Art. 4 
 
  Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile 
                dell'interno e degli uffici consolari 
 
  1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo  di
spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per  l'anno  2023  ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per
l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro  10.529.736  per
l'anno 2025». 
  2. Il Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44,
comma 1, ((del codice della protezione  civile,  di  cui  al  decreto
legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 5  milioni  di
euro per l'anno 2024. 
  3. Per la realizzazione di un programma di interventi  straordinari
di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria
per  le  rotte  migratorie,  stabilito  dal  Ministero   dell'interno
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata
la spesa di ((35 milioni)) di euro per l'anno 2024. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a  ((40  milioni))
di euro per l'anno 2024 ((e a euro)) 10.529.736 per l'anno  2025,  si
provvede: 
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante  utilizzo
((di quota parte)) delle risorse rivenienti ((dalle  disposizioni  di
cui al comma 1)); 
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5,  della  legge
21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione  e  al  contrasto
della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso
misure  di  cooperazione  internazionale,  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno; 
    ((b-bis) quanto a 20 milioni di euro per  l'anno  2024,  mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  995,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;)) 
    c)  quanto  a  euro  10.529.736   per   l'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione ((delle proiezioni, per il medesimo  anno,))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
  5. Al fine di assicurare la costante  funzionalita'  ed  efficienza
delle strutture territoriali, anche con riferimento alla  trattazione
delle problematiche connesse alla gestione  dei  flussi  migratori  e
della protezione internazionale((,)) il Ministero  dell'interno,  per
il triennio 2025-2027((,)) e' autorizzato a  reclutare,  in  aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e  con  corrispondente  incremento
della dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  200
unita' appartenente  all'area  degli  assistenti,  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento
delle  procedure  di  mobilita',  mediante  l'indizione  di  apposite
procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle  vigenti
graduatorie di concorsi  pubblici.  Fino  al  31  dicembre  2026,  il
Ministero  dell'interno  puo'  avvalersi  della  procedura   di   cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per  l'anno  2025  e  di  euro
7.472.636  annui  a  decorrere   dall'anno   2026   per   gli   oneri
assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a
decorrere  dall'anno  2026  a   titolo   di   compenso   per   lavoro
straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000  annui
a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento  delle
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di  euro  448.000  per
l'anno 2025. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5,  pari  a  euro  4.540.328  per
l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno ((2026,))
si provvede mediante corrispondente  riduzione  ((delle  proiezioni))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno   2024,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando:   a)
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno,   per   euro
4.540.328  per  l'anno  2025  e  euro  7.500.000  annui  a  decorrere
dall'anno  2026;  b)   l'accantonamento   relativo   al   ((Ministero
dell'economia e delle finanze)), per euro 684.655 annui  a  decorrere
dall'anno 2026. 
  7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale  e'  incrementata  a  decorrere  dal  1°
ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente  all'area  degli
assistenti.  Conseguentemente  nel  triennio  2025-2027  il  predetto
Ministero  e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale  di  200
unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per  l'attuazione  del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per  l'anno
2025 e di euro 7.957.316 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026. 
  8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  «3.150  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'».  Ai  fini  dell'incremento
del  contingente  degli   impiegati   assunti   a   contratto   dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari,  dagli  istituti
italiani  di  cultura  e  dalle  delegazioni  diplomatiche  speciali,
((disposto ai sensi del primo periodo)), e' autorizzata la  spesa  di
euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di
euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di
euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di
euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di
euro 3.050.450 per l'anno  2033  e  di  euro  3.141.950  ((annui))  a
decorrere dall'anno 2034. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354  per
l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno  2026,  euro  10.512.016  per
l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno  2028,  euro  10.667.616  per
l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno  2030,  euro  10.832.666  per
l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno  2032,  euro  11.007.766  per
l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a  decorrere  dall'anno  2034,  si
provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354  per  l'anno  2025  e
euro  11.099.266  annui   a   decorrere   dall'anno   2026((,   delle
proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma 683, dell'articolo 1 della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197 recante: "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2023-2025",  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  303  del  29  dicembre  2022,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «683. Per consentire una piu' rapida definizione  delle
          procedure  di  cui  agli  articoli  42,   43   e   44   del
          decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,  e  delle
          procedure di cui  all'articolo  103  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a utilizzare per gli anni 2023,  2024  e  2025,
          tramite una o piu' agenzie di somministrazione  di  lavoro,
          prestazioni di lavoro a contratto a termine, in  deroga  ai
          limiti di cui all'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo  di  spesa
          di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno  2023,
          euro 39.079.443 per l'anno  2024  ed  euro  10.529.736  per
          l'anno  2025,  da  ripartire  tra  le  sedi   di   servizio
          interessate dalle menzionate  procedure,  anche  in  deroga
          agli articoli 32, 36, da 59 a  65  e  106  del  codice  dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante: "Codice della
          protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          17 del 22 gennaio 2018: 
              "Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali  -  Articolo
          5, legge 225/1992). - 1.  Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile.». 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi da 1 a  5,
          della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante:  "Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo tra il Governo  della  Repubblica
          italiana e il Consiglio dei ministri  della  Repubblica  di
          Albania  per  il  rafforzamento  della  collaborazione   in
          materia migratoria,  fatto  a  Roma  il  6  novembre  2023,
          nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento  interno",
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del  22  febbraio
          2024: 
              «Art. 6 (Disposizioni finanziarie). - 1. Fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del
          presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese: 
                a) per  la  realizzazione  delle  strutture  previste
          nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera  c),
          del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024
          in favore del Ministero della difesa; 
                b) per gli oneri  di  conto  capitale  relativi  alle
          dotazioni   strumentali   necessarie   all'esecuzione   del
          Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in
          favore del Ministero dell'interno e di  euro  1,18  milioni
          per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia. 
              2. Agli  oneri  derivanti  dall'articolo  4,  comma  5,
          valutati in euro  3.240.000  per  l'anno  2024  e  in  euro
          6.480.000 per ciascuno degli anni  dal  2025  al  2028,  si
          provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
              3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di
          garanzia di cui all'allegato  2  al  Protocollo  e  per  il
          rimborso delle spese di cui all'articolo  10  del  medesimo
          Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno  2024
          e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2025
          al 2028, si provvede ai sensi  del  comma  5  del  presente
          articolo. 
              4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo,
          valutati in euro 30,27 milioni di euro per l'anno 2024 e in
          euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
          si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo. 
              5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2,  3
          e 4 del presente  articolo  e  dall'articolo  3,  comma  1,
          lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente  derivanti
          dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e
          dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito,  nello  stato
          di previsione  del  Ministero  dell'interno,  un  fondo  da
          ripartire con la dotazione di euro  89.112.787  per  l'anno
          2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025
          al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito  con
          uno o piu' decreti del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   della
          giustizia e della salute. Per le finalita' di cui al  primo
          periodo e', altresi', istituito un  fondo  nello  stato  di
          previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di
          1.270.000 euro per l'anno 2024. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il comma 995 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2020, n. 178 recante: "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2021-2023",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O., n.46: 
              "995. Al  fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia di riforma della polizia  locale,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
          con una dotazione di 20 milioni di euro annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. I predetti  interventi  sono  disposti  con
          appositi provvedimenti normativi, a  valere  sulle  risorse
          del Fondo di cui al primo periodo.". 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  35-quater  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante:  "Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche",  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O., n.112: 
              «Art.  35-quater  (Procedimento  per  l'assunzione  del
          personale  non  dirigenziale).  -   1.   I   concorsi   per
          l'assunzione   del   personale   non   dirigenziale   delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
          quelli  indetti  dalla  Commissione  per  l'attuazione  del
          progetto    di     riqualificazione     delle     pubbliche
          amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
          esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
          prevedono: 
                a) l'espletamento di almeno una prova scritta,  anche
          a  contenuto  teorico-pratico,  e  di  una   prova   orale,
          comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno  una
          lingua straniera ai sensi dell'articolo  37.  Le  prove  di
          esame sono  finalizzate  ad  accertare  il  possesso  delle
          competenze, intese come insieme delle  conoscenze  e  delle
          capacita'    logico-tecniche,    comportamentali    nonche'
          manageriali, per i profili che svolgono tali  compiti,  che
          devono essere specificate nel bando e definite  in  maniera
          coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle  abilita'
          residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1,  comma
          1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
          non specializzati, le  prove  di  esame  danno  particolare
          rilievo all'accertamento delle  capacita'  comportamentali,
          incluse quelle relazionali, e delle attitudini.  Il  numero
          delle prove d'esame e le relative modalita' di  svolgimento
          e  correzione   devono   contemperare   l'ampiezza   e   la
          profondita' della valutazione delle competenze definite nel
          bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi  di
          svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
          comma 2; 
                b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali  e,
          facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della
          prova orale, garantendo comunque  l'adozione  di  soluzioni
          tecniche    che    ne    assicurino     la     pubblicita',
          l'identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle
          comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto  della
          normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
          limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione
          vigente; 
                c) che le prove di esame possano essere precedute  da
          forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
          e soggetti specializzati in  selezione  di  personale,  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,  e
          possano riguardare l'accertamento  delle  conoscenze  o  il
          possesso delle competenze di cui alla lettera a),  indicate
          nel bando; 
                d)  che  i  contenuti   di   ciascuna   prova   siano
          disciplinati  dalle  singole  amministrazioni  responsabili
          dello  svolgimento  delle  procedure  di  cui  al  presente
          articolo, le quali adottano  la  tipologia  selettiva  piu'
          conferente con la tipologia dei  posti  messi  a  concorso,
          prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati,
          oltre  alle  competenze,  siano  valutate   le   esperienze
          lavorative pregresse e pertinenti, anche presso  la  stessa
          amministrazione, ovvero le abilita' residue  nel  caso  dei
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  1,  della  legge  12
          marzo 1999, n.  68.  Le  predette  amministrazioni  possono
          prevedere  che  nella  predisposizione   delle   prove   le
          commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
          competenze  e  selezione  del  personale,  senza  nuovi   o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
                e) per i profili qualificati  dalle  amministrazioni,
          in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica,  una
          fase di valutazione dei titoli  legalmente  riconosciuti  e
          strettamente correlati alla natura e  alle  caratteristiche
          delle  posizioni  bandite,  ai   fini   dell'ammissione   a
          successive fasi concorsuali; 
                f)   che   i   titoli   e   l'eventuale    esperienza
          professionale,  inclusi  i  titoli  di  servizio,   possano
          concorrere, in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
          formazione del punteggio finale. 
              2. Le procedure di reclutamento di cui al  comma  1  si
          svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
          l'efficienza, l'efficacia e la celerita'  di  espletamento,
          che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e  la
          tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
          di sistemi digitali diretti anche  a  realizzare  forme  di
          preselezione  ed  a   selezioni   decentrate,   anche   non
          contestuali, in  relazione  a  specifiche  esigenze  o  per
          scelta organizzativa dell'amministrazione  procedente,  nel
          rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
          lo svolgimento delle  prove  da  parte  dei  candidati  con
          disabilita' accertata ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  con  disturbi
          specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
          ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni  non  contestuali  le
          amministrazioni  assicurano  comunque  la   trasparenza   e
          l'omogeneita'  delle  prove  somministrate   in   modo   da
          garantire il medesimo grado di  selettivita'  tra  tutti  i
          partecipanti. 
              3. Le commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  possono
          essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
          un numero di componenti pari  a  quello  delle  commissioni
          originarie  e  di  un  segretario  aggiunto.  Per  ciascuna
          sottocommissione e' nominato un presidente. La  commissione
          definisce in una seduta plenaria preparatoria  procedure  e
          criteri di valutazione omogenei e vincolanti per  tutte  le
          sottocommissioni. Tali procedure e criteri  di  valutazione
          sono  pubblicati  nel  sito  internet  dell'amministrazione
          procedente   contestualmente   alla   graduatoria   finale.
          All'attuazione  del  presente  comma   le   amministrazioni
          provvedono  nei  limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
              3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma  1,
          lettera a), i bandi di concorso per i profili  non  apicali
          possono  prevedere  lo   svolgimento   della   sola   prova
          scritta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  4,  del
          decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni
          urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
          delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  95  del   22   aprile   2023,   convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno  2023,  S.O.,
          n.23. 
              «Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
          (Omissis). 
              4.  Per  garantire   la   necessaria   speditezza   del
          reclutamento  del  personale  di   cui   alla   tabella   B
          dell'allegato 2: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della protezione civile puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM  di  avviare  procedure  di  reclutamento
          mediante concorso pubblico per titoli  e  prova  scritta  e
          orale. Ferme restando, a parita' di requisiti,  le  riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, il bando puo'  prevedere  l'attribuzione
          di un punteggio doppio per il titolo  di  studio  richiesto
          per  l'accesso,  qualora  il  predetto  titolo  sia   stato
          conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
          per la presentazione della domanda di  partecipazione  alla
          procedura di reclutamento; 
                b) il Ministero  dell'interno  puo'  richiedere  alla
          Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento  per
          il personale non dirigenziale  dell'amministrazione  civile
          dell'interno  mediante  concorso  pubblico  per  titoli  ed
          esami, bandito su base provinciale e svolto anche  mediante
          l'uso  di  tecnologie   digitali.   Ogni   candidato   puo'
          presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
          sola posizione  tra  quelle  messe  a  bando.  Qualora  una
          graduatoria  provinciale  risulti  incapiente  rispetto  ai
          posti messi a concorso, l'amministrazione  puo'  coprire  i
          posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
          degli idonei non vincitori per  la  medesima  posizione  di
          lavoro in altri ambiti  provinciali,  previo  interpello  e
          acquisito l'assenso degli interessati.  Ferme  restando,  a
          parita' di requisiti,  le  riserve  previste  dalla  legge,
          relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
          l'attribuzione di un punteggio  doppio  per  il  titolo  di
          studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto  titolo
          sia stato  conseguito  non  oltre  cinque  anni  prima  del
          termine previsto per  la  presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla procedura di reclutamento. 
                b-bis)  le  amministrazioni  centrali  e  le  agenzie
          possono  stipulare  convenzioni  volte   a   reclutare   il
          personale di cui  necessitano  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie dei concorsi pubblici  svolti  per  il  tramite
          della Commissione RIPAM, in corso di validita'; 
                b-ter) il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali   e'   autorizzato   ad   avviare   procedure    di
          reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
          scritta   e   orale,   per   l'assunzione   del   personale
          appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella  B
          dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
          procedure di reclutamento di cui al primo  periodo  possono
          essere  finalizzate  anche  al  reclutamento  di  personale
          dell'area  dei   funzionari   a   valere   sulle   facolta'
          assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
          competenze in materia di igiene e sicurezza sui  luoghi  di
          lavoro,  prevenzione  e  riduzione  delle   condizioni   di
          bisogno, analisi e valutazione delle politiche del  lavoro,
          gestione  dei  fondi  strutturali  e  della  capacita'   di
          investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
          contrattualistica pubblica. Ferme restando,  a  parita'  di
          requisiti, le riserve previste dalla legge 12  marzo  1999,
          n.  68,  il  bando  puo'  prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio doppio per il  titolo  di  studio  richiesto  per
          l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato  conseguito
          non oltre cinque anni prima del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento, e,  in  ogni  caso,  un'adeguata
          valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
          soggetti di elevata specializzazione  tecnica  che  abbiano
          svolto attivita' presso il Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 152,  primo  comma,
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18  recante:  "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  44
          del 18 febbraio 1976, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 152 (Contingente e durata del  contratto).  -  Le
          rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di  prima
          categoria,  gli  istituti  italiani   di   cultura   e   le
          delegazioni   diplomatiche   speciali   possono    assumere
          personale a contratto per le proprie esigenze di  servizio,
          previa autorizzazione  dell'Amministrazione  centrale,  nel
          limite di un contingente complessivo pari a  3.200  unita'.
          Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
          contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
          lavoro esistente negli uffici all'estero. 
              (Omissis).».