Art. 4
Soggetti responsabili
per la realizzazione delle Carte
1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
regolamento e' il MIC. A tal fine, il MIC, mediante la stipula di
apposite convenzioni, si avvale, nel rispetto della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa'
SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.A. e CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. Agli oneri
derivanti dall'espletamento delle attivita' assegnate alle societa'
SOGEI e CONSAP, che non possono eccedere il limite massimo annuo
rispettivamente di euro 200.000 e di euro 250.000, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante
apposite iniziative di informazione e promozione della misura e
fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di
euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui
all'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102 si veda nelle note alle
premesse.