((Art. 2 - bis
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in
materia di programmazione dei flussi di ingresso legale dei
lavoratori stranieri
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per il triennio 2023-2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028»;
b) al comma 4, le parole: «il triennio 2023-2025» sono sostituite
dalle seguenti: «i trienni 2023-2025 e 2026-2028».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
10 marzo 2023, n. 20 recante: "Disposizioni urgenti in
materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori
stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione
irregolare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
10 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla legge 5
maggio 2023, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 5 maggio 2023, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1 (Misure per la programmazione dei flussi di
ingresso legale dei lavoratori stranieri). - 1. Per i
trienni 2023-2025 e 2026-2028, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini della predisposizione dello schema di
decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei
ministri sente i Ministri competenti per materia, gli
iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Il predetto decreto e' adottato, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine il decreto e' comunque
adottato))3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri
generali per la definizione dei flussi di ingresso che
devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato
del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto
indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori
stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno
degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori
decreti possono essere adottati durante i trienni 2023-2025
e 2026-2028, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le
istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono
essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono
successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di
cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve
essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la
stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di
prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con
i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in
via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati
che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,
promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche
aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale
derivanti dall'inserimento in traffici migratori
irregolari.
5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo
possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a
rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti
nei Paesi di primo asilo o di transito.
5-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,
comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e
24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati
l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a
carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia
di rimpatrio".".