Art. 10 
 
Contributo  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del   lavoro
                       all'attuazione del PNRR 
 
  1. Al fine di  rafforzare  ulteriormente  la  cooperazione  con  il
partenariato economico e sociale nell'attivita' di monitoraggio e  di
attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,  dopo  le  parole:  «alle  sedute
della cabina di regia partecipano» sono  inserite  le  seguenti:  «il
Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,». 
  2. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  nonche'  per
favorire il contributo del Consiglio nazionale  dell'economia  e  del
lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla  legge  30  dicembre
1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di  cui
al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986,
n. 936,» sono soppresse; 
    b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti  pubblici»
sono inserite le seguenti: «, nonche'  con  enti  del  terzo  settore
(ETS), istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita'  e
con le modalita' previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di
contratti pubblici». 
  3. Al fine di  concorrere  al  potenziamento  in  risorse  umane  e
tecnologiche dell'archivio  nazionale  dei  contratti  collettivi  di
lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986: 
    a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e
del lavoro di cui alla tabella  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, e' incrementata di una unita'  di
dirigenziale di livello generale e  di  una  unita'  dirigenziale  di
livello non generale. In sede di prima applicazione e' consentito  il
conferimento  di  tali  incarichi   dirigenziali   in   deroga   alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unita'; 
    b) in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4,  del
decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  il   Consiglio   nazionale
dell'economia e del lavoro e' autorizzato ad assumere  con  contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel  triennio  2024-2026,
nei limiti della dotazione organica vigente, una unita'  dirigenziale
di livello non  generale,  otto  unita'  da  inquadrare  nel  livello
iniziale dell'area dei funzionari e sette unita'  da  inquadrare  nel
livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unita'  sono
reclutate  mediante  nuove  procedure  concorsuali,  scorrimento   di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione  di  procedure
di mobilita'  volontaria,  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
    c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26  ottobre  2019,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019,
n.  157,  dopo  la  lettera  f-sexies)  e'  aggiunta   la   seguente:
«f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». 
  4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli  2
e 5  della  legge  n.  936  del  1986  non  trovano  applicazione  le
previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma
3, e 14.1,  comma  3,  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad  euro
1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si  provvede  nei  limiti
dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale  della
economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936  del  1986.  Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101  per  l'anno
2024 e euro 617.792 annui a decorrere  dall'anno  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.