Art. 2 
 
Disposizioni in materia di responsabilita' per il conseguimento degli
                         obiettivi del PNRR 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento,   anche   in   via
prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle
misure e dei relativi interventi  previsti  dal  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti  attuatori  dei  programmi  e
degli  interventi  provvedono  a  rendere   disponibile   ovvero   ad
aggiornare sul sistema informatico «ReGiS»  di  cui  all'articolo  1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   il
cronoprogramma procedurale  e  finanziario  di  ciascun  programma  e
intervento  aggiornato  alla  data  del   31   dicembre   2023,   con
l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unita'
di missione ovvero la  struttura  di  livello  dirigenziale  generale
dell'amministrazione  centrale,  titolare  della  misura,  cui   sono
attribuite le  attivita'  previste  dall'articolo  8,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  provvede  entro  i  successivi
trenta giorni ad attestare tramite il  predetto  sistema  informatico
«ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi  inseriti
dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento  dei  traguardi  e
degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo  e
al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni  centrali,
titolari di misure e di  interventi,  che  svolgono  le  funzioni  di
soggetto attuatore. 
  2. La  Struttura  di  missione  PNRR  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato  generale  per  il  PNRR  provvedono  d'intesa  a
verificare l'adempimento dell'obbligo di cui  al  comma  1.  Qualora,
sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui
all'articolo 1, comma 1043,  della  legge  n.  178  del  2020,  siano
rilevati dei  disallineamenti  ovvero  delle  incoerenze  rispetto  a
quanto indicato nel cronoprogramma  reso  disponibile  ai  sensi  del
comma 1, la Struttura  di  missione  PNRR  provvede  a  richiedere  i
necessari chiarimenti all'amministrazione centrale,  assegnando  alla
stessa un termine non superiore a quindici  giorni,  prorogabile  una
sola volta e per non piu' di sette giorni. In caso di inutile decorso
del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito
dei  chiarimenti  forniti,  il  cronoprogramma  inviato  non  risulti
coerente con  le  risultanze  del  sistema  informatico  «ReGiS»,  la
Struttura di missione PNNR,  sentita  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - Ispettorato generale per il PNRR, richiede  al  Ministro  per
gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR  di
proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021,  secondo  le
modalita'  previste  dal  comma  1,  secondo  periodo,  del  medesimo
articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei
bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione
dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione   delle   risorse   e   non
espressamente stabiliti dal PNRR, non si  provvede  all'adozione  dei
provvedimenti  di  cui  all'articolo  8,  comma   5,   del   medesimo
decreto-legge  n.  77  del  2021,  ne'   all'esercizio   dei   poteri
sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e
l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante  la
documentazione di  cui  al  comma  1  e  le  risultanze  del  sistema
informatico «ReGiS», la possibilita' di completare l'intervento o  il
programma ad esso assegnato entro i  termini  espressamente  previsti
dal PNRR. 
  3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 febbraio  2021,  l'omesso  ovvero  l'incompleto  conseguimento
degli obiettivi finali di realizzazione previsti per  i  programmi  e
gli  interventi  del  PNRR,   l'amministrazione   centrale   titolare
dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire  gli  importi
percepiti,  attivando  le  corrispondenti  azioni  di  recupero   nei
confronti  dei  soggetti  attuatori  inadempienti,   anche   mediante
compensazione con altre risorse ad essi  dovute  a  valere  su  altre
fonti di finanziamento nazionale.  Qualora  al  raggiungimento  degli
obiettivi concorrano piu' soggetti attuatori, le azioni  di  recupero
sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti.
Se la riduzione  operata  ai  sensi  del  paragrafo  8  del  predetto
articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 e' superiore  agli  importi
percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
a procedere direttamente al recupero  delle  somme  non  riconosciute
dalla Commissione europea  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse  statali  finalizzate  alla  realizzazione  di   investimenti
assegnate  all'amministrazione  centrale   titolare   dell'intervento
ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla
data di adozione da parte della Commissione europea  della  decisione
di cui al citato articolo 24, paragrafo 8.  Qualora  le  funzioni  di
soggetto attuatore  siano  svolte  da  un  soggetto  diverso  da  una
pubblica amministrazione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  recupero  di  cui  al
secondo periodo puo' essere  effettuato,  fino  a  concorrenza  della
minore somma riconosciuta dalla Commissione europea,  anche  mediante
riduzione  delle  risorse  statali  diverse  da  quelle  relative  ad
investimenti, nonche' delle risorse a  qualunque  titolo  gestite  da
soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori  e
agli stessi non ancora trasferite alla  data  di  adozione  da  parte
della Commissione europea della decisione di cui al  citato  articolo
24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. E' fatto  divieto  ai
soggetti  attuatori,  qualora  societa'  pubbliche,  beneficiari   di
canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza,  di  trasferire
sulla  stessa  gli  oneri  derivanti   dall'attivita'   di   recupero
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai  sensi  del
presente comma. 
  4. La Struttura di missione PNRR provvede  a  pubblicare  sul  sito
internet  utilizzato  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e),  del  decreto-legge  n.  13  del
2023,  i  cronoprogrammi  trasmessi  ai  sensi  del  comma   1,   con
l'indicazione di quelli per i quali e'  stato  richiesto  l'esercizio
dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.