Art. 9
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli
organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il
monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la
rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai
compiti istituzionali del Ministro. Ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 9, il personale addetto alle funzioni proprie dell'Ufficio
stampa e il Capo dell'Ufficio medesimo devono essere iscritti
all'albo nazionale dei giornalisti.
2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' nominato dal Ministro tra
giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra
soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in
possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della
comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro,
svolge anche le funzioni di portavoce.
Note all'art. 9:
- Si riporta l'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150, recante: «Disciplina delle attivita' di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 136 del 13.06.2000:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le
modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei
bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime
finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,
che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale,
sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti.
Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.
5-bis. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli
uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai
quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei
contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto
collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di
contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto
previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione
di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento
del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto
a quello previsto dai predetti contratti collettivi
nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la
differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro».