Art. 3
Capo di Gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
consiglieri parlamentari, professori universitari, dirigenti delle
pubbliche amministrazioni oppure fra soggetti, anche estranei alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle
funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle
esperienze maturate.
2. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro, i quali, ai fini del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di
responsabilita', riferendone al medesimo Ministro, e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei
Capi Dipartimento. In particolare, si occupa degli affari e degli
atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di
sicurezza e cura i rapporti con i Capi Dipartimento e con le altre
strutture dirigenziali di livello generale e con l'Organismo
indipendente di valutazione della performance.
3. Il Capo di Gabinetto, inoltre, avvalendosi degli Uffici di
diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), c)
ed e), assicura la pianificazione da parte delle strutture competenti
di progetti strategici in relazione alle priorita' politiche anche di
rilievo europeo, nonche' il monitoraggio degli obiettivi raggiunti da
detti progetti.
4. Il Capo di Gabinetto puo' nominare fino a due Vice Capi di
Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, che possono essere scelti
anche tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio
presso gli Uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo di Gabinetto che abbia funzioni vicarie e' nominato
dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo di Gabinetto;
il Vice Capo di Gabinetto senza funzioni vicarie e' nominato con
provvedimento del Capo di Gabinetto. Entrambi gli incarichi sono
conferiti per la durata massima del mandato del Ministro e possono
essere revocati in qualsiasi momento.
Note all'art. 3:
- Per l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.