Art. 4
Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile
dell'interno e degli uffici consolari
1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di
spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per
l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per
l'anno 2025».
2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44,
comma 1, ((del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 5 milioni di
euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari
di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria
per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata
la spesa di ((35 milioni)) di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a ((40 milioni))
di euro per l'anno 2024 ((e a euro)) 10.529.736 per l'anno 2025, si
provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
((di quota parte)) delle risorse rivenienti ((dalle disposizioni di
cui al comma 1));
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto
della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso
misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
((b-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;))
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione ((delle proiezioni, per il medesimo anno,))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza
delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione
delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e
della protezione internazionale((,)) il Ministero dell'interno, per
il triennio 2025-2027((,)) e' autorizzato a reclutare, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente incremento
della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200
unita' appartenente all'area degli assistenti, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento
delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il
Ministero dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro
7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a
decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro
straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui
a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per
l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per
l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno ((2026,))
si provvede mediante corrispondente riduzione ((delle proiezioni))
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: a)
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro
4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere
dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al ((Ministero
dell'economia e delle finanze)), per euro 684.655 annui a decorrere
dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' incrementata a decorrere dal 1°
ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente all'area degli
assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto
Ministero e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200
unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno
2025 e di euro 7.957.316 ((annui)) a decorrere dall'anno 2026.
8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'». Ai fini dell'incremento
del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti
italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali,
((disposto ai sensi del primo periodo)), e' autorizzata la spesa di
euro 1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di
euro 2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di
euro 2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di
euro 2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di
euro 3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 ((annui)) a
decorrere dall'anno 2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per
l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per
l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per
l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per
l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per
l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede mediante riduzione, per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e
euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026((, delle
proiezioni)) dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 683, dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197 recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, come
modificato dalla presente legge:
«683. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del
decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle
procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a utilizzare per gli anni 2023, 2024 e 2025,
tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro,
prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa
di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023,
euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per
l'anno 2025, da ripartire tra le sedi di servizio
interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga
agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante: "Codice della
protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2018:
"Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali - Articolo
5, legge 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.».
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze
nazionali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi da 1 a 5,
della legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante: "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di
Albania per il rafforzamento della collaborazione in
materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023,
nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio
2024:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo, sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la realizzazione delle strutture previste
nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),
del Protocollo, la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024
in favore del Ministero della difesa;
b) per gli oneri di conto capitale relativi alle
dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del
Protocollo, la spesa di euro 7,3 milioni per l'anno 2024 in
favore del Ministero dell'interno e di euro 1,18 milioni
per l'anno 2024 in favore del Ministero della giustizia.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 5,
valutati in euro 3.240.000 per l'anno 2024 e in euro
6.480.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si
provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo di
garanzia di cui all'allegato 2 al Protocollo e per il
rimborso delle spese di cui all'articolo 10 del medesimo
Protocollo, valutati in 28 milioni di euro per l'anno 2024
e in 16,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028, si provvede ai sensi del comma 5 del presente
articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo,
valutati in euro 30,27 milioni di euro per l'anno 2024 e in
euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede ai sensi del comma 5 del presente articolo.
5. Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3
e 4 del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1,
lettera d), nonche' agli oneri di parte corrente derivanti
dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e
dall'articolo 4 del Protocollo, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da
ripartire con la dotazione di euro 89.112.787 per l'anno
2024 e di euro 118.565.373 per ciascuno degli anni dal 2025
al 2028. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con
uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia e della salute. Per le finalita' di cui al primo
periodo e', altresi', istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di
1.270.000 euro per l'anno 2024.
Omissis.».
- Si riporta il comma 995 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante: "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, S.O., n.46:
"995. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia di riforma della polizia locale, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un Fondo
con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con
appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse
del Fondo di cui al primo periodo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 35-quater del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O., n.112:
«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del
personale non dirigenziale). - 1. I concorsi per
l'assunzione del personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi
quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, ed
esclusi quelli relativi al personale di cui all'articolo 3,
prevedono:
a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche
a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,
comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una
lingua straniera ai sensi dell'articolo 37. Le prove di
esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle
competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle
capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche'
manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che
devono essere specificate nel bando e definite in maniera
coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilita'
residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e
non specializzati, le prove di esame danno particolare
rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali,
incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero
delle prove d'esame e le relative modalita' di svolgimento
e correzione devono contemperare l'ampiezza e la
profondita' della valutazione delle competenze definite nel
bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di
svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel
comma 2;
b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e,
facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni
tecniche che ne assicurino la pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali e nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione
vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da
forme di preselezione con test predisposti anche da imprese
e soggetti specializzati in selezione di personale, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e
possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il
possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate
nel bando;
d) che i contenuti di ciascuna prova siano
disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
dello svolgimento delle procedure di cui al presente
articolo, le quali adottano la tipologia selettiva piu'
conferente con la tipologia dei posti messi a concorso,
prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati,
oltre alle competenze, siano valutate le esperienze
lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa
amministrazione, ovvero le abilita' residue nel caso dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68. Le predette amministrazioni possono
prevedere che nella predisposizione delle prove le
commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle
competenze e selezione del personale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,
in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una
fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e
strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche
delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a
successive fasi concorsuali;
f) che i titoli e l'eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio, possano
concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla
formazione del punteggio finale.
2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 si
svolgono con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita',
l'efficienza, l'efficacia e la celerita' di espletamento,
che assicurino l'integrita' delle prove, la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni, ricorrendo all'utilizzo
di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di
preselezione ed a selezioni decentrate, anche non
contestuali, in relazione a specifiche esigenze o per
scelta organizzativa dell'amministrazione procedente, nel
rispetto dell'eventuale adozione di misure compensative per
lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con
disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170. Nelle selezioni non contestuali le
amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i
partecipanti.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono
essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di
un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna
sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione
definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e
criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le
sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione
sono pubblicati nel sito internet dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.
All'attuazione del presente comma le amministrazioni
provvedono nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1,
lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali
possono prevedere lo svolgimento della sola prova
scritta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante: "Disposizioni
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 95 del 22 aprile 2023, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023, S.O.,
n.23.
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali). -
(Omissis).
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento.
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'articolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 recante: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44
del 18 febbraio 1976, come modificato dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria, gli istituti italiani di cultura e le
delegazioni diplomatiche speciali possono assumere
personale a contratto per le proprie esigenze di servizio,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel
limite di un contingente complessivo pari a 3.200 unita'.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei
contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del
lavoro esistente negli uffici all'estero.
(Omissis).».