Art. 4
Consigliere diplomatico del Ministro
1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere
diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo
internazionale e europeo.
2. Il Consigliere diplomatico e' nominato con decreto del Ministro,
previa intesa con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla
carriera diplomatica.
3. Il Consigliere diplomatico, con l'ausilio delle specifiche
professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e in raccordo con i
competenti Uffici del Ministero, promuove e assicura la
partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e
dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con
particolare riferimento ai negoziati relativi agli accordi di
cooperazione nelle materie di competenza del Ministero, anche in
collaborazione con l'Ufficio legislativo.