Art. 4 Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Al fine di migliorare e rendere piu' efficiente il coordinamento delle attivita' di gestione, nonche' di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attivita' di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonche' delle attivita' di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresi', trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unita' di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unita' di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR puo' procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»; d) al comma 4: 1) al primo periodo, le parole: «nove unita' dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unita' di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unita' dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unita' di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»; 2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione e' autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026». 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede: a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unita' di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto - legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. All'articolo 12, comma 5, del decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».