Art. 4 
 
Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione
PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento
delle  attivita'   di   gestione,   nonche'   di   monitoraggio,   di
rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo
del  capitolo  RepowerEU,  anche  mediante  il  rafforzamento   delle
attivita' di indirizzo e  coordinamento  dell'azione  strategica  del
Governo relativamente alla fase attuativa, nonche' delle attivita' di
verifica  del  raggiungimento  degli  obiettivi  del  medesimo  PNRR,
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  alinea,  primo  periodo,  le  parole:  «quattro
direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1  e  2,  alla
Struttura di  missione  sono,  altresi',  trasferiti  i  compiti,  le
funzioni e le risorse umane  attribuiti  all'unita'  di  missione  di
livello dirigenziale generale, istituita ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per
le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio  dei
ministri, che viene contestualmente  soppressa.  La  decadenza  dagli
incarichi dirigenziali di livello generale e  non  generale  relativi
all'unita' di missione di cui al primo periodo e la cessazione  delle
relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di
conferimento dei  nuovi  incarichi  ai  sensi  dell'articolo  19  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 
    c) al comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Ai
fini della verifica della coerenza  della  fase  attuativa  del  PNRR
rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura  di  missione  PNRR
puo' procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione,
sia presso le amministrazioni centrali  titolari  delle  misure,  sia
presso i soggetti attuatori.»; 
    d) al comma 4: 
      1) al primo periodo, le parole: «nove  unita'  dirigenziali  di
livello  non  generale  e  di  cinquanta  unita'  di  personale   non
dirigenziale»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dodici   unita'
dirigenziali di livello non generale e di  sessantacinque  unita'  di
personale non dirigenziale» e  le  parole:  «di  euro  6.061.290  per
ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026»; 
      2)  al  settimo  periodo,  le  parole:   «Per   le   spese   di
funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023
e di euro 832.655 per ciascuno degli anni  dal  2024  al  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento  e  per  le
spese di missione  del  personale  della  Struttura  di  missione  e'
autorizzata la spesa  di  euro  693.879  per  l'anno  2023,  di  euro
1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni
2025 e 2026». 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a  euro  2.878.289
per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli  anni  2025  e
2026, si provvede: 
    a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per
ciascuno degli anni 2025 e  2026,  mediante  utilizzo  delle  risorse
assegnate all'unita' di missione di  livello  dirigenziale  generale,
istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n.  77
del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di  coesione  e  il
Sud  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del
decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875,  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto - legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  le  parole:  «all'Unita'  per   la   razionalizzazione   e   il
miglioramento  della  regolazione  di  cui   all'articolo   5»   sono
sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione  PNRR  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».