Art. 3 
 
Misure   per   la   prevenzione   e   il   contrasto   delle    frodi
  nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle  politiche
  di coesione 
 
  1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle  attivita'  di
prevenzione  e  contrasto  alle  frodi  e  agli  altri  illeciti  sui
finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di  coesione  relative
al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a  questi
comunque correlati, sono estese anche al PNRR  le  funzioni  previste
dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato  per  la  lotta  contro  le
frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dagli  articoli  6  e  7  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalita' di cui al  comma
1, il Comitato, provvede, in particolare, a: 
    a)  richiedere  informazioni  circa  le  iniziative  adottate  da
istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi  e
gli altri illeciti di cui al comma 1; 
    b)  promuovere  la  stipulazione  e  monitorare  l'attuazione  di
protocolli d'intesa di  cui  all'articolo  7,  comma  8,  del  citato
decreto-legge n. 77 del 2021; 
    c) valutare l'opportunita', anche sulla  base  dell'attivita'  di
cui  alla  lettera  a),  di  elaborare  eventuali   proposte,   anche
normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero  alla
Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n.  77
del 2021; 
    d)  sviluppare  attivita'   di   analisi   anche   con   riguardo
all'andamento dei risultati dell'azione di  prevenzione  e  contrasto
delle frodi e degli altri illeciti di cui al  comma  1.  I  risultati
dell'attivita' svolta sono inclusi nella relazione al  Parlamento  di
cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del
2012. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1  e  2,  la  composizione  del
Comitato, come definita dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 e' cosi' integrata: 
    a) il coordinatore  della  Struttura  di  missione  PNRR  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
    b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud
della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    c) il  coordinatore  della  Struttura  di  missione  ZES  di  cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge  19  settembre  2023,  n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,  n.
162; 
    d) il presidente della Rete  dei  referenti  antifrode  del  PNRR
istituita  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    e) il presidente del Comitato di coordinamento  istituito  presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo  39,  comma  9,  del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36; 
    f)  un  rappresentante  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
Carabinieri; 
    g) un  rappresentante  del  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza; 
    h)  un  rappresentante  del  Nucleo  speciale  spesa  pubblica  e
repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza; 
    i) un rappresentante della Corte dei conti; 
    l) un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    m) un  rappresentante  dell'Unita'  di  informazione  finanziaria
della Banca d'Italia; 
    n)  un  rappresentante  della  Direzione  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo; 
    o) un  rappresentante  del  Ministero  dell'interno  -  Direzione
Centrale della Polizia Criminale; 
    p) un  rappresentante  del  Ministero  dell'interno  -  Direzione
Investigativa Antimafia. 
  4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma  3,  lettere  f),
g), h), i), l), m), n), o)  e  p),  provvede  alla  designazione  del
proprio rappresentante secondo  le  modalita'  previste  dal  proprio
ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere  invitati,  in
ragione  della   tematica   affrontata,   rappresentanti   di   altre
amministrazioni, istituzioni, enti o  organi  nazionali  ed  europei,
nonche' i  soggetti  incaricati  dell'attuazione  di  progetti  o  di
investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti
al PNRR ovvero alle politiche di coesione. 
  5. La partecipazione alle riunioni del  Comitato  non  da'  diritto
alla corresponsione di compensi, indennita', gettoni  di  presenza  o
altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti  alle  riunioni
del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri
si fa fronte nell'ambito delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia
di finanza per la repressione delle frodi nei  confronti  dell'Unione
europea di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del  2012
svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato. 
  6. Con decreto del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati  l'organizzazione
e il funzionamento del Comitato. 
  7. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4,  5  e  6  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021,  dopo
il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito  dei
protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono  altresi'  definite
le modalita' con cui la Guardia di finanza puo' condividere, anche in
deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  dati,  informazioni  e
documentazione  acquisiti  nell'ambito   delle   relative   attivita'
istituzionali e ritenuti rilevanti per  le  attivita'  di  competenza
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  delle   amministrazioni
centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo  restando
il  rispetto  delle  norme  sul   segreto   investigativo   e   delle
disposizioni di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.». 
  9. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma,  e'
aggiunto il seguente: 
    «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi,  al  fine
di eludere le disposizioni in materia  di  documentazione  antimafia,
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' di  imprese,  quote
societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore
o la societa' partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione
di appalti o di concessioni.». 
  10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7  agosto  1992,
n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonche' dei delitti di cui agli
articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».