IL MINISTRO DELLA CULTURA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e,
in particolare, l'articolo 6, comma 1, che ha ridenominato il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in
Ministero della cultura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che
prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID);
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in
particolare, l'articolo 19, comma 5, secondo cui «Le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un
controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che
svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato»;
Visto l'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025», il quale prevede che «Al fine di consentire
l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a
quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre
ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono
concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura
Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita',
appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e
utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del
diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che
hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo
anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione
secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100
centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla
lettera a).»;
Visto il comma 357-bis dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021,
come introdotto dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della legge
n. 197 del 2022, secondo il quale: «Le Carte di cui al comma 357 sono
concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le
Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'ISEE.»;
Visti, inoltre, i commi 357-ter, 357-quater e 357-quinquies,
dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, introdotti dall'articolo
1, comma 630, lettera a), della legge n. 197 del 2022, i quali
rispettivamente prevedono che: «Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta
della cultura giovani e della Carta del merito»; «Il Ministero della
cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma
357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle
disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione,
alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli
esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al
recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di
condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei
soggetti accreditati»; «Nei casi di violazione di cui al comma
357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a
carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma
indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo
a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto
della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e
dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la
sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio
commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta
giorni.»;
Visto il comma 358 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021,
come modificato dall'articolo 1, comma 630, lettera b), della legge
n. 197 del 2022, ai sensi del quale: «Ai fini di cui ai commi
357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo
della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a
regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi
all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per
il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita'
di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina
sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze,
reso in data 5 luglio 2023;
Acquisito il concerto del Ministro dell'istruzione e del merito,
reso in data 7 luglio 2023;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre
2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota del 21 novembre 2023;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e
della «Carta del merito», di cui all'articolo 1, commi 357, 357-bis,
357-ter, 357-quater, 357-quinquies e 358, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, come sostituiti, introdotti o modificati dall'articolo
1, comma 630, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente», e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 8 giugno 1989, n. 132.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
ottobre 1998, n. 250.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° marzo 2021, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021,
n. 55:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della cultura";
b) all'articolo 52, comma 1, le parole "per i beni
e le attivita' culturali" sono sostituite dalle seguenti:
"della cultura" e le parole ", audiovisivo e turismo" sono
sostituite dalle seguenti: "e audiovisivo";
c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
"CAPO XII-BIS
MINISTERO DEL TURISMO
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero
si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da
un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.".
3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e
"Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del
turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo".
4.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso "Art. 54-quater", e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 dicembre 2019, n. 169, recante: «Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 21 gennaio
2020, n. 16.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003,
n. 174, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice
dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazz. Uff.
16 maggio 2005, n. 112, S.O.:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1.
2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese (554), anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica altresi' in caso di
identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti
privati tramite canali fisici. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri
dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un
servizio attestati da un gestore di attributi qualificati,
secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma
2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
SPID e la carta di identita' elettronica ai fini
dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri
servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'
stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per
consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai
propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla
quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID,
la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei
servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei
propri servizi on-line.
3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
in qualita' di gestori di pubblico servizio, prima del
rilascio dell'identita' digitale a una persona fisica,
verificano i dati identificativi del richiedente, ivi
inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il
domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante
consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR
di cui all'articolo 62, anche tramite la piattaforma
prevista dall'articolo 50-ter. Tali verifiche sono svolte
anche successivamente al rilascio dell'identita' digitale,
con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica
dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo
accertamento dell'operativita' delle funzionalita'
necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
dell'identita' digitale accreditati sono tenuti ad
effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante:
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»,
pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 2009, n. 150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (omissis)
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono
attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono
affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei
principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale interamente pubblico su cui le predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria
attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e
le spese di funzionamento degli interventi relativi ai
fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi.
(omissis)».
- Si riportano i commi 357, 357-bis, 357-ter,
357-quater, 357-quinquies e 358 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale
per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2021, n. 310, S.O.:
«357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti
per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e
spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e
periodici anche in formato digitale, musica registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a
musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie,
aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o
di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a
decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura
Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in
possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso
di validita', appartenenti a nuclei familiari con
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile
nell'anno successivo a quello del compimento del
diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai
soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di
compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma
finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o
equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi,
assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del
conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui
alla lettera a).
357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse
nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate
con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del
computo del valore dell'ISEE.
357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti gli importi nominali
da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura
giovani e della Carta del merito.
357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul
corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e,
in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle
disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro
disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle
strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali
accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle
somme non rendicontate correttamente o eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via
cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti
oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate,
alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma
357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto
dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra
dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o
erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro,
nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II,
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto
conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne
sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle
violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita'
della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
358. Ai fini di cui ai commi 357-quater e
357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della
guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta
a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle
informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle
Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte
del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia
economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle
caratteristiche del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema
SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 2014,
n. 285.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante
disciplina sull'analisi dell'impatto della
regolamentazione, la verifica dell'impatto della
regolamentazione e la consultazione», e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 30 novembre 2017, n. 280.
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE del 4
maggio 2016 n. L 119.
Note all'art. 1:
- Per i commi 357 e 358 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.