Art. 14
Modalita' di gestione
1. La gestione delle risorse umane e degli stanziamenti di bilancio
di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), nonche'
ogni adempimento datoriale delegabile, sono attribuiti, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165
del 2001, al dirigente di livello generale di cui all'articolo 2,
comma 2, preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro», o, in mancanza, al
Capo di Gabinetto, che possono delegare i relativi adempimenti ad un
dirigente del Ministero, nonche' avvalersi, ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, dei competenti Uffici del Dipartimento per
l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi
con riferimento, in particolare, ai trattamenti economici individuali
e alle indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui
all'articolo 1, comma 2, e alle spese da imputare ai capitoli di
bilancio a gestione unificata.
Note all'art. 14:
- Per l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, recante: «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 195 del 22.08.1997:
"Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali).
- 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con
le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, previo assenso del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».