Art. 5 
 
       Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari 
 
  1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30  giugno  2026
degli obiettivi della Missione 4, Componente  1,  del  PNRR  relativa
alla realizzazione di  nuovi  posti  letto  destinati  agli  studenti
universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto su proposta del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca,  e'  nominato  un  Commissario   straordinario,   cui   sono
attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12,  comma  1,
secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario
straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera  presso  il
Ministero   dell'universita'   e    della    ricerca    e    provvede
all'espletamento dei propri compiti  e  delle  proprie  funzioni  con
tutti i poteri e secondo  la  modalita'  previste  dall'articolo  12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo  con  l'Unita'
di missione per l'attuazione degli interventi  del  PNRR  del  citato
Ministero,  nonche'  con  la  Struttura  di  missione  PNRR  di   cui
all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di
una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui  al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di
supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a
cinque unita', di cui una di personale dirigenziale  di  livello  non
generale e quattro  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni centrali e  di  enti  territoriali,  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca  e,  con   uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale  della  struttura  di  supporto   e'   riconosciuta   la
retribuzione di parte variabile e  di  risultato  in  misura  pari  a
quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del  Ministero
dell'universita' e della ricerca.  All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti  territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita' di  cui  al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di  un  numero  massimo  di  tre  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per   singolo   incarico.   Il   compenso   del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6,  primo
e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021,  e  dall'articolo
1, comma 489, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  agli  oneri
derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in  euro
798.416 per ciascuno degli anni 2025 e  2026,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'universita' e della ricerca.