Art. 2
Carte elettroniche
1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500
euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne'
rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE).
2. Ciascuna Carta e' generata attraverso una piattaforma
informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel
rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi
di conservazione dei dati personali.
3. La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di
ciascuna Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e
delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile
utilizzare ciascuna Carta, secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 7.
4. La piattaforma prevede la generazione, nell'area riservata di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con
codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o
servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del
2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera a), della
legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Note all'art. 2:
- Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2021, n. 234 si veda nelle note alle premesse.