Art. 11
Segreterie del Vice Ministro
e dei Sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi
Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli
Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta
collaborazione.
2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari
di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica
amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice
Ministro o con il Sottosegretario di Stato e sono nominati, con
decreto del Ministro, su richiesta del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato degli
stessi.
3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di
Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori
del contingente complessivo di cui all'articolo 12, comma 1, fino ad
un massimo di otto unita' di personale, compreso il Segretario
particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di
Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti
di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si
applica l'articolo 13, comma 7.
4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice
Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie
strutture e dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo.