Art. 10
Portavoce
1. Il Ministro, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000,
n. 150, puo' nominare un portavoce, anche esterno
all'amministrazione, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa,
cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione.
2. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennita'
prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150,
a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio degli Uffici di
diretta collaborazione.
Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: "Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 136 del 13.06.2000:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'».