Art. 8 
 
Misure per il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori 
 
  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,
dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al  2026,»  sono  inserite  le
seguenti: «le regioni,». 
  2.  Al  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti:  «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo,  dopo  le  parole:
«anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e,  al
terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto  di  proroga»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  deroga  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81»; 
    c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile
fino al 30  giugno  2026»  sono  inserite  le  seguenti:  «in  deroga
all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». 
  3. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» e' inserita  la
seguente: «anche»; 
    b) al comma 6, dopo le parole: «con  le  risorse  interne,»  sono
inserite  le  seguenti:  «ivi  compreso  personale  assunto  mediante
contratti di lavoro subordinato a  tempo  determinato  ai  sensi  del
comma 6-ter»; 
    c) al comma 6-ter, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «non
eccedente il 30 giugno  2026»  sono  inserite  le  seguenti:  «per  i
progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il  progetto
del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il  progetto  finanziato
con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1». 
  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  dopo  il
comma 290, sono inseriti i seguenti: 
    «290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari  straordinari  di
cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi  di  un  numero  massimo  di
sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti  estranei  alla
pubblica  amministrazione  e  anche  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  i
cui oneri sono posti a carico dei quadri economici  degli  interventi
da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di  cui
ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico  prestato  dai
soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento  dei
commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo
di 70.000 euro annui per  ogni  esperto  o  consulente.  Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3,  e  14.1,  comma  3,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
    290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1,  comma
519, della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'  regolata  dalle
procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del  decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  13
giugno 2023,  n.  68.  Il  Commissario  e'  tenuto  all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.». 
  5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  il  comma
520 e' abrogato. 
  6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2016, n. 160,  dopo  il  terzo  periodo  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: «Il divieto di cui al presente comma non  si  applica  alle
assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma  1,
del  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.  124,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.». 
  7. All'articolo  26  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma  1  e'
integrata di  1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2024.  Agli  oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al  primo  periodo,  pari  a  1,5
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
      a) quanto a euro 1.270.000, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
      b) quanto a euro  230.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  3,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con  modificazioni,
con legge 29 dicembre 2021, n. 233.». 
  8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento  delle  competenze
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste  in  materia  di  analisi,  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con  gli  obiettivi
del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da  891  a
893, della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  e  nell'ottica  di  un
progressivo efficientamento  del  processo  di  programmazione  delle
risorse finanziarie e degli  investimenti  a  supporto  delle  scelte
allocative, e' istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito
dell'Ufficio  di  Gabinetto  del  Ministro  dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  in  aggiunta  all'attuale
dotazione organica, un posto  di  funzione  dirigenziale  di  livello
generale, anche in deroga alle percentuali di  cui  all'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  con  compiti
di studio e di analisi in  materia  di  valutazione  delle  politiche
pubbliche  e  revisione  della  spesa,  nonche'  per   coadiuvare   e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. 
  9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8,  il  direttore
generale  si  avvale  di  personale  indicato   dalle   articolazioni
ministeriali interessate dai processi di revisione della  spesa,  con
competenza in materia di bilancio pubblico,  nonche'  di  esperti  in
materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione
della spesa, anche attraverso convenzioni con universita' e  istituti
di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,
comma 891, della legge n.  197  del  2022,  ripartite  a  favore  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, secondo le modalita' e  nei  limiti  previsti  dal  medesimo
articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge  n.  197
del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate  risorse  per
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato  e  al
conferimento  di  incarichi  a  esperti  in   materia   di   analisi,
valutazione  delle  politiche  pubbliche  e  revisione  della  spesa,
nonche' a convenzioni con universita' e istituti di formazione. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 8, e' autorizzata la spesa  di
euro 141.233 per l'anno 2024 e di  euro  282.466  annui  a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  Missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste. 
  11. La dotazione del Fondo per l'attuazione  degli  interventi  del
PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del  decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 dicembre 2021, n. 233, e'  incrementata  di  euro  3  milioni  per
ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026,  al  fine  di  consentire
l'attuazione degli interventi programmati nei  tempi  previsti.  Agli
oneri  derivanti   dal   presente   comma,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente    utilizzando    l'accantonamento     del     Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 
  12. Al fine di  garantire  l'urgente  copertura  di  fabbisogno  di
personale  di  ruolo  necessario  per  accelerare  il   processo   di
rafforzamento delle  proprie  capacita',  valorizzando  la  specifica
professionalita' acquisita dal personale di livello non  dirigenziale
assunto con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato
attraverso procedura selettiva pubblica ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
anche per lo svolgimento delle progettualita' previste  dalla  misura
1.5  del  PNRR,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale   puo'
procedere all'indizione,  nell'anno  2024  e  nei  limiti  dei  posti
disponibili della vigente dotazione organica, di procedure  selettive
finalizzate  alla  stabilizzazione  nei  propri  ruoli  del  predetto
personale,  che  abbia  conseguito  una  valutazione  eccellente  del
servizio prestato e che  abbia  prestato  servizio  continuativo  per
almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
entro il termine previsto  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di
cui al primo  periodo,  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale
procede agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia
superato le prove selettive.  Tale  inquadramento  costituisce  nuovo
titolo di assunzione, con  conseguente  determinazione  del  segmento
professionale  e  del  livello  economico  secondo  quanto   indicato
nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale  di
cui al  presente  comma  sono  effettuate  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili
a legislazione vigente. 
  13. Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  12,  fino  al  31
dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 82 del 2021, e' ridotto a un anno. 
  14.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli  obiettivi
connessi all'attuazione del PNRR, anche  mediante  l'omogeneizzazione
del trattamento economico accessorio  del  personale  dell'Avvocatura
dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la
consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree  di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del  comparto   funzioni   centrali   per   il   triennio   2019-2021
dell'Avvocatura dello Stato, e' incrementato di 1,5 milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Alla  copertura  degli   oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5  milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero  della
salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
di revisione  della  spesa,  anche  in  coerenza  con  gli  specifici
obiettivi del PNRR, a decorrere dal  1°  giugno  2024,  la  dotazione
organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 ottobre 2023, n. 196, e' incrementata  di  un  posto  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale   nell'ambito   dell'Ufficio   di
Gabinetto  del  Ministro  con  compiti  di   consulenza   e   ricerca
nell'ambito di  analisi,  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
revisione della spesa in materia sanitaria, nonche' per coadiuvare  e
supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di  indirizzo
e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle
politiche di bilancio. Per lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  al
presente comma, il dirigente generale puo'  avvalersi  del  personale
del  Ministero  della  salute  competente  in  materia  di   analisi,
valutazione delle politiche pubbliche  e  revisione  della  spesa  in
materia sanitaria. 
  16. Agli oneri derivanti dal comma 15,  pari  a  euro  178.596  per
l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede,
quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo  di
parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge  31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e,  a  decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. 
  17. Al fine di completare e accelerare la  migrazione  dei  sistemi
informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del  Polo
strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2012, n. 221,  e  all'articolo  35  del  decreto-legge  6
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre  2020,   n.   120,   nell'ambito   dell'investimento   1.1.
«Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1  «Migrazione
al PSN -  PAC  pilota»  del  PNRR,  di  completare  e  accelerare  la
realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3
«Turismo e Cultura» del PNRR  e,  in  particolare,  dell'investimento
4.1.  «Tourism  Digital  Hub»  e  dei  servizi  informatici  connessi
all'attuazione  della  riforma  4.1.  della  professione   di   guida
turistica di cui alla legge 13 dicembre  2023,  n.  190,  nonche'  di
garantire la sicurezza, la continuita'  e  lo  sviluppo  del  sistema
informatico e di assicurare l'interoperabilita' e  il  consolidamento
delle infrastrutture, il  Ministero  del  turismo  puo'  ricorrere  a
societa'  direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo   Stato
operanti nel settore dei servizi informatici. 
  18. Al  fine  di  ottimizzare  l'utilizzo  delle  risorse  umane  e
strumentali per il rafforzamento della capacita'  amministrativa  per
il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all'articolo 7, comma 1,  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le  parole:  «con  almeno
nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con  almeno  otto  anni»,
nonche', in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  14,
della legge 15  maggio  1997,  n.  127,  il  personale  di  qualifica
dirigenziale   e   non    dirigenziale    appartenente    ai    ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, Area  e  Comparto  Funzioni
centrali, non puo' essere comandato, distaccato  o  assegnato  presso
altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto
divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e  alle  assegnazioni
in corso, nonche' a quelli presso gli organi costituzionali. 
  19. All'articolo 1, comma 685,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «,  di  5,5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri,  pari  a  400.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  20. Nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente,
con uno o piu' decreti  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  sono
individuati  e  disciplinati,  nelle  modalita'  di  attuazione,  gli
interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti  dalla
delibera CIPESS  del  22  dicembre  2021,  n.  78,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  22  aprile  2022,  n.  94,  e   finalizzati
all'attivazione  di  adeguati  sistemi  di  controllo  dei  programmi
2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78,
79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 24 giugno  2021.  I  predetti  interventi  possono
riguardare azioni rivolte ad assicurare continuita' alle attivita' di
supporto alle autorita' di audit dei programmi cofinanziati dai fondi
europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027  e
di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i  quali  occorre
garantire una funzione  di  audit  indipendente,  nonche'  misure  di
rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e  tecnica  per   le
attivita' di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi
finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso  adeguamento
degli strumenti  informatici  e  la  messa  in  opera  di  interventi
specifici di assistenza tecnica. 
  21.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  57,  comma  3,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al  comma  3-bis
del citato articolo 57 e' incrementato di ulteriori  2,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede: 
    a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota  parte
delle  risorse  rinvenienti  dall'abrogazione  dell'articolo  13-ter,
comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,  di   cui
all'articolo 45, comma 1, del presente decreto. 
  23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24
dicembre 2003, n.  350  non  si  applicano  agli  interventi  di  cui
all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto
2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte  della  Giunta
regionale dell'atto di cui al comma 4 del  medesimo  articolo  6,  la
societa' indicata al comma 1 del citato  articolo  6  abbia  perdite,
anche  ultrannuali,  assorbite  in  un  piano  economico  finanziario
approvato dall'Autorita' competente e l'apporto di capitale del socio
pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e
preveda una redditivita' adeguata superiore a quella  dei  Titoli  di
Stato nazionali a lungo termine.