Art. 7 
 
Disposizioni  per  il  superamento  degli  insediamenti  abusivi  per
combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura 
 
  1. Al fine di assicurare il  conseguimento  degli  obiettivi  della
Missione 5, Componente 2,  Investimento  2.2  del  PNRR  relativa  al
superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento
dei  lavoratori  in  agricoltura,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e'  nominato  un   Commissario
straordinario, cui sono attribuiti i compiti e  le  funzioni  di  cui
all'articolo 12, comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai  sensi
del primo periodo, opera presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e provvede all'espletamento dei  propri  compiti  e
delle proprie funzioni con tutti i  poteri  e  secondo  la  modalita'
previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021,
in  raccordo  con  l'Unita'  di  missione  per   l'attuazione   degli
interventi del PNRR del citato Ministero, nonche' con la Struttura di
missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto - legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41. 
  2.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario resta in carica per fino  al  31  dicembre  2026  e  si
avvale  di  una  struttura  di  supporto  posta  alle   sue   dirette
dipendenze, costituita con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al  comma  1  e  che  opera  sino  alla  data  di
cessazione  dell'incarico   del   Commissario   straordinario.   Alla
struttura  di  supporto  e'  assegnato  un  contingente  massimo   di
personale pari a dodici unita', di cui una di personale  dirigenziale
di livello generale, due di personale  dirigenziale  di  livello  non
generale  e  nove  di  personale  non  dirigenziale,  dipendenti   di
pubbliche amministrazioni centrali e  di  enti  territoriali,  previa
intesa con le amministrazioni e con gli enti  predetti,  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti per il
perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni di cui  al
presente articolo, con esclusione del personale  docente,  educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Il personale di cui al secondo periodo, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e'  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto  o
posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando  lo  stato
giuridico     e     il     trattamento     economico     fondamentale
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale  non  dirigenziale
della struttura di supporto e' riconosciuto il trattamento  economico
accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di   amministrazione,   del
personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e,  con   uno   o   piu'   provvedimenti   del   Commissario
straordinario, puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di  trenta
ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'  previste  dai
rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto  della  disciplina  in
materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo  8  aprile
2003, n. 66. Il trattamento  economico  del  personale  collocato  in
posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  e'
corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 70, comma 12,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Al   personale
dirigenziale di livello generale e non generale  della  struttura  di
supporto e' riconosciuta la retribuzione  di  parte  variabile  e  di
risultato in misura pari a  quella  riconosciuta  rispettivamente  ai
dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori
ruolo   e'   reso    indisponibile,    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di
supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3,
le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonche' quelle  del
personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente
comma, necessarie al  funzionamento  della  medesima  struttura.  Per
l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario puo'
avvalersi, altresi', mediante apposite convenzioni e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche
periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia
del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti  territoriali.
Il Commissario straordinario, per le finalita' di  cui  al  comma  1,
puo' altresi' avvalersi di un numero massimo  di  cinque  esperti  di
comprovata  qualificazione  professionale,   nominati   con   proprio
provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di  euro  50.000
al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a  carico
dell'amministrazione  per   singolo   incarico.   Il   compenso   del
Commissario straordinario e' determinato con il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente  articolo  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3  del  presente
articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario  straordinario
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26. 
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo
periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo  1,  comma
489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri  derivanti  dal
comma 2, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a  euro  1.647.164
per  ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.