Art. 12
Personale degli Uffici
di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma
2, lettera g), e dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e'
stabilito complessivamente in novanta unita'. In tale contingente
possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi
ordinamenti.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' assegnato agli
uffici di diretta collaborazione con decreto del Ministro. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, resta fermo il
contingente gia' assegnato agli uffici di diretta collaborazione alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro il contingente complessivo di novanta unita', di cui al
comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione, nel limite del venti per cento del predetto
contingente e nel rispetto degli ordinari stanziamenti di bilancio,
esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica
amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle
funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed
economiche, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e
professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione.
La durata massima di tali incarichi non puo' superare la permanenza
in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la
possibilita' di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per
il venir meno del rapporto fiduciario.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 1, possono essere
assegnati agli Uffici di diretta collaborazione esperti e consulenti
a titolo gratuito, anche estranei alla pubblica amministrazione, di
comprovata esperienza nelle materie di competenza del Ministero,
nominati con decreto del Ministro, il cui incarico non puo' superare
la permanenza in carica del Ministro che li ha nominati, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro,
per il venir meno del rapporto fiduciario.
5. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono
individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello
dirigenziale in numero non superiore a uno di livello generale presso
l'Ufficio di Gabinetto e a cinque di livello non generale, di cui in
numero massimo di tre presso l'Ufficio di Gabinetto, tra i quali il
dirigente del Centro di costo Gabinetto, e due presso l'Ufficio
legislativo. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono
attribuiti con decreto del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto di
livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2 del presente
decreto, e possono essere conferiti anche ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tale
ultimo caso, essi concorrono a determinare il limite degli incarichi
conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.
6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede il
Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il
personale e i servizi, assegnando unita' di personale delle aree
assistenti e operatori del contratto collettivo nazionale per il
personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci
per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto
personale non compete il trattamento accessorio previsto
dall'articolo 13, comma 7.
Note all'art. 12:
- Per l'articolo, 19, comma 5-bis e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'articolo 1.