Art. 2
Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto
nell'attivita' di collaborazione con il Ministro, per lo svolgimento
delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. All'Ufficio di Gabinetto e' assegnato un dirigente di livello
dirigenziale generale, con funzioni di studio, ricerca, analisi e
progettazione organizzativo-gestionale, il cui incarico e' conferito
ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165
del 2001, nei limiti dell'esistente dotazione organica dei dirigenti
di prima fascia del Ministero. Tale incarico concorre a determinare
il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione ai sensi
del richiamato comma 10 ed e' attribuito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.
3. L'Ufficio di Gabinetto puo' essere articolato in distinte aree
organizzative, con provvedimento del dirigente di livello generale
preposto al centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro», sentito il Capo di Gabinetto.
4. L'Ufficio di Gabinetto, in particolare, cura:
a) l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del
Ministro, previa sottoposizione degli stessi al Capo di Gabinetto;
b) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato
ispettivo, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica del
Ministro e l'Ufficio legislativo, ove necessario. Le risposte
relative al sindacato ispettivo sono elaborate previa acquisizione
degli elementi informativi da parte dei competenti Uffici
ministeriali e sono inoltrate al Capo di Gabinetto che le sottopone
all'attenzione del Ministro;
c) la gestione delle proprie risorse umane;
d) la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti
economici individuali e le indennita' spettanti al personale
assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di
viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei
Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni
altra spesa occorrente per le esigenze degli Uffici di diretta
collaborazione;
e) la gestione della corrispondenza in entrata e in uscita;
f) l'istruttoria volta all'adozione, da parte del Capo di
Gabinetto, dei provvedimenti di concessione del patrocinio del
Ministero, previa acquisizione delle valutazioni della Direzione
generale competente per materia.
5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive
politico-amministrative nell'ambito delle relazioni europee ed
internazionali, l'Ufficio di Gabinetto, con il supporto del
Consigliere diplomatico, cura il coordinamento dell'attivita'
internazionale, assicurando il raccordo dell'attivita' svolta in sede
europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del
Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento
della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell'Italia
all'Unione europea di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
Note all'art. 2:
- Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 dell'1.09.1999:
«Art. 3 (Partecipazione all'Unione europea). - 1. Il
Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia
all'Unione europea e lo sviluppo del processo di
integrazione europea.
2. Compete al Presidente del Consiglio la
responsabilita' per l'attuazione degli impegni assunti
nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente
si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del
Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresi', per il
coordinamento, nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato
competenti per settore, delle regioni, degli operatori
privati e delle parti sociali interessate, ai fini della
definizione della posizione italiana da sostenere, di
intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di
Unione europea.
3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia
di attuazione delle norme comunitarie e in materia di
relazioni con le istituzioni comunitarie».