Art. 3
Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini
di Paesi a particolare rischio
1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori
cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di
presentazione di domande ((corredate di)) documentazione contraffatta
o in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla
osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica((,)) da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro((, del rispetto)) dei requisiti
e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo
unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia
dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in
favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma
espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del
positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della
conferma di cui al primo periodo, ((che e' inviata)) esclusivamente
tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il
rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di
cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in
vigore del presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle
domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del
Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Riferimenti normativi
- Per gli articoli 22 e 24-bis del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla presente
legge, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.