Art. 8
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle
iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza
del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello
studio e della progettazione normativa, dei competenti dipartimenti
del Ministero e degli uffici dirigenziali generali, garantendo la
valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi
dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo
snellimento e la semplificazione normativa.
2. L'Ufficio legislativo, inoltre:
a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e
quelli di iniziativa parlamentare;
b) cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del
Parlamento;
c) fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei ministri
sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla
compatibilita' costituzionale delle leggi regionali e, alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, sull'interpretazione delle norme di
competenza del Ministero;
d) segue la normativa dell'Unione europea nelle materie di
interesse del Ministero;
e) svolge attivita' di consulenza tecnico-giuridica in
riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati
internazionali e la formazione delle relative leggi di adeguamento in
collaborazione con il Consigliere diplomatico;
f) ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei
confronti del Ministro, degli altri Uffici di diretta collaborazione
e dei dipartimenti, nonche', limitatamente alle questioni
interpretative che presentano profili di interesse generale, delle
direzioni generali;
g) svolge funzione di assistenza di natura tecnico-giuridica e
cura i rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, la Conferenza unificata, nonche'
con le autorita' amministrative indipendenti, l'Avvocatura dello
Stato e il Consiglio di Stato;
h) sovraintende al contenzioso internazionale, europeo e
costituzionale;
i) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, gli
adempimenti in materia di aiuti di stato.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' scelto fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e
consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, nonche' fra docenti universitari, avvocati ed altri
operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica
amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel
campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione
e produzione normativa.
4. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi
dell'Ufficio, di cui uno con funzioni vicarie e di cui almeno uno
scelto tra dirigenti di seconda fascia appartenente ai ruoli di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio
presso gli uffici di diretta collaborazione.
5. Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbia funzioni vicarie
e' nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta del Capo
dell'Ufficio legislativo; il Vice Capo senza funzioni vicarie e'
nominato con provvedimento del Capo di Gabinetto, su proposta del
Capo dell'Ufficio legislativo. In ogni caso l'incarico e' conferito
per la durata massima del mandato governativo e puo' essere revocato
in qualsiasi momento.
Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI».
- Per l'articolo 23, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.