((Art. 2 - bis 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, in
  materia  di  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei
  lavoratori stranieri 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  10  marzo  2023,  n.   20,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  «Per  il  triennio  2023-2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028»; 
    b) al comma 4, le parole: «il triennio 2023-2025» sono sostituite
dalle seguenti: «i trienni 2023-2025 e 2026-2028».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          10 marzo 2023, n.  20  recante:  "Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  flussi  di  ingresso  legale  dei   lavoratori
          stranieri e di  prevenzione  e  contrasto  all'immigrazione
          irregolare" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  59  del
          10 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla  legge  5
          maggio 2023, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          104 del 5  maggio  2023,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 1 (Misure per la  programmazione  dei  flussi  di
          ingresso legale dei  lavoratori  stranieri).  -  1.  Per  i
          trienni  2023-2025  e  2026-2028,  le  quote   massime   di
          stranieri da  ammettere  nel  territorio  dello  Stato  per
          lavoro  subordinato,  anche  per  esigenze   di   carattere
          stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga
          alle disposizioni dell'articolo 3  del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri. 
              2.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema  di
          decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio  dei
          ministri sente  i  Ministri  competenti  per  materia,  gli
          iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma  2,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, nonche' il Consiglio nazionale dell'economia e  del
          lavoro.   Il   predetto   decreto   e'   adottato,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito  il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 
              Decorso   tale   termine   il   decreto   e'   comunque
          adottato))3. Il decreto di cui al comma 1 indica i  criteri
          generali per la definizione  dei  flussi  di  ingresso  che
          devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato
          del lavoro effettuata dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previo confronto con  le  organizzazioni
          dei  lavoratori  e  dei  datori  di   lavoro   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.  Il  medesimo  decreto
          indica inoltre le quote massime di ingresso  di  lavoratori
          stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di  cui
          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno
          degli anni del triennio di riferimento. 
              4. Qualora  se  ne  ravvisi  l'opportunita',  ulteriori
          decreti possono essere adottati durante i trienni 2023-2025
          e 2026-2028, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le
          istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.   286,
          eccedenti i limiti del decreto di cui al  comma  1  possono
          essere esaminate nell'ambito delle  quote  che  si  rendono
          successivamente disponibili con gli  ulteriori  decreti  di
          cui al presente comma. Il rinnovo della  domanda  non  deve
          essere accompagnato dalla documentazione richiesta,  se  la
          stessa e' gia' stata regolarmente  presentata  in  sede  di
          prima istanza. 
              5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare,  con
          i decreti di cui al presente articolo  sono  assegnate,  in
          via preferenziale, quote riservate ai lavoratori  di  Stati
          che,  anche  in  collaborazione  con  lo  Stato   italiano,
          promuovono  per  i  propri  cittadini  campagne  mediatiche
          aventi ad oggetto  i  rischi  per  l'incolumita'  personale
          derivanti   dall'inserimento    in    traffici    migratori
          irregolari. 
              5-bis. Con  i  decreti  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere assegnate quote  dedicate  ad  apolidi  e  a
          rifugiati  riconosciuti   dall'Alto   Commissariato   delle
          Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita'  competenti
          nei Paesi di primo asilo o di transito. 
              5-ter. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  5,
          all'articolo  21  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  il  comma  1  e'
          inserito il seguente: 
              "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo  3,
          comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli  22  e
          24,  in  quanto  compatibili,  possono  essere  autorizzati
          l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato,  anche  a
          carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i
          quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in  materia
          di rimpatrio".".