Art. 13
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' dall'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio
da fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento del
Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile
della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di
importo non superiore alla misura massima del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;
c) per il Capo della Segreteria, il Segretario particolare del
Ministro, il Consigliere diplomatico, nonche' per i Capi delle
Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se
nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce
retributiva di importo non superiore alla misura massima del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento
accessorio determinato in un importo non superiore alla misura
massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi
dirigenti;
d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro un trattamento
economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Il
trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e' da intendersi
unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle funzioni
di portavoce del Ministro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
presente decreto;
e) per il Portavoce una indennita' determinata dall'organo di
vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte
in bilancio, e comunque non superiore al trattamento economico
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la
qualifica di redattore capo.
2. Al Vice Capo dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio
Legislativo e' corrisposto il seguente trattamento economico:
a) in caso di pubblico dipendente, oltre al trattamento economico
fondamentale percepito presso l'amministrazione di provenienza, una
indennita' pari al 25% del predetto trattamento, ai sensi
dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
b) in caso di soggetto estraneo alla pubblica amministrazione,
trattamento pari a quello riconosciuto agli esperti di cui al decreto
del Ministro 12 novembre 2019 n. 161;
c) in caso di dirigente di livello dirigenziale non generale del
Ministero, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione,
spetta esclusivamente l'indennita' sostitutiva della retribuzione di
risultato di cui al comma 5.
3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1,
dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico, e' corrisposto un
emolumento accessorio, determinato con le modalita' di cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai
sensi del medesimo comma 1.
4. Al dirigente con funzione dirigenziale di livello generale e'
corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo 24 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
5. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del
Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di
Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione, a fronte delle responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta,
della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale.
6. Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di
collaborazione e' stabilito dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre 2019, n. 161. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di
base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili
degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta
collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro
straordinario, per l'incentivazione alla produttivita' e per la
qualita' della prestazione individuale. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, in tre fasce retributive la cui assegnazione per ciascun
Ufficio di diretta collaborazione e' determinata dal Ministro con
proprio provvedimento. L'assegnazione della predetta indennita' al
personale beneficiario e' determinata, sulla base della distribuzione
delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di Gabinetto o,
in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio di Gabinetto,
con provvedimento del medesimo, sentiti il Capo di Gabinetto e i
responsabili degli altri Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.
Note all'art. 13:
- Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 23-ter del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 27.12.2011:
«Art. 23-ter (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis.
5-ter.
5-quater.
5-quinquies.
5-sexies.».
- Per l'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 24 (Trattamento economico). - 1. La
retribuzione del personale con qualifica di dirigente e'
determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle
connesse responsabilita' e ai risultati conseguiti. La
graduazione delle funzioni e responsabilita' ai fini del
trattamento accessorio e' definita, ai sensi dell'articolo
4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo
per le altre amministrazioni o enti, ferma restando
comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle
compatibilita' finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai
risultati deve costituire almeno il 30 per cento della
retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
della retribuzione individuale di anzianita' e degli
incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensivita'.
1-ter. I contratti collettivi nazionali incrementano
progressivamente la componente legata al risultato, in modo
da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1°
gennaio 2010, destinando comunque a tale componente tutti
gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si
applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e
dall'attuazione del medesimo comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-quater. La parte della retribuzione collegata al
raggiungimento dei risultati della prestazione non puo'
essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo
transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto
legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di
livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4,
con contratto individuale e' stabilito il trattamento
economico fondamentale, assumendo come parametri di base i
valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di
funzione ed ai risultati conseguiti nell'attivita'
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti
accessori massimi, secondo principi di contenimento della
spesa e di uniformita' e perequazione.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti
attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi
conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su
designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e
confluiscono nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la
retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle
successive modifiche ed integrazioni della relativa
disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi
finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai
miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso di
perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
restante personali dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
collettivi nazionali per i dirigenti del comparto
ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti
economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i
criteri indicati nell'articolo 1, comma 2, della legge 2
ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale
di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle
universita' e da queste utilizzati per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa.
Le universita' possono destinare allo stesso scopo propri
fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori
universitari che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e
internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e'
erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti dei ruoli di cui all'articolo 23 o equiparati
sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai
sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento
economico accessorio le risorse che si rendono disponibili
ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi
istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
altri compensi previsti dal presente articolo.
9.».