Art. 4 
 
 
                Consigliere diplomatico del Ministro 
 
  1. Nell'ambito  dell'Ufficio  di  Gabinetto  opera  il  Consigliere
diplomatico, che  assiste  il  Ministro  nelle  iniziative  in  campo
internazionale e europeo. 
  2. Il Consigliere diplomatico e' nominato con decreto del Ministro,
previa  intesa  con  il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della
cooperazione  internazionale,  tra   funzionari   appartenenti   alla
carriera diplomatica. 
  3. Il  Consigliere  diplomatico,  con  l'ausilio  delle  specifiche
professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, e in  raccordo  con  i
competenti   Uffici   del   Ministero,   promuove   e   assicura   la
partecipazione  del  Ministro   agli   organismi   internazionali   e
dell'Unione  europea  e  cura  le   relazioni   internazionali,   con
particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi  agli  accordi   di
cooperazione nelle materie di  competenza  del  Ministero,  anche  in
collaborazione con l'Ufficio legislativo.