Art. 13 
 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con  la  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del
2001, nel rispetto  di  quanto  stabilito  dall'articolo  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'  dall'articolo  13  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e composto come segue: 
    a) per il Capo di Gabinetto in una voce  retributiva  di  importo
non  superiore  alla  misura  massima   del   trattamento   economico
fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento  accessorio
da fissare in un  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del
trattamento accessorio spettante ai medesimi  Capi  Dipartimento  del
Ministero; 
    b) per il Capo dell'Ufficio legislativo  e  per  il  Responsabile
della Segreteria tecnica del Ministro, in  una  voce  retributiva  di
importo non superiore alla misura massima del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo  19,  comma
4, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  ed  un  emolumento
accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti; 
    c) per il Capo della Segreteria, il  Segretario  particolare  del
Ministro, il  Consigliere  diplomatico,  nonche'  per  i  Capi  delle
Segreterie del Vice  Ministro  e  dei  Sottosegretari  di  Stato,  se
nominati tra estranei alle pubbliche  amministrazioni,  in  una  voce
retributiva  di  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad  ufficio
dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento
accessorio determinato  in  un  importo  non  superiore  alla  misura
massima del trattamento economico accessorio  spettante  ai  medesimi
dirigenti; 
    d) per il Capo dell'Ufficio stampa del  Ministro  un  trattamento
economico  conforme  a  quello  previsto  dal  contratto   collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di  redattore  capo.  Il
trattamento economico del Capo dell'Ufficio stampa e'  da  intendersi
unico e onnicomprensivo anche in caso di attribuzione delle  funzioni
di portavoce del Ministro ai sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del
presente decreto; 
    e) per il Portavoce una  indennita'  determinata  dall'organo  di
vertice nei limiti delle risorse disponibili  appositamente  iscritte
in bilancio,  e  comunque  non  superiore  al  trattamento  economico
previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con  la
qualifica di redattore capo. 
  2.  Al  Vice  Capo  dell'Ufficio  di   Gabinetto   e   dell'Ufficio
Legislativo e' corrisposto il seguente trattamento economico: 
    a) in caso di pubblico dipendente, oltre al trattamento economico
fondamentale percepito presso l'amministrazione di  provenienza,  una
indennita'  pari  al  25%  del   predetto   trattamento,   ai   sensi
dell'articolo 23-ter  del  decreto-legge  6  dicembre  2011  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
    b) in caso di soggetto estraneo  alla  pubblica  amministrazione,
trattamento pari a quello riconosciuto agli esperti di cui al decreto
del Ministro 12 novembre 2019 n. 161; 
    c) in caso di dirigente di livello dirigenziale non generale  del
Ministero, in servizio presso gli uffici di  diretta  collaborazione,
spetta esclusivamente l'indennita' sostitutiva della retribuzione  di
risultato di cui al comma 5. 
  3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma  1,  se
piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico
in godimento. Ai  responsabili  degli  Uffici  di  cui  al  comma  1,
dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni,   che   optino   per   il
mantenimento del proprio trattamento  economico,  e'  corrisposto  un
emolumento  accessorio,  determinato  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di
importo non superiore alla misura  massima  di  quello  spettante  ai
sensi del medesimo comma 1. 
  4. Al dirigente con funzione dirigenziale di  livello  generale  e'
corrisposta una retribuzione ai sensi dall'articolo  24  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001. 
  5. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di  diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai  dirigenti
preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non  generale   del
Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata con  decreto  del  Ministro,  su  proposta  del  Capo  di
Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di
posizione,  a  fronte  delle  responsabilita'  connesse  all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione  professionale  posseduta,
della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della
prestazione individuale. 
  6. Nelle more dell'emanazione di apposito decreto del Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, il compenso connesso ai rapporti di
collaborazione e' stabilito dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico sulla base di quanto previsto dal decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 12 novembre  2019,  n.  161.  Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'  previsionale  di
base «Gabinetto e Uffici  di  diretta  collaborazione  all'opera  del
Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero. 
  7. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
delle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   Uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per  il  lavoro
straordinario, per  l'incentivazione  alla  produttivita'  e  per  la
qualita'  della  prestazione  individuale.  In  attesa  di  specifica
disposizione contrattuale, la misura dell'indennita'  e'  determinata
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, in tre fasce retributive la cui  assegnazione  per  ciascun
Ufficio di diretta collaborazione e'  determinata  dal  Ministro  con
proprio provvedimento. L'assegnazione della  predetta  indennita'  al
personale beneficiario e' determinata, sulla base della distribuzione
delle fasce retributive, con provvedimento del Capo di  Gabinetto  o,
in caso di nomina del direttore generale dell'Ufficio  di  Gabinetto,
con provvedimento del medesimo, sentiti il  Capo  di  Gabinetto  e  i
responsabili degli altri Uffici di cui all'articolo 1, comma 2. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta  l'articolo  23-ter  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni  urgenti  per
          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
          pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  284  del
          06.12.2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 300 del 27.12.2011: 
                «Art. 23-ter (Compensi per gli amministratori e per i
          dipendenti  delle  societa'  controllate  dalle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Fatto   salvo   quanto   previsto
          dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto-legge  1º  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze,  da  emanare  entro  il  30  aprile  2016,
          sentita  la  Conferenza  unificata   per   i   profili   di
          competenza, previo parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti, per le societa' direttamente  o  indirettamente
          controllate da amministrazioni dello Stato  e  dalle  altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  ad  esclusione  delle  societa'   emittenti
          strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
          loro controllate,  sono  definiti  indicatori  dimensionali
          quantitativi e qualitativi al fine di  individuare  fino  a
          cinque  fasce  per  la   classificazione   delle   suddette
          societa'.  Per   ciascuna   fascia   e'   determinato,   in
          proporzione, il limite dei  compensi  massimi  al  quale  i
          consigli di amministrazione di dette societa'  devono  fare
          riferimento, secondo criteri oggettivi e  trasparenti,  per
          la   determinazione   del   trattamento   economico   annuo
          onnicomprensivo da corrispondere  agli  amministratori,  ai
          dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
          il limite massimo  di  euro  240.000  annui  al  lordo  dei
          contributi previdenziali  e  assistenziali  e  degli  oneri
          fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto  anche  dei
          compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
          societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
          limite   massimo   del    trattamento    economico    annuo
          onnicomprensivo  dei  propri  amministratori  e  dipendenti
          fissato con il decreto di cui al presente  comma.  Sono  in
          ogni  caso  fatte  salve  le  disposizioni  legislative   e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. 
                2. In considerazione di mutamenti  di  mercato  e  in
          relazione al tasso di inflazione programmato, nel  rispetto
          degli obiettivi di contenimento della spesa  pubblica,  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  si
          provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
          classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 
                3. Gli emolumenti determinati ai sensi  dell'articolo
          2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
          componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
          per cento della componente fissa e che  e'  corrisposta  in
          misura  proporzionale  al  grado   di   raggiungimento   di
          obiettivi  annuali,  oggettivi  e  specifici,   determinati
          preventivamente  dal  consiglio  di   amministrazione.   Il
          Consiglio  di   amministrazione   riferisce   all'assemblea
          convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo  comma,  del
          codice civile, in merito alla politica adottata in  materia
          di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche  in
          termini  di  conseguimento  degli  obiettivi  agli   stessi
          affidati con riferimento alla parte variabile della  stessa
          retribuzione. 
                4.   Nella   determinazione   degli   emolumenti   da
          corrispondere, ai sensi dell'articolo  2389,  terzo  comma,
          del codice civile,  i  consigli  di  amministrazione  delle
          societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui  al
          comma 1 del presente  articolo,  non  possono  superare  il
          limite  massimo   indicato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  predetto  comma  1
          per la societa' controllante e, comunque, quello di cui  al
          comma 5-bis e devono in ogni  caso  attenersi  ai  medesimi
          principi di oggettivita' e trasparenza. 
                5. Il decreto di cui al comma 1  e'  sottoposto  alla
          registrazione della Corte dei conti. 
                5-bis. 
                5-ter. 
                5-quater. 
                5-quinquies. 
                5-sexies.». 
              -  Per  l'articolo  19,  commi  3  e  4,  del   decreto
          legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Per l'articolo, 14, comma 2, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 24 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
                «Art.   24   (Trattamento   economico).   -   1.   La
          retribuzione del personale con qualifica  di  dirigente  e'
          determinata  dai   contratti   collettivi   per   le   aree
          dirigenziali,  prevedendo  che  il  trattamento   economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'articolo
          4, con decreto ministeriale per  le  amministrazioni  dello
          Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di  governo
          per  le  altre  amministrazioni  o  enti,  ferma   restando
          comunque  l'osservanza  dei  criteri  e  dei  limiti  delle
          compatibilita'  finanziarie  fissate  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
                1-bis.  Il  trattamento   accessorio   collegato   ai
          risultati deve costituire almeno  il  30  per  cento  della
          retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto
          della  retribuzione  individuale  di  anzianita'  e   degli
          incarichi      aggiuntivi      soggetti      al      regime
          dell'onnicomprensivita'. 
                1-ter. I contratti collettivi nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                1-quater. La parte della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
                2.  Per  gli  incarichi  di  uffici  dirigenziali  di
          livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi  3  e  4,
          con  contratto  individuale  e'  stabilito  il  trattamento
          economico fondamentale, assumendo come parametri di base  i
          valori  economici   massimi   contemplati   dai   contratti
          collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli
          istituti del trattamento economico accessorio, collegato al
          livello di responsabilita'  attribuito  con  l'incarico  di
          funzione  ed   ai   risultati   conseguiti   nell'attivita'
          amministrativa e di gestione, ed i  relativi  importi.  Con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabiliti i criteri per  l'individuazione  dei  trattamenti
          accessori massimi, secondo principi di  contenimento  della
          spesa e di uniformita' e perequazione. 
                3. Il trattamento economico determinato ai sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
                4.  Per   il   restante   personale   con   qualifica
          dirigenziale  indicato  dall'articolo  3,   comma   1,   la
          retribuzione e' determinata ai sensi dell'articolo 2, commi
          5 e 7, della legge 6 marzo  1992,  n.  216,  nonche'  dalle
          successive  modifiche  ed   integrazioni   della   relativa
          disciplina. 
                5.  Il  bilancio  triennale  e  le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'articolo 3, indicano te somme da destinare, in caso  di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante  personali  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatisi a partire dal  febbraio  1993,  e  secondo  i
          criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
                6. I fondi per la perequazione di cui all'articolo  2
          della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al  personale
          di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  assegnati  alle
          universita' e da  queste  utilizzati  per  l'incentivazione
          dell'impegno  didattico  dei   professori   e   ricercatori
          universitari,  con  particolare  riferimento  al   sostegno
          dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
          e tutorato, della diversificazione dell'offerta  formativa.
          Le universita' possono destinare allo stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'articolo 2 della predetta legge n.  334  del  1997,  e'
          erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 
                7. I compensi spettanti in base a norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui  all'articolo  23  o  equiparati
          sono assorbiti  nel  trattamento  economico  attribuito  ai
          sensi dei commi precedenti. 
                8.  Ai  fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
                9.».