Art. 3 
 
          Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini 
                   di Paesi a particolare rischio 
 
  1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori
cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato  rischio  di
presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta
o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla
osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica((,))  da  parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti
e delle procedure di  cui  all'articolo  24-bis  del  medesimo  testo
unico. 
  2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia
dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai  sensi  dell'articolo  22
del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998  in
favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma
espressa da  parte  dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  del
positivo espletamento delle verifiche previste  dal  medesimo  comma.
Nelle more della ricezione  da  parte  dell'ufficio  consolare  della
conferma di cui al primo periodo, ((che e'  inviata))  esclusivamente
tramite l'apposito applicativo informatico,  i  procedimenti  per  il
rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta  di
cui al primo periodo, pendenti alla data di  entrata  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono sospesi. 
  3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono  individuati  con
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Fino al 31 dicembre 2025,  nelle  more  dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano  alle
domande di nulla osta e ai nulla osta per  lavoratori  cittadini  del
Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per gli articoli 22 e 24-bis del decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n.  286,  come  modificati  dalla  presente
          legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.