2025. 
              3. Nell'ambito delle quote  indicate  al  comma  1,  e'
          riservata  una  quota  di  2.000  unita'  all'anno  per   i
          lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.
          6, comma 3, lettera  a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in
          Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale  almeno
          una volta nei cinque anni  precedenti  e  per  i  quali  il
          datore  di  lavoro  presenti  richiesta   di   nulla   osta
          pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
              4. Nell'ambito delle  quote  indicate  al  comma  1  e'
          inoltre  riservata   prioritariamente,   per   il   settore
          agricolo, una quota  di  40.000  unita'  nel  2023,  41.000
          unita' nel 2024 e 47.000  unita'  nel  2025  di  lavoratori
          stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.  6,  comma
          3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
          Italia  per  lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano
          presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
          lavoro della Confederazione nazionale coltivatori  diretti,
          della   Confederazione    italiana    agricoltori,    della
          Confederazione generale  dell'agricoltura  italiana,  della
          Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle
          cooperative italiane (Lega nazionale  delle  cooperative  e
          mutue, Confederazione cooperative italiane  e  Associazione
          generale   cooperative   italiane).   Tali   organizzazioni
          assumono l'impegno a sovraintendere  alla  conclusione  del
          procedimento   di   assunzione    dei    lavoratori    fino
          all'effettiva sottoscrizione dei  rispettivi  contratti  di
          lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di  comunicazione
          previsti dalla normativa vigente. 
              5. Nell'ambito delle quote  indicate  al  comma  1,  e'
          inoltre  riservata   prioritariamente,   per   il   settore
          turistico, una quota di  30.000  unita'  nel  2023,  31.000
          unita' nel 2024 e 37.000  unita'  nel  2025  di  lavoratori
          stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.  6,  comma
          3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
          Italia  per  lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano
          presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
          lavoro  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale.  Tali
          organizzazioni assumono  l'impegno  a  sovraintendere  alla
          conclusione del procedimento di assunzione  dei  lavoratori
          fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi  contratti
          di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione
          previsti dalla normativa vigente.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  11
          gennaio 1979, n. 12 recante: "Norme per l'ordinamento della
          professione di consulente  del  lavoro",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979: 
              «Art. 1 (Esercizio della professione di consulente  del
          lavoro). - Tutti gli  adempimenti  in  materia  di  lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando non sono curati dal datore di  lavoro,  direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se  non  da  coloro  che  siano  iscritti   nell'albo   dei
          consulenti del lavoro a norma dell'art.  9  della  presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro che siano  iscritti  negli  albi  degli  avvocati  e
          procuratori  legali,  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali, i quali in tal  caso  sono
          tenuti a darne  comunicazione  agli  ispettori  del  lavoro
          delle  provincie  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra. 
              I  dipendenti  del  Ministero  del   lavoro   e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio, se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
              Il titolo di consulente del lavoro spetta alle  persone
          che, munite dell'apposita abilitazione professionale,  sono
          iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. 
              Le imprese considerate artigiane ai sensi  della  legge
          25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre  piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
              Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
          relative agli adempimenti di cui al  primo  comma,  nonche'
          per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
          le imprese di cui al quarto comma possono  avvalersi  anche
          di centri di elaborazione dati che devono  essere  in  ogni
          caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
          cui alla presente legge  con  versamento,  da  parte  degli
          stessi,  della  contribuzione  integrativa  alle  casse  di
          previdenza  sul  volume  di  affari  ai  fini  IVA,  ovvero
          costituiti o  promossi  dalle  rispettive  associazioni  di
          categoria alle condizioni definite al citato quarto  comma.
          I criteri di attuazione della  presente  disposizione  sono
          stabiliti dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale sentiti  i  rappresentanti  delle  associazioni  di
          categoria  e   degli   ordini   e   collegi   professionali
          interessati. Le imprese con oltre 250 addetti  che  non  si
          avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
          interne possono demandarle a centri di  elaborazione  dati,
          anche di diretta costituzione od esterni,  i  quali  devono
          essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
          al primo comma. 
              L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non  e'
          richiesta per i soggetti abilitati allo  svolgimento  delle
          predette attivita' dall'ordinamento  giuridico  comunitario
          di appartenenza, che operino in Italia in regime di  libera
          prestazione di servizi. 
              Presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante:  "Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19  e  per  l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'
          sociali ed economiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 175 del 23 luglio  2021,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 16 settembre 2021,  n.  126,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  224  del  18  settembre  2021,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  6-bis  (Proroga  delle  deroghe  alle  norme  in
          materia di riconoscimento  delle  qualifiche  professionali
          sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la  grave  carenza
          di personale sanitario e socio-sanitario che  si  riscontra
          nel territorio nazionale,  fino  al  31  dicembre  2027  e'
          consentito   l'esercizio   temporaneo,    nel    territorio
          nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
          qualifica di  operatore  socio-sanitario,  in  deroga  alle
          norme  sul   riconoscimento   delle   predette   qualifiche
          professionali, secondo le procedure di cui all'articolo  13
          del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27.  Il
          professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
          del  riconoscimento  in  deroga  da  parte  della   regione
          interessata, la denominazione della struttura  sanitaria  a
          contratto con il Servizio  sanitario  nazionale  presso  la
          quale   presta   l'attivita'   nonche'   ogni    successiva
          variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da  parte
          del   professionista   determina   la    sospensione    del
          riconoscimento  fino   alla   comunicazione   dell'avvenuta
          ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui  al  primo
          periodo,  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  27   e
          27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, si  applicano  altresi'  al  personale
          medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
          pubbliche e private, con contratto libero-professionale  di
          cui all'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  ovvero  con  contratto  di   lavoro
          subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre  mesi
          e rinnovabili.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi  1  e  4,
          del decreto-legge 30 marzo 2023, n.  34,  recante:  "Misure
          urgenti a sostegno  delle  famiglie  e  delle  imprese  per
          l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche'  in
          materia di salute e adempimenti fiscali", pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, convertito  con
          modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29  maggio  2023,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  15  (Disposizioni  in   materia   di   esercizio
          temporaneo   di   attivita'   lavorativa   in   deroga   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali  sanitarie
          conseguite all'estero). - 1. Al  fine  di  fronteggiare  la
          grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario  che
          si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31  dicembre
          2027 e' consentito l'esercizio temporaneo,  nel  territorio
          nazionale,  dell'attivita'  lavorativa   in   deroga   agli
          articoli 49 e 50 del regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e  alle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
          n. 206, a coloro che intendono esercitare presso  strutture
          sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o  private
          accreditate,  comprese  quelle  del  Terzo   settore,   una
          professione medica o sanitaria o l'attivita'  prevista  per
          gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1,
          comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,  in  base  ad
          una qualifica professionale conseguita all'estero. 
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto,con  intesa
          da  adottarsi  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  e'  definita  la   disciplina   per
          l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui  al
          comma 1. 
              3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma
          2 nonche' dei relativi  provvedimenti  attuativi  da  parte
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, si applicano le disposizioni  recate  all'articolo
          6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126  e
          all'articolo 13 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
          convertito in  legge,  con  modificazioni  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27. 
              4. Fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui agli
          articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si  applicano  altresi'
          al personale medico e infermieristico assunto ai sensi  del
          comma 1,  presso  strutture  sanitarie  o  socio-sanitarie,
          pubbliche  o  private,  sulla   base   del   riconoscimento
          regionale,  con  contratto  libero-professionale   di   cui
          all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ovvero con contratto di  lavoro  subordinato,
          entrambi  anche  di  durata  superiore   a   tre   mesi   e
          rinnovabili. 
              5.  Il  numero  2)  della  lettera  b)  del   comma   1
          dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
          198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
          2023, n. 14, e' abrogato.".