Art. 6 
 
Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione  dei  beni
confiscati alla criminalita' organizzata 
 
  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione  degli  interventi
di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati
alla  criminalità  organizzata,   con   l'obiettivo   di   aumentare
l'inclusione sociale, supportare la creazione di  nuove  opportunita'
di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione,  aumentare
i presidi di legalita' e sicurezza  del  territorio  e  creare  nuove
strutture  per  l'ospitalita',   la   mediazione   e   l'integrazione
culturale, non piu' finanziati con le risorse del PNRR,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su  proposta  del
Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore   del   presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai  sensi
del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e  provvede
all'espletamento dei propri compiti  e  delle  proprie  funzioni  con
tutti i poteri e secondo  la  modalita'  previste  dall'articolo  12,
comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di
una  struttura  di  supporto  posta  alle  sue  dirette   dipendenze,
costituita con il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui  al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di  cessazione
dell'incarico  del  Commissario  straordinario.  Alla  struttura   di
supporto e' assegnato un contingente  massimo  di  personale  pari  a
dodici unita', di  cui  una  di  personale  dirigenziale  di  livello
generale, due di personale dirigenziale di  livello  non  generale  e
nove  di  personale  non  dirigenziale,   dipendenti   di   pubbliche
amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le
amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita' richiesti  per  il  perseguimento
delle finalita' e l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente
articolo,  con   esclusione   del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e,  con  uno  o
piu'  provvedimenti  del  Commissario  straordinario,   puo'   essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente
svolte, oltre a quelle gia' previste  dai  rispettivi  ordinamenti  e
comunque nel rispetto  della  disciplina  in  materia  di  orario  di
lavoro, di cui al decreto  legislativo  8  aprile  2003,  n.  66.  Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  70,   comma   12,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Al  personale  dirigenziale  di
livello generale e  non  generale  della  struttura  di  supporto  e'
riconosciuta la retribuzione di parte variabile  e  di  risultato  in
misura pari a quella riconosciuta  rispettivamente  ai  dirigenti  di
livello  generale  e  di   livello   non   generale   del   Ministero
dell'interno.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile,  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione   di
provenienza, per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un
numero di posti equivalente dal punto di vista  finanziario.  Con  il
provvedimento   istitutivo   della   struttura   di   supporto   sono
determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche
dotazioni finanziarie e strumentali  nonche'  quelle  del  personale,
anche dirigenziale, di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,
necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio
delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'  avvalersi,
altresi', mediante apposite convenzioni  e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  delle  strutture,  anche
periferiche,  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata   e   delle   amministrazioni   centrali   dello   Stato,
dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e  degli  enti
territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalita'  di  cui
al comma 1, puo' altresi' avvalersi di un numero  massimo  di  cinque
esperti di  comprovata  qualificazione  professionale,  nominati  con
proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro
50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali  a
carico dell'amministrazione per singolo  incarico.  Il  compenso  del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo del decreto- legge n. 77 del 2021, e dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri  derivanti  dal
comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed  a  euro  1.649.158
per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 ,  si  provvede,  quanto  ad
euro 1.374.298, per l'anno 2024,  mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero  dell'interno,  e  quanto  ad  euro
1.649.158, per  ciascuno  degli  anni  dal  2025  al  2029,  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.