Art. 2
Disposizioni urgenti per l'ingresso
di lavoratori stranieri nell'anno 2025
1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023,
e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al
lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei
moduli di domanda ((tramite il portale)) informatico messo a
disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalita' di
precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare
congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal
1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande
relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6,
((lettera b),)) dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni
effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite
dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione,
secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle
date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30
settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione
con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con
l'((Agenzia per le erogazioni in agricoltura)), esegue le verifiche
di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale
di lavoro e le verifiche di congruita' del numero delle richieste
presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui
all'((articolo)) 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro,
visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
entro ((il numero massimo)) di 10.000 istanze, relativi a lavoratori
da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a
favore di persone con disabilita', come definite ai sensi
((dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo)) 3
maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come
definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al
lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, e'
presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il
tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte
((alle sezioni dell'albo informatico delle agenzie per il lavoro di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,)) e delle associazioni
datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono
essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro
o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei
casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di
lavoro, ancorche' non conviventi, residenti in Italia. Non e'
consentita l'assunzione del coniuge ((ne')) del parente o affine
entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e
le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione
attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.
3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma
5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta e' rilasciato previa
verifica((,)) da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del
rispetto)) dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I
lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici
mesi di effettiva occupazione legale ((nel territorio)) nazionale,
possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative previste dal
citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi
dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei
competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei
dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e' richiesto allo sportello
unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come
utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli
6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo
24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
((nonche' tramite i soggetti)) abilitati e autorizzati ai sensi
dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((i quali
garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro
presentate sia proporzionale al volume d'affari)) o ai ricavi o
compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in
funzione del numero di dipendenti e del settore di attivita'
dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalita' di
accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni
datoriali sono ((definite)) nell'ambito della circolare congiunta di
cui al comma 1 del presente articolo.
((4-bis Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri,
iscritte nel registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono attivita' a favore degli stranieri
immigrati -prima sezione, possono svolgere il compito di
accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all'assunzione
tramite percorsi formativi e canali di dialogo con le
prefetture-uffici territoriali del Governo. All'attuazione del
presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))
5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025
dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3((,)) del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono
ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore
turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai
commi 4 e 5 del citato articolo 7.
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste
di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di
cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio
2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al ((70
per cento)) dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura
pari al ((30 per cento)), dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo
ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
((7-bis. Per gli ingressi previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 2 del presente
articolo, e' riservata alle lavoratrici una quota fino al 40 per
cento delle quote complessive relative al lavoro subordinato
stagionale, non stagionale e all'assistenza familiare e
sociosanitaria, nonche' fino al 40 per cento del numero massimo delle
istanze previsto dal predetto comma 2. Alle richieste delle
lavoratrici che eccedono la quota di riserva di cui al primo periodo
si applicano le disposizioni ordinarie. In caso di raggiungimento
parziale della quota di riserva di cui al primo periodo,
all'assegnazione della restante parte concorrono tutti i lavoratori
secondo le disposizioni ordinarie.))
8 ((Le quote stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1,
lettera c), 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
231 del 3 ottobre 2023, sono rideterminate, rispettivamente, in
110.000, 47.000 e 37.000 unita')).
((8-bis. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, nonche' all'articolo 15, commi 1 e 4, del decreto-legge
30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2023, n. 56, la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente:
«2027».))
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti all'articolo 24-bis del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla
presente legge, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001, S.O. n. 30:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al
rischio e all'entita' del beneficio, e nei casi di
ragionevole dubbio, sulla veridicita' delle dichiarazioni
di' cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i
quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2,
l'amministrazione competente per il rilascio della relativa
certificazione e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
«Art. 3 (Politiche migratorie). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre
anni salva la necessita' di un termine piu' breve il
documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al
Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal
ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri
ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al
Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso
i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli
interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con
gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni
comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche
mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine.
Esso indica altresi' le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel
territorio dello Stato, nelle materie che non debbono
essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali
per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a
favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in
Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita'
culturali delle persone, purche' non confliggenti con
l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento
per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione
temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso
ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche
per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei
ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti
al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli
che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei
diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle
inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione
sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati
le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni
localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di
promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti
per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali,
il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a
fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione
extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni
interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del
presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo
stesso documento indica la data entro cui sono adottati i
decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al
comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto e' emanato anche in mancanza del parere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante: «Definizione
della condizione di disabilita', della valutazione di base,
di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del
progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio
2024:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) "condizione di disabilita'": una duratura
compromissione fisica, mentale, intellettiva, del
neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere
di diversa natura, puo' ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri;
b) "persona con disabilita'": persona definita
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dal presente decreto;
c) "ICF": Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute -
International Classification of Functioning Disability and
Health (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della
sanita' conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22
del Protocollo concernente la costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita', stipulato a New
York il 22 luglio 1946, reso esecutivo con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947,
n. 1068;
d) "ICD": Classificazione internazionale delle
malattie - International Classification of Diseases (ICD),
adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'
conformemente agli articoli 21, lettera b), e 22 del
Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione
mondiale della sanita', stipulato a New York il 22 luglio
1946, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068;
e) "duratura compromissione": compromissione
derivante da qualsiasi perdita, limitazione o anomalia a
carico di strutture o di funzioni corporee, come
classificate dalla ICF, che persiste nel tempo o per la
quale e' possibile una regressione o attenuazione solo nel
lungo periodo;
f) "profilo di funzionamento": descrizione dello
stato di salute di una persona attraverso la codificazione
delle funzioni e strutture corporee, delle attivita' e
della partecipazione secondo la ICF tenendo conto della
ICD, quale variabile evolutiva correlata all'eta', alla
condizione di salute, ai fattori personali e ai
determinanti di contesto, che puo' ricomprendere anche il
profilo di funzionamento ai fini scolastici;
g) "WHODAS": WHO Disability Assessment Schedule,
questionario di valutazione basato sull'ICF che misura la
salute e la condizione di disabilita';
h) "sostegni": i servizi, gli interventi, le
prestazioni e i benefici individuati a conclusione
dell'accertamento della condizione di disabilita' e nel
progetto di vita per migliorare le capacita' della persona
e la sua inclusione, nonche' per contrastare la restrizione
nella sua partecipazione sociale, graduati in "sostegno" e
"sostegno intensivo", in ragione della frequenza, della
durata e della continuita' del sostegno;
i) "piano di intervento": documento di pianificazione
e di coordinamento dei sostegni individuali relativi ad
un'area di intervento;
l) "valutazione di base": procedimento volto ad
accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD
e ICF e dei correlati strumenti tecnici operativi di
valutazione, la condizione di disabilita' ai fini
dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno
intensivo, elevato o molto elevato;
m) "valutazione multidimensionale": procedimento
volto a delineare con la persona con disabilita' il suo
profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di
vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in
essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri
e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui
deve essere diretto il progetto di vita;
n) "progetto di vita": progetto individuale,
personalizzato e partecipato della persona con disabilita'
che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e
preferenze, e' diretto ad individuare, in una visione
esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per
consentire alla persona stessa di migliorare la qualita'
della propria vita, di sviluppare tutte le sue
potenzialita', di poter scegliere i contesti di vita e
partecipare in condizioni di pari opportunita' rispetto
agli altri;
o) "domini della qualita' di vita": ambiti o
dimensioni rilevanti nella vita di una persona con
disabilita' valutabili con appropriati indicatori;
p) "budget di progetto": insieme delle risorse umane,
professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche,
pubbliche e private, attivabili anche in seno alla
comunita' territoriale e al sistema dei supporti informali,
da destinare al progetto di vita.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 15 marzo 2024, n. 29 recante: «Disposizioni in
materia di politiche in favore delle persone anziane, in
attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
legge 23 marzo 2023, n. 33», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024:
"Art. 2 (Definizioni e disposizioni di coordinamento).
-1. Ai fini del presente decreto sono adottate le
definizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo
2023, n. 33, nonche' le seguenti:
a) «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65
anni;
b) «persona grande anziana»: la persona che ha
compiuto 80 anni;
c) «persona anziana non autosufficiente»: la persona
anziana che, anche in considerazione dell'eta' anagrafica e
delle disabilita' pregresse, presenta gravi limitazioni o
perdita dell'autonomia nelle attivita' fondamentali della
vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale,
valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo
anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilita' e della
salute - International Classification of Functioning
Disability and Health (ICF) dell'Organizzazione mondiale
della sanita', dei livelli di stratificazione del rischio
sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle
condizioni di fragilita', di multimorbilita' e di
vulnerabilita' sociale, le quali concorrono alla
complessita' dei bisogni della persona, anche considerando
le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali,
in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la
definizione di modelli e standard per lo sviluppo
dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario
nazionale (SSN), di cui al decreto del Ministro della
salute 23 maggio 2022, n. 77, e dall'articolo 1, comma 163,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) «specifico bisogno assistenziale dell'anziano non
autosufficiente»: lo specifico bisogno assistenziale
valutato e graduato, all'esito della valutazione
multidimensionale unificata di cui all'articolo 27.
2. Resta ferma la disciplina relativa alla
realizzazione di prestazioni, interventi e servizi
assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata dei
servizi sociosanitari in favore di persone non
autosufficienti gia' prevista a legislazione vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante:
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9
ottobre 2003, S.O. n. 159:
"Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto
albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate
allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attivita' specifiche di cui all'articolo 20, comma 3,
lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione
professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali
viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto
albo. Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi,
i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione
a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo
indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa
verifica del rispetto degli obblighi di legge e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto andamento della attivita' svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
i termini previsti, la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita'
concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome
competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione dell'attivita' ed hanno
inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la
verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui
e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della
autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla
organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo
delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla
lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
del predetto albo.
L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1,
lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della
agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non
puo' essere oggetto di transazione commerciale.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1992, S.O., n. 30:
"Art. 3 (Persona con disabilita' avente diritto ai
sostegni). - 1. E' persona con disabilita' chi presenta
durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o
sensoriali che, in interazione con barriere di diversa
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva
partecipazione nei diversi contesti di vita su base di
uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base.
2. La persona con disabilita' ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata
ai domini della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata
all'esito della valutazione di base, anche in relazione
alla capacita' complessiva individuale residua e alla
efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo'
essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno
intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
- Per i riferimenti agli articoli 22 e 24-bis del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
"Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno -
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n.
773, artt. 144, comma 2 e 148). - 1. Il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche
per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per
motivi di studio e formazione puo' essere convertito, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque
prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro.».
1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti
permessi di soggiorno:
a).
b).
c) permesso di soggiorno per residenza elettiva, di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
d) permesso di soggiorno per acquisto della
cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in
cui lo straniero era precedentemente in possesso di un
permesso per richiesta di asilo;
e) permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di
cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
f) permesso di soggiorno per lavoro di tipo
artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n)
ed o);
g) permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui
all'articolo 5, comma 2;
h) permesso di soggiorno per assistenza di minori, di
cui all'articolo 31, comma 3.
h-bis).
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti
attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per
quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di
cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni
scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli
uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio
di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri
provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e
agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all'ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la
regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro
2.000.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita'
personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici e segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o
dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli
stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita'
di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il
Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni
o in localita' che comunque interessano la difesa militare
dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per
mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col
mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della
forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello
straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle
medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita'
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso
di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un
centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o
variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura
territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che
soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al
questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e'
rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per
l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle
convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter,
5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.".
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2023 recante: "Programmazione dei flussi
d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il
triennio 2023-2025":
«Art. 6 (Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro
subordinato stagionale e per lavoro autonomo). - 1. Sono
ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive
indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto
terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della
meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della
cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus,
della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli
idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri
residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per
lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per
lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per
lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per
ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, in via
preferenziale, lavoratori cittadini di Stati che, anche in
collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i
propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i
rischi per l'incolumita' personale derivanti
dall'inserimento in traffici migratori irregolari,
conformemente ad accordi o intese comunque denominati
conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote:
a) 2.000 unita' per l'anno 2023, di cui 1.900 per
lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unita' per l'anno 2024, di cui 2.380 per
lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unita' per l'anno 2025, di cui 2.850 per
lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e
tenuto conto degli specifici accordi o intese di
cooperazione in materia migratoria gia' vigenti o che
entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-25, sono
ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di
cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei
seguenti Paesi;
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea
(Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,
Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,
Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria,
Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unita'
nel 2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025;
b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di
altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in
vigore accordi di cooperazione in materia migratoria:
12.000 unita' nel 2023, 20.000 unita' nel 2024 e 28.000
unita' nel 2025.
4. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia,
nell'ambito delle quote indicate al comma 1, per motivi di
lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al
comma 1, e di lavoro autonomo, di:
a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno
uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di
ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti
quote:
100 unita' nel 2023, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unita' nel 2024, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
100 unita' nel 2025, di cui 90 per lavoro
subordinato e 10 per lavoro autonomo;
b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di
transito, entro le seguenti quote:
200 unita' nel 2023, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unita' nel 2024, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
200 unita' nel 2025, di cui 180 per lavoro
subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore
dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unita'
nel 2023, 9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025.
5. Nell'ambito delle quote previste al comma 1, e'
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato di:
a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro
le seguenti quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita' nel
2024 e 5.000 unita' nel 2025;
b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro
Stato membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote:
100 unita' nel 2023, 100 unita' nel 2024 e 100 unita' nel
2025.
6. E' inoltre autorizzata, nell'ambito delle quote
indicate al comma 1, la conversione in permessi di
soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini
di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea
entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel
2024 e 50 unita' nel 2025.
7. E' consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e
2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo,
nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500
cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di
investimento di interesse per l'economia italiana, che
preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a
500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi
posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare
professioni regolamentate o vigilate, oppure non
regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da
associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualita'
dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione
e di controllo espressamente previsti dal decreto
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota
qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o
privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti
dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17
dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti
dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di
lavoro di natura autonoma con l'impresa.".
Art. 7 (Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro
stagionale). - 1. Nell'ambito delle quote complessive
indicate all'art. 5, sono ammessi in Italia per motivi di
lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e
turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui
all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro
le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 110.000 unita' per l'anno 2025.
2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera
a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per
motivi di lavoro subordinato stagionale:
a) lavoratori subordinati stagionali cittadini di
Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore
accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unita'
nel 2023, 12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025;
b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione
con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini
campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per
l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in
traffici migratori irregolari entro le seguenti quote:
2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024 e 3.500 unita'
nel 2025;
c) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle
autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o di transito
entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel
2024 e 50 unita' nel 2025.
3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e'
riservata una quota di 2.000 unita' all'anno per i
lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art.
6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in
Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno
una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il
datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta
pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1 e'
inoltre riservata prioritariamente, per il settore
agricolo, una quota di 40.000 unita' nel 2023, 41.000
unita' nel 2024 e 47.000 unita' nel 2025 di lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma
3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti,
della Confederazione italiana agricoltori, della
Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della
Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle
cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e
mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione
generale cooperative italiane). Tali organizzazioni
assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del
procedimento di assunzione dei lavoratori fino
all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di
lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione
previsti dalla normativa vigente.
5. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, e'
inoltre riservata prioritariamente, per il settore
turistico, una quota di 30.000 unita' nel 2023, 31.000
unita' nel 2024 e 37.000 unita' nel 2025 di lavoratori
stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma
3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in
Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano
presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di
lavoro piu' rappresentative a livello nazionale. Tali
organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla
conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori
fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti
di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione
previsti dalla normativa vigente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12 recante: "Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1979:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro
delle provincie nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui
al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e'
richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle
predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario
di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante: "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita'
sociali ed economiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 18 settembre 2021, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Proroga delle deroghe alle norme in
materia di riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie). - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza
di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra
nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2027 e'
consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della
qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle
norme sul riconoscimento delle predette qualifiche
professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Il
professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento
del riconoscimento in deroga da parte della regione
interessata, la denominazione della struttura sanitaria a
contratto con il Servizio sanitario nazionale presso la
quale presta l'attivita' nonche' ogni successiva
variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte
del professionista determina la sospensione del
riconoscimento fino alla comunicazione dell'avvenuta
ottemperanza agli stessi. Fino al termine di cui al primo
periodo, le disposizioni di cui agli articoli 27 e
27-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si applicano altresi' al personale
medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie
pubbliche e private, con contratto libero-professionale di
cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro
subordinato, entrambi anche di durata superiore a tre mesi
e rinnovabili.".
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 4,
del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante: "Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in
materia di salute e adempimenti fiscali", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2023, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di esercizio
temporaneo di attivita' lavorativa in deroga al
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
conseguite all'estero). - 1. Al fine di fronteggiare la
grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che
si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre
2027 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio
nazionale, dell'attivita' lavorativa in deroga agli
articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture
sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private
accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una
professione medica o sanitaria o l'attivita' prevista per
gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, in base ad
una qualifica professionale conseguita all'estero.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,con intesa
da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e' definita la disciplina per
l'esercizio temporaneo dell'attivita' lavorativa di cui al
comma 1.
3. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma
2 nonche' dei relativi provvedimenti attuativi da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, si applicano le disposizioni recate all'articolo
6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 e
all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito in legge, con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27.
4. Fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni di cui agli
articoli 27 e 27-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresi'
al personale medico e infermieristico assunto ai sensi del
comma 1, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie,
pubbliche o private, sulla base del riconoscimento
regionale, con contratto libero-professionale di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratto di lavoro subordinato,
entrambi anche di durata superiore a tre mesi e
rinnovabili.
5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1
dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, e' abrogato.".